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Ordinanza — n. 26383/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as it attacks final judgment on late opposition validity via inadmissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26383/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged a final judgment regarding the timeliness of an opposition to an INPS contribution notice. The appellant argued violations of procedural and social security laws, but the court found these complaints did not undermine the established legal force of the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the associated litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 115, 156, 159 cod. proc. civ.; Art. 6 L. n. 212/2000: An appeal against a final judgment is inadmissible if it merely reiterates grievances that do not affect the res judicata status of the decision on the timeliness of an opposition.

Parole chiave

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res judicata final judgment timeliness opposition social security contributions inadmissible appeal procedural violation INPS notice computo dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 115 cod. proc. civ.
Art. 156 cod. proc. civ.
Art. 159 cod. proc. civ.
Art. 6 L. n. 212/2000
e art. 6 L.n.212/2000, è inammissibile perchéanche in questa sede di legittimità si illustrano doglianze che in alcun modo incrinano il giudicato sulla tardività dell’opposizione propost a e detta statuizione della Corte di merito , ormai irretrattabile, rende inammissibile l’impugnazione di legittimità;
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7869-2017 proposto da: BOTTA CHINNICI MARIA CHIARA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO D'AYALA VALVA, rappresentata e difesa dall'avvocato OMAR CHIARI; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE Oggetto R.G.N. 7869/2017 Cron.

Rep. Ud. 28/06/2023 CC BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 290/2016 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 23/09/2016 R.G.N. 42/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO. RITENUTO E CONSIDERATO CHE 1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado e ha ritenuto coperta da giudicato, perché non impugnata, la declaratoria del primo giudice,di tardività dell’opposizione proposta avverso l'avviso di addebito emesso dall'INPS per il pagamento dei contributi dovuti sul reddito eccedente il minale, per la gestione commercianti relativa all'anno 2008;

2. avverso tale sentenza Botta Chinnici Maria Chiara ha proposto ricorso, affidato a d un motiv o , al quale ha opposto difesel’INPS, con controricorso ;

3. il ricorso, con il quale si denuncia violazione degli artt. 115,156,159 cod.proc.civ. e art. 6 L.n.212/2000, è inammissibile perchéanche in questa sede di legittimità si illustrano doglianze che in alcun modo incrinano il giudicato sulla tardività dell’opposizione propost a e detta statuizione della Corte di merito , ormai irretrattabile, rende inammissibile l’impugnazione di legittimità;

4. le spese vengono regolate come da dispositivo ;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.p.r.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso