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Ordinanza — n. 26254/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding SIAE inspection validity and burden of proof in social security contribution disputes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26254/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected Annamaria De Biasio's appeal against a lower court ruling that upheld INPS and INAIL's claims for unpaid social security contributions. The court found that SIAE agents had the legal authority to inspect the restaurant and verify employment records under specific statutory provisions, and that the appellant's challenge regarding the agents' employment status was an inadmissible factual issue. Consequently, the appeal was dismissed because the lower court correctly evaluated the evidence and the appellant failed to meet the strict requirements for raising procedural defects in a cassation appeal.

Regesto Legislator

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Art. 79 comma 2 L. 388/2000; Art. 2697 c.c.: The statutory power of SIAE agents to verify employment documents does not require indefinite tenure, and factual challenges to inspection legitimacy must be raised as specific factual grounds rather than as general procedural violations.

Parole chiave

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SIAE inspection authority social security contributions burden of proof inadmissible cassation appeal employment relationship verification norma SIA valutazione dei rappresentanti del personale ispezioni e controlli

Disposizioni normative citate

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L. n. 388 del 2000, art. 79, comma 2
CONSIDERATO CHE: con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione della L. n. 388 del 2000, art. 79, comma 2, e, con il secondo, la violazione dei principi in tema di onere della prova di cui all’art.2697 c.c., in quanto il citato art.
art. 2697 c.c.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c.
art. 115 e 116 c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, 01/03/2022, n. 6774
Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 36215-2018 proposto da: DE BIASIO ANNAMARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRIA 88, presso lo studio dell'avvocato ALESSIA DI COLA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANGELO COCOZZA; -ricorrente - contro I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LORELLA FRASCONA', GIANDOMENICO CATALANO, che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - Oggetto R.G.N.36215/201 Cron.

Rep. Ud.27/06/2023 CC nonchè contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, già GEST LINE S.P.A., già EQUITALIA SUD S.P.A., già EQUITALIA POLIS S.P.A.; -intimati - avverso la sentenza n. 2135/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/05/2018 R.G.N. 7849/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere Dott.

DANIELA CALAFIORE. Rilevato che: la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 2135 del 2018, ha rigettato l’impugnazione proposta da Annamaria DeBiasio, nei riguardi dell’INPS, dell’INAIL, di Agenzia delle Entrate Riscossione, di S.C.C.I s.p.a. e di Gest line s.p.a., avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto in parte con riferimento ai contributi maturati prima del 28 marzo 2004, per avvenuta prescrizionedei crediti contributivi pretesi dagli Enti, le diverse opposizioni a cartellae ad iscrizione ipotecaria proposte dalla medesima Di Biasio; la Corte territoriale ha confermato l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro con una dipendente del ristorante di cui la odierna ricorrente era titolare, e di quelli di collaborazione familiare intercorsi con i figli, sullabase delle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva dai funzionari della SIAE, utilizzabili dall’ l’INPS in virtù della convenzione stipulata ai sensi dell’art. 79 l. n. 388/2000; la sentenza ha poi corretto alcuni errori materiali relativi alla indicazione del numero delle cartelle opposte che la parte aveva proposto come motivo d’impugnazione; avverso tale sentenza,ricorre Annamaria De Biasio sulla base di due motivi; resistecon controricorso l’INAIL; l’INPS, S.c.c.i. s.p.a. ed Agenzia delle Entrate, succeduta ai sensi del d. l. n. 163 del 2016 alle società del gruppo Equitalia, non hannosvolto attività difensive;

CONSIDERATO CHE: con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione della L. n. 388 del 2000, art. 79, comma 2, e, con il secondo, la violazione dei principi in tema di onere della prova di cui all’art.2697 c.c., in quanto il citato art. 79 consentirebbe solo la stipula di una convenzione per lo scambio di informazioni tra INPS e SIAE a condizione che il personale SIAE abbia i requisiti della dipendenza a tempo indeterminato; in difetto di ciò, la legge non attribui rebbe agli agenti della SIAE alcun potere di contestazione e accertamento di illeciti previdenziali con la conseguente inutilizzabilità del materiale probatorio posto a fondamento della decisione qui impugnata; i motivi, connessi e da trattare congiuntamente, sono infondati; deve osservarsi che la convenzione Inps-Siae del 24 maggio 2002, richiamata dallaricorrente, costituisce attuazione della normativa di cui alla L. n. 38 de 2000, art. 79, comma 2, che consente la stipula della convenzione anche "...per l'acquisizione di informazioni utili all'accertamento e alla riscossione dei contributi", prevedendo che agli agenti Siae "è consentito raccogliere e verificare dichiarazioni del lavoratore e documentazione riferita al rapporto di lavoro"; appare pertanto legittima l'ispezione nei locali della DITTA da parte degli agenti Siae e il successivo accertamento Inps fondato sul verbale di constatazione redatto dagli agenti Siae; a fronte di tale dato normativo, la ricorrente deduce l’invalidità dell’attività ispettiva della SIAE limitandosi ad affermare che, nel caso di specie, gli agenti SIAE non fossero dipendenti a tempo indeterminato; il rilievo è inammissibile trattandosi di questione di fatto, che avrebbe dovuto essere veicolata attraverso la proposizione del motivo previsto dal n. 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c. , e che in ogni caso non risulta introdotta in modo tempestivo e rituale, posto che la sentenza impugnata non ha in alcun modo esaminato tale rilievo: peraltro, quanto agli effetti dei vizi di irregolarità del procedimento ispettivoin relazione all’attività di accertamento posta in essere in sede giudiziale,va osservato che i rilievi in ordine alla ricostruzione fattuale operata dalla Corte territorialesono inammissibili, come emerge dalla lettura della impugnata sentenza, che ha esaminato l'esito della prova testimoniale per addivenire alle conclusioni sopra riportate in base ad un accertamento complessivo della significanza degli elementi istruttori acquisiti; ogni ulteriore censura in proposito si risolve in un'inammissibile sindacato di merito ("In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.":

Cass. Sez. 1, 01/03/2022, n. 6774); conclusivamente il ricorso va rigettato, con conseguente condanna -secondo la regola della soccombenza - della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; non si deve provvedere nei riguardi delle parti che non hanno svolto attività difensiva; occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso. Condanna la parte ricorrente alla refusione in favore del controricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 3500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contribut