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Decreto — n. 26339/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26339/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26339/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25956/2022R.G. proposto da: RESTAINO CARMELA, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dell’avvocato Daniela Benedetto (c.f. BNDDNL77L57G942K) con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro APOF-IL -AGENZIA PROVINCIALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE ISTRUZIONE LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Paolo Guarino (c.f. GRNSVT62R10G942G) con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- e contro LUCANA SISTEMI Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesca Chietera (c.f.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 26339/2023 — snciv · Corte di Cassazione: CHTFNC65T54F052N) con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 55/2022 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, pubblicata l’8.8.2022, R.G. n. 229/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alricorrente in data 21.6.2023. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

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ripetibili spese di difesa accollo delle spese procedurali rimborso delle spese spese di esecuzione anticipi delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
229/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25956/2022R.G. proposto da: RESTAINO CARMELA, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dell’avvocato Daniela Benedetto (c.f. BNDDNL77L57G942K) con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro APOF-IL -AGENZIA PROVINCIALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE ISTRUZIONE LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Paolo Guarino (c.f. GRNSVT62R10G942G) con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- e contro LUCANA SISTEMI Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesca Chietera (c.f.

CHTFNC65T54F052N) con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 55/2022 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, pubblicata l’8.8.2022, R.G. n. 229/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alricorrente in data 21.6.2023. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle particontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ogni controricorrente,in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Co