Cassation court transfers contributory dispute jurisdiction from Varese to Rome based on INPS office location.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted the INPS's request to transfer jurisdiction from the Varese tribunal to the Rome tribunal. The INPS argued that under Article 444, paragraph 3 of the Civil Procedure Code, cases involving social security contributions must be heard where the employer's office is located, noting the company's headquarters and active contribution records are in Rome. The court rejected the lower court's reliance on the location of the administrative inspection, affirming that jurisdiction depends solely on the employer's seat and the office receiving the contributions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, co.3 cod. proc. civ.; When determining territorial jurisdiction for contributory disputes involving social security entities, the competent court is the tribunal of the place where the employer's office is situated and where the entity's office receiving the contributions is located, disregarding the location of the administrative inspection.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza 22045/2022 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GRAZIA GUERRA, LELIO MARITATO; - ricorrente - contro EURO FERROVIARIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell'avvocato MARCO MARAZZA, che Oggetto Regolamento di competenza R.G.N. 22045/2022 Cron.
Rep. Ud. 24/05/2023 CC la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DOMENICO DE FEO; - re sistente con mandato - avverso l'ordinanza R.G.N. 325/2021 del TRIBUNALE di VARESE, depositata il 08/09/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA FILIPPI ha depositato conclusioni scritte. R.G.22045/2022 RILEVATO CHE: nel giudizio di accertamento negativo proposto dalla “Euro Ferroviaria s.r.l.” richiesta, tramite verbale ispettivo, di pagare contributi previdenziali e somme aggiuntive, il Tribunale di Varese, decidendo sull’eccezione formulata dall’INPS, ha affermato la propria competenza sul rilievo che la sede INPS che si occupa di gestire le posizioni contributive del personale coinvolto nell’accertamento ispettivo per cui è causa è quella di Varese, e ciò in applicazione di un’interpretazione dell’art. 444, co.3 cod. proc. civ. che il giudice assume dettata dall’esigenza di tutela dell’interesse della vicinanza dei lavoratori al processo, nonché al luogo in cui si era svolta la fase amministrativa dell’accertamento; avverso il provvedimento del Tribunale di Varese ha proposto regolamento di competenza l’INPS; la società “Euro Ferroviaria s.r.l.” ha depositato controricorso, illustrato da successiva memoria; il P.G. ha chiesto l’accoglimento del ricorso; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.).
CONSIDERATO CHE: l’istituto ricorrente, richiamando la giurisprudenza di legittimità, afferma che, ai sensi dell’art. 444 co.3 cod. proc. civ., in tema di competenza deve aversi riguardo alla sede dell’ufficio dell’enteove l’impresa, sulla quale grava l’obbligo contributivo, ha fissato la propria sede; che la sede legale della società è posta in Roma e che le matricole contributive attive –una per DM e una per gestione separata -risultano aperte presso l’INPS di Roma Tiburtino (sede 7013), mentre nessuna posizione contributiva risulta aperta nel circondario del Tribunale di Varese; ritiene erronea la motivazione resa dal Tribunale di Varese, la quale collide con i citati elementi di fatto, oltre che con la giurisprudenza di legittimità e chiede che la causa venga rimessa al Tribunale di Roma, luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente che deve ricevere la prestazione rimasta inadempiuta; il ricorso merita accoglimento; contrariamente a quanto affermato dall’Ordinanza impugnata, la fattispecie in esame ricade nella competenza territoriale del Tribunale di Roma, in quanto, secondo l’art. 444, co.3 cod. proc. civ., le cause di natura contributiva riguardanti crediti degli enti previdenziali devono proporsi dinanzi al Tribunale del luogo ove si trova la sede dell’ente presso la quale l’azienda deve versare i contributi oggetto di controversia (ex multis, cfr., Cass. n. 11266 del 1996;
Cass.n. 23893 del 2004; Cass. n. 23124 del 2010; Cass. n. 10702 del 2015; Cass. n. 6178 del 2019); a ben vedere, dalla lettura del provvedimento si desume come la ragione prevalente per la quale il Tribunale di Varese ha affermato la propria competenza territoriale risiederebbe nella valorizzazione - a fini di tutela dei lavoratori –del criterio di collegamento territoriale del luogo ove si è compiuto l’accertamento amministrativo, il quale avrebbe interessato un’altra società, la Varfil con sede aziendale in Cuveglio (VA), e nella circostanza che l’accertamento indicava che eventuali difese avrebbero dovuto essere inviate a un indirizzo PEC di Varese, e che la diffida ad adempiere era stata inviata alla società dall’INPS di Varese; tuttavia, la motivazione, così come formulata, non regge a fronte di un elemento normativo letterale chiaro e di un solido (e risalente) orientamento di legittimità, rispetto ai quali nessuna rilevanza può assumere il luogo ove si è svolta l’ispezione, dovendosi unicamente avere riguardo alla sede dell’impresa sulla quale grava l’obbligo contributivo; pertanto, poiché la società “Euro Ferroviaria s.r.l.” ha sede a Roma, così come l’ufficio dell’Ente presso cui sono aperte le posizioni contributive riferite ai dipendenti della stessa, la competenza deve ritenersi radicata presso il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, davanti al quale vanno rimesse le parti; in definitiva, il ricorso dell’INPS va accolto e va dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, davanti al quale si rimettono le parti per la prosecuzione del giudizio; spese al definitivo; in considerazione dell’esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Dichiara la competenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, davanti al quale rimette le parti pe