Cassation court dismisses appeal against regional payment order regarding disability hiring contract breach.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Green Pharma Research S.R.L.'s appeal against a Bari Court of Appeal decision upholding a payment order issued by the Puglia Region. The appellant argued that the lower court violated procedural rules by accepting new arguments regarding the nature of disabilities without proper adversarial proceedings. The court found the appeal unfounded because the breach of the hiring contract was a well-established fact, and the cited legal provisions regarding sanctions did not alter the obligation to return the funds. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 345 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: The court dismissed the appeal because the breach of the hiring contract was a settled fact, and the cited legal provisions regarding sanctions did not alter the obligation to return the funds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5534-2019 proposto da: GREEN PHARMA RESEARCH S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ERMENEGILDO PISTELLI 4, presso lo studio dell'avvocato MARIO GERUNDO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIACOMO QUAGLIARELLA; - ricor rente - contro REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 36, presso il Servizio Struttura Tecnica Delegazione Romana, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELE SIMONE; Oggetto R.G.N. 5534/2019 Cron.
Rep. Ud. 12/07/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 1262/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 13/07/2018 R.G.N. 1283/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI ha depositato conclusioni scritte. RILEVATO CHE la Corte d'appello di Bari, accogliendo il gravame proposto dalla Regione Puglia avverso la sentenza del tribunale, rigettava l'opposizione spiegata da Green Pharma Research srl avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento in atti emessa a suo carico dalla Regione Puglia in data 14/9/2004, confermandola e rendendola esecutiva.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso Green Pharma Research srl con due motivi ai quali ha resistito Regione Puglia con controricorso. La controricorrente ha depositato memoria ex art 380bis.1., primo comma c.p.c.. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. CONSIDERATO CHE 1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360 n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. in relazione ai motivi nuovi indicati solo nell'atto d'appello (da pagina 17 a pagina 24) in quanto il tribunale aveva accolto l'opposizione della Green Pharma Research Srl avendo essa assunto due invalidi civili che sono equiparati ai disabili, affermando che l'eccezione proposta “è priva di qualsivoglia fondamento sul piano giuridico”; mentre in sede di appello l'Ente Regionale aveva reiterato le ragioni già dedotte, aggiungendo l’ulteriore motivazione secondo cui sarebbero dovuti essere assunti altri dipendenti.
La Corte d'appello nel confermare pedissequamente il concetto di equiparazione tra invalidi civili e disabili, aveva ritenuto legittima la indicazione dei motivi nuovi nonostante l'espresso rifiuto al contraddittorio declinato dalla opponente, così violando l'articolo 345 c.p.c. 1.1. Il primo motivo è destituito di fondamento, avendo la Corte d'appello accertato che, secondo quanto già risultava dalla documentazione depositata in primo grado (1. copia della convenzione ex art. 11 l. 68/99 prodotta dalla medesima opponente, 2.- determinazione adottata dalla regione, all.5 fasc.
Regione) la ricorrente aveva violato l’obbligo convenzionalmente assunto di assumere sette lavoratori disabili. Si trattava - secondo la Corte di appello - di un fatto addirittura pacifico e non contestato in quanto la stessa ricorrente ha affermato sia nell’atto di opposizione, sia in una lettera inviata da un delegato della ricorrente al dirigente dell’Assessorato alle Politiche occupazionali, di aver assunto soltanto due lavoratori invece di sette. Che si trattasse in concreto di lavoratori invalidi o di disabili nulla rileva, essendo invece decisivo il fatto, correttamente rilevato dalla Corte di appello, che la ricorrente avesse comunque violato la convenzione stretta con la Regione Puglia che prevedeva l’assunzione di sette disabili.
Del resto, va qui evidenziato che la causa nasce come opposizione ad una ordinanza ingiunzione che intimava alla opponente il pagamento della somma ivi indicata a titolo di restituzione del contributo ricevuto per l’assunzione di sette disabili in seguito all’accertato e pacifico inadempimento di cui sopra. Sicchè alcun fondamento può avere la censura di novità in appello o l’asserita violazione dell’art.345 c.p.c. sostenuta in relazione al numero (2 oppure 7) o alla natura della inabilità dei lavoratori in questione (disabilità oppure invalidità); essendo da sempre p acifico ed incontestato a monte il motivo per cui le era stata chiesta, con l’ordinanza ingiunzione contro cui ha promosso il giudizio, la restituzione del contributo ricevuto dalla Regione ovvero la violazione di un obbligo convenzionalmente assunto da parte della ricorrente. 2.- Con il secondo motivo il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 360 comma n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata applicazione dell'art. 15 della legge 68/1999 nonché dell'art. 8 del DPR 333/2000 (regolamento di esecuzione), da pagina 25 a pagina 28.
La Corte d'appello nel riformare la sentenza non aveva inteso soffermarsi un istante sulla espressa richiesta di applicazione dell’art. 15 legge 68/1999 e dell’art. 8 del DPR 333/2000 prospettata dalla Green Pharma Research Srl sia in comparsa di costituzione che nelle memorie conclusive. La società Green Pharma Research Srl aveva ben evidenziato che in caso di omessa o tardiva successione dei disabili non andasse revocato il contributo economico, bensì applicato l'art.15 della l. 68/1999 nonché l'art. 8 D.P.R. 333/2000 - regolamento d i esecuzione - che prevede l'applicazione della sola sanzione pecuniaria. 2.1.
Il motivo è inammissibile sia perché prospetta in modo promiscuo censure eterogenee, di fatto e di diritto; e sia perché il motivo non centra la ratio decidendi della sentenza d’appello, posto che che nella presente controversia si discute esclusivamente della violazione di una convenzione e di norme di legge e non certo dell’omessa valutazione di fatti; ed inoltre, in ogni caso, si discute della restituzione di un contributo erogato in base ad una convenzione che prevedeva l’assunzione di sette lavoratori disabili che non è stata pacificamente adempiuta.
Inoltre le sanzioni previste dalle norme della legge n. 68/89 sull’assunzione dei lavoratori disabili, richiamate dal ricorrente, fanno riferimento ad un diverso ordine di fatti e di presupposti di cui non si discute in questo giudizio e che, in ogni caso, non si porrebbe in alternativa alla restituzione dei contributi erogati su base convenzionale di cui invece qui si discute. Le stesse norme citate non hanno perciò nessun rilievo nella decisione della fattispecie in oggetto. 3.- In conclusione il ricorso deve essere resp into per le ragioni esposte. 4.- Le spese processuali seguono il regime della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo; con raddoppio del contributo unificato, ove spettante, nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 5000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo u