Cassation court quashes appeal for failure to consider administrative payment notice interrupting prescription period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Rome Court of Appeal's decision declaring contribution payments prescribed against an advocate. The INPS argued that the advocate's failure to complete the RR tax form constituted intentional concealment, suspending the prescription period under Article 2941 of the Civil Code. However, the court held that the administrative payment notice received in July 2015 validly interrupted the prescription period, which had been extended by a 2009 decree until July 2010. Consequently, the lower court erred in law by ignoring the interruptive effect of the notice and the case was remanded for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAL. n. 335 del 1995, art. 2; D.P.C.M. 10 giugno 2009: The administrative notice of payment constitutes a valid interruption of the prescription period for social security contributions, overriding arguments based on incomplete tax declarations absent proof of fraudulent intent.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 31757-2020 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI; - ricorrenti - contro Oggetto R.G.N. 31757/2020 Cron.
Rep. Ud. 27/06/2023 CC CRISPINO STEFANIA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO SALMERI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1163/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/06/2020 R.G.N. 261/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: La Corte d'appello di Roma, con sentenza 10/6/20, respingendo l'appello dell'INPS e confermando (seppur con diversa motivazione) la pronuncia di primo grado, ha dichiarato prescritti i contributi richiesti dall’Istituto all'avv.
Stefania Crispino e dovuti alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all'attività libero professionale svolta nell’anno 2009, quale avvocato iscritto all'Albo Forense ma non anche alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l'insorgenza del relativo obbligo e di quello contributivo conseguente). In particolare, la Corte d'appello ha giudicato tardiva, e quindi inidonea ad interrompere il termine prescrizionale, la richiesta di pagamento dell'Istituto (ritenendo che il termine per il pagamento dei contributi relativi all’anno 2009 scadesse il 16.6.2010, mentre l’Inps aveva chiesto il pagamento con nota ricevuta dalla Crispino l’1.7.2015); per quel che interessa, ha osservato come la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, in difetto di prova dell'intenzionalità specifica di occultamento doloso del credito, non avesse efficacia sospensiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2941 c.c., n. 8: il debitore, infatti, aveva puntualmente presentato la dichiarazione e compilato il quadro CM (riservato ai soggetti che adottano il regime dei minimi), indicando il codice attività (voce CM1), il reddito lordo percepito (voceCM2), il mancato versamento dei contributi (voce CM7) ed il reddito netto prodotto (voce CM 8).
Avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, cui ha opposto difese, con controricorso (illustrato da memoria), Stefania Crispino. Con ordinanza interlocutoria n. 11256 del 2022 la Sezione 6-L di questa Corte ha trasmesso la causa alla Sezione Lavoro, in ragione dell’importanza nomofilattica delle questioni trattate. All’esito dell’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito della decisione nel termine di sessanta giorni. CONSIDERATO CHE: Con l’unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, l'INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con mod. nella L. n. 111 del 2011), per avere la Corte di appello dichiarato la prescrizione dei contributi nonostante che la professionista, nella dichiarazione dei redditi, avesse omesso di compilare il quadro RR.
In tal modo, la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore di diritto, non considerando la ricorrenza di una presunzione di occultamento di dati essenziali per ravvisare la esistenza o meno dell'obbligo contributivo. La Corte, pronunciando nell’ambito del motivo, che devolve al giudice dell’impugnazione l’intera questione della prescrizione dei contributi (di cui il motivo invoca la sospensione: cfr. Cass. 14 ottobre 2021, n. 28123), rileva che nel caso di specie vi è stato il differimento della scadenza dei termini per il versamento dei contributi dell’anno 2009, disposta sino al 6 luglio 2010, per tutti i contribuenti di che trattasi, con il d.P.C.M. del 10 giugno 2009, proroga che, nella specie, assume rilievo assorbente, atteso che l’avviso di pagamento è stato pacificamente notificato al contribuente in data 1 luglio 2015, in tempo utile, dunque, per interrompere la prescrizione.
Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere cassata e che la causa va rinviata per un nuovo esame (ed anche per le spese del giudizio di legittimità) alla stessa corte d’appello in diversa composizione. p.q.m. pronunciando nell’ ambito del motivo di ricorso, la Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame, ed an