Decreto — n. 26345/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4642/2023 R.G. proposto da: SEBASTIANO SERPICO, rappresentato e difeso dall’avv. Umberto Di Gennaro (indirizzo p.e.c. per le comunicazioni e le notificazioni: avv.umbertodigennaro@pec.giuffre.it) -ricorrente- contro O SOLEE NAPULE di ALFONSO CALABRIA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Stefania Iasonna (indirizzo pec: s.iasonna@pec.fgilex.it)) -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 1659/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 26345/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 4642/2023 R.G. proposto da: SEBASTIANO SERPICO, rappresentato e difeso dall’avv. Umberto Di Gennaro (indirizzo p.e.c. per le comunicazioni e le notificazioni: avv.umbertodigennaro@pec.giuffre.it) -ricorrente- contro O SOLEE NAPULE di ALFONSO CALABRIA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Stefania Iasonna (indirizzo pec: s.iasonna@pec.fgilex.it)) -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 1659/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.
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seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4642/2023 R.G. proposto da: SEBASTIANO SERPICO, rappresentato e difeso dall’avv. Umberto Di Gennaro (indirizzo p.e.c. per le comunicazioni e le notificazioni: avv.umbertodigennaro@pec.giuffre.it) -ricorrente- contro O SOLEE NAPULE di ALFONSO CALABRIA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Stefania Iasonna (indirizzo pec: s.iasonna@pec.fgilex.it)) -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 1659/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli eborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da liquidarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Così deciso in