Ordinanza — n. 26294/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla Corte d'appello di Trieste ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato insussistente l'obbligo degli odierni controricorrenti di iscriversi e versare i contributi presso la Gestione separata degli esercenti attività commerciali tenuta dall'INPS, in relazione all'attività svolta di produttori diretti o liberi di assicurazioni per conto di Impresa Assicurativa;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 26294/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Cass. nr. 70 del 2020; Cass. nr. 29381 del 2022); 10.il ricorso, pertanto, va rigettato, con le spese , in favore della parte controricorrente, che seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; 11.sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 9228-2017 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; - ricorrenti - contro Oggetto Gestione Commercianti Inps Produttori diretti di Compagnia Assicurativa R.G.N. 9228/2017 Cron.
Rep. Ud. 28/06/2023 CC MARVASO DANIELE, BATTILANA PAOLO, CHIARADIA MIRELLA, CISZEWSKA JOLANDA, COLAUTTI MARIA LUIGIA, DELLE VEDOVE DANIELE, GIACOMELLO GIUSEPPE, MARCHESAN LORENZA, NERI SIMONE, PRESOT GIUSEPPE, ROMANIN GIANCARLO, RUSSO FRANCESCO, VENTRE CRISTIAN, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell'avvocato ANGELO PANDOLFO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIALUCREZIA TURCO, ARMANDO TURSI, SILVIA LUCANTONI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 175/2016 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 10/10/2016 R.G.N. 344/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere Dott.
GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE:
1. la Corte d'appello di Trieste ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato insussistente l'obbligo degli odierni controricorrenti di iscriversi e versare i contributi presso la Gestione separata degli esercenti attività commerciali tenuta dall'INPS, in relazione all'attività svolta di produttori diretti o liberi di assicurazioni per conto di Impresa Assicurativa;
2. avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
3. hanno resistito , con unico controricorso , successivamente illustrato con memoria, i produttori assicurativi indicati in epigrafe;
4. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ. CONSIDERATO CHE:
5. con l'unico mot ivo, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione delcontratto collettivo corporativo 25 maggio 1939 per la disciplina dei rapporti tra leagenzie, le sub- agenziee i produttori di assicurazioni e del D.L. n.269 del 2003, art. 44, comma 2, (conv. con L. n. 326 del2003), assumendo la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione dei controricorrenti presso la Gestione commercianti;
6. il motivo è infondato; 7. è decisiva e assorbente, rispetto ad ogni altra questione ritualmente devoluta a lla Corte , la circostanza - pacifica in causa – che si tratta , nella fattispecie , di produttori diretti di compagnia assicurativa (v. ricorso e controricorso);
8. deve, dunque, darsi continuità al consolidato principio secondo cui l'obbligo di iscrizione di cui alD.L. n.269 del 2003 ci t., art. 44, comma 2, non include la posizione deiproduttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella deiproduttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenziee sub - agenzie e la qualità dei soggetti collettivi è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. nr. 1768 del 2018);
9. il superiore principio è stato ribadito a nche a fronte delle perplessità sollevate, dalla s esta sezione , con ordinanza interlocutoria nr. 13049 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell'inquadramentoprevidenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell'attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l'iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ove l'attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad Euro5.000,00 (Cass.nr. 30554 del 2018; tra le tantissime conformi successive:
Cass. nr. 70 del 2020; Cass. nr. 29381 del 2022); 10.il ricorso, pertanto, va rigettato, con le spese , in favore della parte controricorrente, che seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; 11.sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore della parte controricorrente, in Euro 3.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ri