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Ordinanza — n. 26376/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26376/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26376/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 27503-2022 proposto da: I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati TERESA OTTOLINI, LUCIANA ROMEO che lo rappresentano e difendono; - ri corrente - contro GATTO SERAFINA DUCCIA MARIA, MARIELLA TARANTINO, DANIELE TARANTINO nella qualità di eredi di FRANCESCO TARANTINO; - intimati - Oggetto R.G.N. 27503/2022 Cron. Rep. Ud. 24/05/2023 CC per la correzione dell'ordinanza n. 24351/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/08/2022 R.G.N. 13167/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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art. 391 bis c.p; Ordinanza — n. 26376/2023 — snciv · Corte di Cassazione: FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: L’INAIL ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale ex art. 391 bis c.p.c. contenuto nell’ordinanza n. 24351/22, emessa il 31/3/22 e pubblicata il 5/8/22, con cui questa Corte ha condannato i ricorrenti Gatto Serafina Duccia Maria, Mariella Tarantino e Daniele Tarantino, eredi di Francesco Tarantino, “alla rifusione delle spese nei confronti di H.D.I. Assicurazioni s.p.a”, facendo presente che tale società non era parte del giudizio e che parte era invece l’INAIL, come risulta dall’intestazione dell’ordinanza medesima e dalle questioni decise.

Parole chiave

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indennità assicurativa correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario azione diretta contro l'assicuratore durata del diritto alla prestazione d'assicurazione materia di assicurazione contro gli infortuni

Disposizioni normative citate

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art. 391 bis c.p
RITENUTO CHE: L’INAIL ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale ex art. 391 bis c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 27503-2022 proposto da: I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati TERESA OTTOLINI, LUCIANA ROMEO che lo rappresentano e difendono; - ri corrente - contro GATTO SERAFINA DUCCIA MARIA, MARIELLA TARANTINO, DANIELE TARANTINO nella qualità di eredi di FRANCESCO TARANTINO; - intimati - Oggetto R.G.N. 27503/2022 Cron. Rep. Ud. 24/05/2023 CC per la correzione dell'ordinanza n. 24351/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/08/2022 R.G.N. 13167/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: L’INAIL ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale ex art. 391 bis c.p.c. contenuto nell’ordinanza n. 24351/22, emessa il 31/3/22 e pubblicata il 5/8/22, con cui questa Corte ha condannato i ricorrenti Gatto Serafina Duccia Maria, Mariella Tarantino e Daniele Tarantino, eredi di Francesco Tarantino, “alla rifusione delle spese nei confronti di H.D.I. Assicurazioni s.p.a”, facendo presente che tale società non era parte del giudizio e che parte era invece l’INAIL, come risulta dall’intestazione dell’ordinanza medesima e dalle questioni decise.

Il ricorso è stato ritualmente notificato alle controparti, che sono rimaste intimate. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il ricorso è meritevole di accoglimento. Risulta in atti che parte del giudizio sia stato effettivamente l’INAIL (come del resto correttamente indicato nell’intestazione dell’ordinanza) e non H.D.I. Assicurazioni s.p.a., erroneamente indicata solo nella parte dispositiva dell’ordinanza. Rileva il Collegio che si tratta di errore frutto di mera disattenzione, emendabile attraverso il ricorso al rimedio della correzione dell'errore materiale.

Il ricorso va accolto nei termini che seguono, riportati in dispositivo. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez. un. n. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; n. 21213 del 2013). p.q.m. dispone che l'ordinanza n. 24351/22 sia corretta, di modo che nella parte dispositiva dell’ordinanza, al secondo rigo, risultino condannati i ricorrenti alla ”rifusione delle spese di lite nei confronti di INAIL” piuttosto che di “H.D.I. Assicurazioni s.p.a.”, ivi erroneamente indicata. C