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Ordinanza — n. 26269/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; court orders compensation of litigation costs between parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26269/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings following the plaintiff's formal withdrawal. Although the lower court had ruled in favor of the employee regarding the dismissal, the plaintiff voluntarily renounced the case with full cost compensation. The court granted this request and ordered the litigation expenses to be shared between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Upon a party's withdrawal from a cassation appeal within the statutory period, the proceedings are extinguished and the court may order the compensation of litigation costs between the parties.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings compensation of costs cassation appeal litigation expenses rinuncia a pretese di salario licenziamento o risoluzione del contratto azione di contestazione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
in ragione dell’atto di rinuncia al ricorso formulato ai sensi dell’art. 390 c.p.c. nei termini (cfr.
Art. 391 c.p.c.
24897 del 2020), deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio di cassazione a mente dell’art. 391 c.p.c.; 2.alla luce della complessiva condotta processuale delle parti si ravvisano le condizioni per la compensazione delle spese di lite;
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art.
art. 390 c.p
in ragione dell’atto di rinuncia al ricorso formulato ai sensi dell’art. 390 c.p.c.
art. 391 c.p
24897 del 2020), deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio di cassazione a mente dell’art. 391 c.p.c.; 2.alla luce della complessiva condotta processuale delle parti si ravvisano le condizioni per la compensazione delle spese di lite;

Giurisprudenza citata

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Cass. SS.UU. n. 24897 del 2020
Cass. SS.UU. n. 24897 del 2020), deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio di cassazione a mente dell’art.
Cass. n. 3542/2017
Cass. n. 23175/2015
3542/2017, Cass. n. 23175/2015, Cass.
Cass. n. 13636/2015
23175/2015, Cass. n. 13636/2015, Cass.
Cass. n. 19560/2015
13636/2015, Cass. n. 19560/2015);
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21243/2020 R.G. proposto da: NOLEGGIAMI SRL IN LIQUIDAZIONE,in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DI DONNA OLIMPIA n.166, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRANTE che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro DE LUCA VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FOGLIANO n.4/A, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1293/2020 depositata il09/06/2020, R.G. n. 425/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023 dal ConsigliereDott.

ANTONELLA PAGETTA . Rilevato che 1. la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Noleggiami s.r.l. avverso la sentenza con la qualeil giudice di primo grado aveva respinto la opposizione della società avverso l’ordinanza di parziale accoglimento del ricorso ex lege n. 92 del 2012 proposto da Vincenzo De Luca; con l’ordinanza in oggetto era stata dichiara la illegittimità del licenziamento intimato al De Luca e la società datrice di lavoro condannata al pagamento di un’indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata in 18 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Noleggiami s.r.l. in liquidazione sulla base di un unico articolato motivo; l’intimato De Luca ha resistito con controricorso;

3. parte ricorrente ha depositato atto di rinunzia con il quale, dato atto dell’avvenuta transazione della controversia, ha dichiarato di rinunziare al ricorso “con compensazione totale delle spese”; il procuratore del controricorrente ha sottoscritto l’atto per adesione; Considerato che 1. in ragione dell’atto di rinuncia al ricorso formulato ai sensi dell’art. 390 c.p.c. nei termini (cfr. Cass. SS.UU. n. 24897 del 2020), deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio di cassazione a mente dell’art. 391 c.p.c.; 2.alla luce della complessiva condotta processuale delle parti si ravvisano le condizioni per la compensazione delle spese di lite;

3. non sussistono i presupposti processuali per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, in quanto, come chiarito da questa Corte, tale meccanismo trova la sua ragion d’essere nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, per cui è destinato a trovare applicazione,in funzione latamente sanzionatoria, non suscettibile di interpretazione analogica, oltre che in caso di rigetto nel merito solo qualora il gravame si originariamente inammissibile originaria del gravame ma non anche in caso di inammissibilità sopravvenuta o di estinzione conseguente a rinunzia ( Cass. n. 3542/2017, Cass. n. 23175/2015, Cass. n. 13636/2015, Cass. n. 19560/2015);

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo. Spese compensate. Roma, co