Ordinanza — n. 26358/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19794-2022 proposto da: D'ANIELLO LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIROLAMO BENVENUTI 19, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO ZUCCARO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANNA LISA BUONADONNA; - ricorrente - contro I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante Oggetto revocazione R.G.N. 19794/2022 Cron. Rep. Ud. 11/07/2023 CC pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati RAFFAELA FABBI, LORELLA FRASCONA', che lo rappresentano e difendono; - resistente con mandato - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO; - resistente con mandato - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -S.C.C.I.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 26358/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Rettamente la Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile il gravame: in base alla qualificazione dell’azione posta dal primo giudice, doveva proporsi ricorso straordinario per cassazione e non appello.Per la residua parte del terzo motivo di ricorso, che era stata qualificata come opposizione all’esecuzione, la Corte d’appello aveva rilevato la tardività della stessa, alla luce dell’art.24 d. lgs. n.46/99, e questa Corte precisava che il motivo tendeva, in modo inammissibile ex art.348-ter c.p.c., a revocare un doppio accertamento di fatto conforme.
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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19794-2022 proposto da: D'ANIELLO LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIROLAMO BENVENUTI 19, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO ZUCCARO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANNA LISA BUONADONNA; - ricorrente - contro I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante Oggetto revocazione R.G.N. 19794/2022 Cron. Rep. Ud. 11/07/2023 CC pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati RAFFAELA FABBI, LORELLA FRASCONA', che lo rappresentano e difendono; - resistente con mandato - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO; - resistente con mandato - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -S.C.C.I.
S.P.A. - Societ à di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; - intimate - avverso l'ordinanza n. 6344/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE depositata il 25/02/2022 R.G.N. 13277/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE Con ordinanza n.634/22 questa Corte rigettava il ricorso presentato da D’Aniello Luigi avverso sentenza d’appello che confermava l ’ inammissibilità dell’opposizione da quegli proposta avverso l’iscrizione ipotecaria a n.6 cartelle esattoriali per contributi e premi omessi.
Riteneva questa Corte che non poteva dirsi estinto il giudizio in base all’art.4 d.l. n.119/18 conv. con l. n.136/18 e all’art.4, co.4 d.l. n.41/21 conv. con l. n.69/21,in quanto il ricorso non indicava gli importi dei debiti iscritti a ruolo, specificati solo nella memoria ex art.378 c.p.c., cosicché mancavano i profili di fatto essenziali per poter applicare lo ius superveniens. Nel merito, la Corte rigettava il primo, secondo, quarto, quinto e, pro parte, il terzo motivo di ricorso in quanto relativi ad opposizione qualificata dal giudice di primo grado come opposizione agli atti esecutivi, tardiva poiché proposta dopo i venti giorni dalla comunicazione dell’iscrizione.
Rettamente la Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile il gravame: in base alla qualificazione dell’azione posta dal primo giudice, doveva proporsi ricorso straordinario per cassazione e non appello.Per la residua parte del terzo motivo di ricorso, che era stata qualificata come opposizione all’esecuzione, la Corte d’appello aveva rilevato la tardività della stessa, alla luce dell’art.24 d. lgs. n.46/99, e questa Corte precisava che il motivo tendeva, in modo inammissibile ex art.348-ter c.p.c., a revocare un doppio accertamento di fatto conforme.
Avverso la sentenza ricorre per revocazione D’Aniello Luigi proponendo tre motivi, illustrati da memoria. L’Inps ha conferito procura speciale ai difensori senza svolgere attività difensiva. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso si deduce erronea percezione dei fatti, per non avere la Corte considerato che già il giudice di primo grado aveva affermato che l’opposizione presentava una duplice natura, sia di opposizione agli atti esecutivi sia di opposizione all’esecuzione.
Tale errore aveva condotto al risultato di una decisione contrastante con quella assunta da questa stessa Corte (sentenza n.12876/21),resa tra le stesse parti e avente ad oggetto l’impugnativa della medesima iscrizione ipotecaria, la qualeaveva dichiarato fondato il motivo di ricorso vertente sulla nullità dell’ipoteca per mancata emissione del preavviso di sua iscrizione. La diversità delle due pronunce, con contrasto conseguente di giudicati, violava l’art.6 Convenzione EDU.Con il secondo motivo si deduce che l’errore revocatorio circa la qualificazione dell’azione operata dal giudice di primo grado aveva condotto questa Corte a non decidere, se non con motivazione apparente, sul primo motivo di ricorso per cassazione che, appunto, faceva valere la nullità dell’ipoteca per mancata emissione del preavviso di sua iscrizione.
Il giudice di primo grado aveva infatti qualificato l’opposizione anche come opposizione all’esecuzione. Con il terzo motivo di ricorso si deduce che la Corte non avrebbe considerato che il ricorso per cassazione riportava i numeri delle cartelle e richiamava l’avviso di iscrizione ipotecaria, il quale a sua vol t a recava gli importi di tutti i singoli debiti. I tre motivi sono inammissibili poiché, tutti, deducono nella sostanza non un errore di fatto bensì un errore di giudizio in cui sarebbe incorsa l’ordinanza n.634/22. Il primo e secondo motivo deducono, come errore di percezione di fatti, atti, documenti e risultanze giudiziarie, l’erroneo apprezzamento , in rel azione al primo motivo di ricorso per cassazione, del la qualificazione dell’opposizione data dal giudice di primo grado.
Questi aveva infatti ritenuto la duplice natura dell’opposizione, sia come opposizione agli atti esecutivi, sia come opposizione all’esecuzione. La Corte non avrebbe dunque dovuto respingere il primo motivo di ricorso soltanto sul presupposto dell’art.617 c.p.c. Per costante orientamento di questa Corte, l’errata valutazione da parte del giudice delle risultanze processuali non integra errore di fatto revocatorio (Cass.2236/22), così come non integra errore revocatorio l’errata valutazione della motivazione della sentenza, trattandosi di vizio costituente errore di giudizio (Cass.10184/18).
Ancora, è errore di giudizio e non errore revocatorio quello che verta sulla qualificazione del provvedimento ai fini dell’impugnazione esperibile (Cass.23608/18), così come sulla qualificazione della domanda giudiziale svolta (Cass.6405/18). Il terzo motivo deduce anch’esso non un errore di fatto ma un errore di giudizio; in particolare , un errore riguardante l’applicazione (asseritamente falsa) di norme giuridiche: la Corte avrebbe errato nel non applicare lo ius superveniens in quanto non avrebbe considerato che il ricorso, sebbene non contenente l’importo dei debiti, conteneva però un rinvio all’avviso di iscrizione ipotecaria che specificava gli importi di tutti i singoli debiti.
Ora, questa Corte ha costantemente affermato che l’errore di fatto revocatorio non può concernere la applicazione di norme giuridiche (Cass.12983/99 , Cass.4584/20, Cass.29922/11), né il modo in cui è risolta una questione gi