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Ordinanza — n. 26329/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26329/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26329/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 24776-2021 proposto da: SCERBO ALBERTO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ILARIA GADALETA; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI;

Regesto Legislator

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art. 2935 cod. civ; Ordinanza — n. 26329/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che: Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ. per erronea interpretazione della disciplina in materia di prescrizione e della rilevanza del d.P.C.M. applicato dalla Corte territoriale per escludere la prescrizione della pretesa contributiva. Il motivo va disatteso, valendo la richiesta di pagamento dell’INPS quale idoneo atto interruttivo del termine prescrizionale in ragione dello slittamento del dies a quo dello stesso, come riconosciuto da Sez.

Parole chiave

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contributi di previdenza impagati decisione sulla contribuzione retroattività della rendita d'invalidità esenzione dal pagamento dei contributi riscossione dei contributi accredito di vecchiaia

Disposizioni normative citate

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art. 2935 cod. civ
violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 24776-2021 proposto da: SCERBO ALBERTO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ILARIA GADALETA; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI;

Oggetto R.G.N. 24776/2021 Cron. Rep. Ud. 27/06/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 1439/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/04/2021 R.G.N. 1498/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA. Rilevato che: La Corte d’appello di Roma ha accolto l’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la pronuncia del Tribunale di Cassino, reputando doverosa l’iscrizione dell’avv. Alberto Scerbo alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 per l’attività svolta dal professionista nell’anno 2010, respingendo altresì l’eccezione di prescrizione della pretesa contributiva (fatta valere con missiva pervenuta il 4luglio 2016) e ritenendo che la mancata proposizione in appello dell’eccezione relativa alla illegittimità/eccessività delle sanzioni applicate, rimasta assorbita nella sentenza di primo grado, esimesse il collegio dall’esaminarla.

Avverso tale pronuncia l’avv. Alberto Scerbo ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura; l’I.N.P.S. ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. Con ordinanza interlocutoria n.33826 del 2022 la Sezione 6-L di questa Corte ha trasmesso la causa alla Sezione Lavoro, in ragione dell’importanza nomofilattica delle questioni trattate. Il ricorrente ha depositato ulteriore memoria. All’esito dell’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito della decisione nel termine di sessanta giorni.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ. per erronea interpretazione della disciplina in materia di prescrizione e della rilevanza del d.P.C.M. applicato dalla Corte territoriale per escludere la prescrizione della pretesa contributiva. Il motivo va disatteso, valendo la richiesta di pagamento dell’INPS quale idoneo atto interruttivo del termine prescrizionale in ragione dello slittamento del dies a quo dello stesso, come riconosciuto da Sez.

L, Sentenza n. 10273 del 19/04/2021 (Rv. 661100 - 01), secondo la quale, in materia previdenziale, laprescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetticontributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza dellaprescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione aicontributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite.

Con il secondo motivo il ricorrente censura la legittimità dell’iscrizione alla Gestione separata, siccome ritenuta dalla Corte territoriale. Il secondo motivo è infondato, avendo questa Corte (Cass.3799/19 ed altre successive conformi) già affermato l’obbligo della iscrizione alla gestione separata INPS da parte del professionista alla ricorrenza delle condizioni di legge; secondo tale principio, gli avvocati sono tenuti comunque ad iscriversi allagestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo diiscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.

Nella memoria il ricorrente prospetta altresì la questione dell’applicazione delle sanzioni, a seguito della recente sentenza della Corte costituzionale n. 104 depositata il 22 aprile 2022. In tema, deve rilevarsi che sulle sanzioni si è formato il giudicato in ragione della mancata proposizione in appello dell’eccezione relativa alla illegittimità/eccessività delle sanzioni applicate, questione rimasta assorbita nella sentenza di primo grado; né in cassazione la parte contesta la decisione della corte territoriale di ritenere non proposta la questione.

In tale contesto, il giudicato opera come limite alla retroattività delle sentenze costituzionali ed in particolare della sentenza 104 del 2022 intervenuta in materia. Ne deriva il rigetto del ricorso. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,