Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 26335/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26335/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26335/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20536/2022 R.G. proposto da: Mirabella MariaVincenza, Petrungaro Annunziata, Petrungaro Luigi, Petrungaro Anna Maria, tutti nella qualità di eredi del Sig. Petrungaro Raffaele (deceduto il 20.2.2015), domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dall’avvocato Francesco Gentile (GNTFNC56S01G190M), con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrenti- contro ANSALDOBREDA S.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Castiglione (CSTFNC51D20F839G), con domicilio p.e.c. come da Registri di Giustizia - controricorrente - nonché contro Allianz S.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., - intimata - nonché contro Generali Italia S.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., - intimata - avverso la SENTENZA n. 1052/2022 emessa dalla Corte di Appello di Napoli, pubblicata il 20.4.2022, non notificata.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 26335/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 23.6.2023.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

Parole chiave

Generato dall'IA
anticipo delle spese fine del processo riduzione delle spese giudiziarie spese di esecuzione liquidazione degli onorari difensivi complessità della procedura

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20536/2022 R.G. proposto da: Mirabella MariaVincenza, Petrungaro Annunziata, Petrungaro Luigi, Petrungaro Anna Maria, tutti nella qualità di eredi del Sig. Petrungaro Raffaele (deceduto il 20.2.2015), domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dall’avvocato Francesco Gentile (GNTFNC56S01G190M), con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrenti- contro ANSALDOBREDA S.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Castiglione (CSTFNC51D20F839G), con domicilio p.e.c. come da Registri di Giustizia - controricorrente - nonché contro Allianz S.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., - intimata - nonché contro Generali Italia S.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., - intimata - avverso la SENTENZA n. 1052/2022 emessa dalla Corte di Appello di Napoli, pubblicata il 20.4.2022, non notificata.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 23.6.2023.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.