Social benefit claim dismissed by lower court due to waived alimony; Supreme Court allows appeal based on effective need standard.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation dismissed the lower court's refusal to grant a social allowance, ruling that the applicant's effective financial need was not properly assessed. The applicant argued that the lower court incorrectly considered the waiver of alimony as proof of economic self-sufficiency, ignoring the statutory requirement to evaluate only actual income. The court held that the right to the allowance depends solely on the objective lack of sufficient income, rendering the applicant's voluntary waiver of maintenance irrelevant to the need test.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995; The right to a social allowance is granted based exclusively on the objective state of effective need derived from the absence or insufficiency of actual income, without considering the voluntary waiver of maintenance payments from a separated spouse.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 29582-2020 proposto da: ANNUNZIATA CARMELO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FORO TRAIANO 1 A, presso lo studio dell'avvocato DARIO OVIDIO SCHETTINI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI DI PIETRO; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIA CIACCI, CLEMENTINA PULLI, Oggetto R.G.N. 29582/2020 Cron.
Rep. Ud. 24/05/2023 CC MANUELA MASSA; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 258/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 18/06/2020 R.G.N. 170/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 18/6/20 la Corte d'Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del 15/2/19 del Tribunale di Teramo, che aveva rigettato il ricorso volto ad ottenere l'assegno sociale promosso dal lavoratore in epigrafe, in quanto lo stesso era da ritenersi non in stato di bisogno economico, posto che aveva rinunciato ad ogni assegno di mantenimento in sede di separazione dalla moglie.
Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per un motivo; l'INPS ha depositato procura. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il ricorrente deduce violazione dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995, per non avere la corte territoriale considerato i redditi effettivamente percepiti (e solo essi) come richiesto dalla detta norma e per aver trascurato che il coniuge era comunque incapiente. Il motivo è fondato. Questa Corte ha infatti già affermato (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14513 del 09/07/2020, Rv. 658800 - 01) che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno.
Nel medesimo senso, più di recente si è affermato (Sez. L, Sentenza n. 24954 del 15/09/2021, Rv. 662269 - 01) che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso. La sentenza impugnata, che non si è attenuta ai suddetti principi, deve essere cassata. La causa va rinviata alla medesima corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame, ed anche per le spese del presente giudizio. p.q.m. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche