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Ordinanza — n. 26191/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26191/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26191/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15778-2017 proposto da: D'OTTAVI FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CIVITELLA PAGANICO 12, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO LUCENTE, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO MANCINI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI; -controricorrenti - Oggetto Contributi lavoratori autonomi R.G.N.15778/2017 Cron.

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Ordinanza — n. 26191/2023 — snciv · Corte di Cassazione: - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI; -controricorrenti - Oggetto Contributi lavoratori autonomi R.G.N.15778/2017 Cron.

Parole chiave

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prestazione all'indipendente contributi previdenziali prestazione di previdenza facoltativa prestazione non contributiva diritti di previdenza professionale primato dei contributi
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15778-2017 proposto da: D'OTTAVI FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CIVITELLA PAGANICO 12, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO LUCENTE, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO MANCINI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI; -controricorrenti - Oggetto Contributi lavoratori autonomi R.G.N.15778/2017 Cron.

Rep. Ud.28/06/2023 CC avverso la sentenza n. 414/2016 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 08/03/2017 R.G.N. 714/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata l’8.3.2017, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da Fabrizio D’Ottavi avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS gli aveva ingiunto il pagamento di contributi dovuti alla Gestione commercianti; che avverso tale pronuncia Fabrizio D’Ottavi ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l’INPS ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 28.6.2023, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380- bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 208, l. n. 662/1996, per avere la Corte di merito ritenuto che egli svolgesse attività lavorativa abituale e prevalente all’interno dell’azienda esercitata in forma societaria di cui era stato prima accomandante e poi, dopo la trasformazione in società a responsabilità limitata, amministratore, senza considerare le precarie condizioni di salute accusate fin dal 2005 e senza nemmeno specificare quali fossero le sue effettive mansioni; che, al riguardo, va premesso che i giudici territoriali, nel rigettare l’appello proposto dall’odierno ricorrente, hanno ribadito come costui, “oltre ai compiti di amministratore unico della s.r.l., svolgesse altresì la parallela attività di consulenza amministrativa e gestionale nonché in materia di pianificazione aziendale dei rifiuti”, di talché ben poteva considerarsi “socio d'opera dedito abitualmente alla ordinaria attività di consulenza richiesta da terzi con proventi e ricavi in capo alla società di appartenenza” (così la sentenza impugnata, pag. 5); che, ciò posto, è consolidato nellagiurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità se non nei ristretti limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 24155 del 2017, 3340 del 2019); che, nella specie, il motivo di censura incorre precisamente nella confusione dianzi chiarita, dal momento che, pur essendo formulato con riguardo ad una presunta violazione delle disposizioni di legge richiamate nella rubrica, pretende in realtà di criticare l'accertamento di fatto in esito al quale i giudici territoriali hanno ritenuto, come detto, che l’odierno ricorrente svolgesse attività abituale di socio d’opera a beneficio della compagine societaria; che, non essendo per di più possibile dedurre in sede di legittimità il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. nel caso in cui la sentenza di appello abbia confermato in punto di fatto la pronuncia del primo giudice (art. 348-ter, ult. co., 4 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis), il ricorso va senz’altro dichiarato inammissibile; che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dov