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Decreto — n. 26311/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26311/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26311/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to nella causa vertente tra: MARELLI EFTIME STELLIAN, rappresentato e difeso dall’Avv. Claudio Defilippi, indirizzo posta elettronica certificata: , giu sta procura in atti; ricorrente contro ADER Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, elett.tedomiciliata in Via dei Portoghesi 12, giusta procura in atti; controricorrente contro INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Antonino Sgroi, Carla D’Aloisio, Emanuele De Rose, Lelio Maritato, Antonietta Coretti, elett.te dom.to in Roma, Via Cesare Beccaria 29, giusta procura in atti; controricorrente nonché INAIL Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, rapp.to e difeso dall’Avv.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 26311/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Claudio Defilippi, indirizzo posta elettronica certificata: , giu sta procura in atti; ricorrente contro ADER Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, elett.tedomiciliata in Via dei Portoghesi 12, giusta procura in atti; controricorrente contro INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Antonino Sgroi, Carla D’Aloisio, Emanuele De Rose, Lelio Maritato, Antonietta Coretti, elett.te dom.to in Roma, Via Cesare Beccaria 29, giusta procura in atti; controricorrente nonché INAIL Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, rapp.to e difeso dall’Avv.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali anticipo delle spese ripetibili dell'avvocato assunzione delle spese recupero dei costi spese di difesa
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Testo completo

to nella causa vertente tra: MARELLI EFTIME STELLIAN, rappresentato e difeso dall’Avv. Claudio Defilippi, indirizzo posta elettronica certificata: , giu sta procura in atti; ricorrente contro ADER Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, elett.tedomiciliata in Via dei Portoghesi 12, giusta procura in atti; controricorrente contro INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Antonino Sgroi, Carla D’Aloisio, Emanuele De Rose, Lelio Maritato, Antonietta Coretti, elett.te dom.to in Roma, Via Cesare Beccaria 29, giusta procura in atti; controricorrente nonché INAIL Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, rapp.to e difeso dall’Avv.

Raffaela Fabbi e Lorella Frasconà, elett.te dom.to presso il loro studio in Roma, Via IV Novembre 144, giusta procura in atti; controricorrente Avverso la sentenza n.1536-2021 della Corte d’Appello di Milano , depositata il 3.3.2022 , N.R.G. 1079-2021; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e comunicazione alla controparte e che, in difetto di accettazione, occorre provvedere sulle spese, liquidate come in dispositivo; Rilevato altresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, spese liquidate in Euro 1.300,00 ciascuno per compensi professionali oltreche, per ADER, spese prenotate a debito e per INPS e INAIL, ciascuno, Euro 200 per esborsi, e spese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori come per legge. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 11 settembre 2023 Il Presidente Guido RAIMONDI