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Ordinanza — n. 26180/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, ruling direct insurance producers are exempt from separate management registration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26180/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that exempted direct insurance producers from mandatory registration in the separate management for commercial practitioners. The INPS argued that the collective agreement and specific laws required all producers to register, while the producers contended that only those working through agents must comply. The court rejected this, affirming that the legislative structure explicitly excludes direct producers from the separate management obligation, thereby upholding the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003; Art. 1, l. n. 613/1966; The obligation to register in the separate management for commercial practitioners applies exclusively to insurance producers acting through agents or sub-agents, excluding those who operate directly for insurance companies.

Parole chiave

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insurance producers registration separate management obligation collective agreement interpretation direct company relationship social security contribution Cassation dismissal previdenziale inquadramento contributi di previdenza impagati

Disposizioni normative citate

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Art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 (conv. con l. n. 326/2003)
che, con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo 25.5.1939 per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i produttori di assicurazioni e dell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 (conv. con l. n. 326/2003), in relazione agli artt.
Art. 1, l. n. 613/1966
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
Art. 29, l. n. 160/1975
Art. 1, comma 202, l. n. 662/1996
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
Art. 49, l. n. 88/1989

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1768 del 2018
Cass. n. 30554 del 2018
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12405-2017 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO; -ricorrenti - contro SACCHINI MAGDA, BENEDINI LUCA, GILL SUKHJEET KAUR, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell'avvocato ANGELO PANDOLFO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ARMANDO TURSI, MARIALUCREZIA TURCO, SILVIA LUCANTONI;

Oggetto Previdenza autonomi R.G.N.12405/2017 Cron. Rep. Ud.28/06/2023 CC -controricorrenti - nonchè contro PATERLINI DANIELA; -intimata - avverso la sentenza n. 957/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09/11/2016 R.G.N. 178/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 9.11.2016, la Corte d'appello di Bologna, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato insussistente l'obbligo di Magda Sacchini,Daniela Paterlini, Luca Benedini e Sukhjeet Kaur Gill di iscriversi e versare i contributi presso la Gestione separata degli esercenti attività commerciali tenuta dall'INPS in relazione all'attività svolta di produttore diretto o libero di assicurazioni per conto di Alleanza Assicurazioni s.p.a.; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che Magda Sacchini, Luca Benedini e Sukhjeet Kaur Gill hanno resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria, mentre Daniela Paterlini è rimasta intimata; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 28.6.2023, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380- bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo 25.5.1939 per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i produttori di assicurazioni e dell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 (conv. con l. n. 326/2003), in relazione agli artt. 1, l. n. 613/1966, 29, l. n. 160/1975, 1, comma 202, l. n. 662/1996, e 49, l. n. 88/1989, per avere la Corte di merito ritenuto, richiamandosi ai propri precedenti, che l'obbligo di iscrizione presso la Gestione commercianti sussisterebbe soltanto per i produttori il cui rapporto si sia instaurato con un'agenzia di assicurazioni e non anche per coloro che svolgono l'attività in virtù di un rapporto costituito direttamente con la compagnia di assicurazioni; che il motivo è manifestamente infondato, dovendosi dare continuità al principio secondo cui l'obbligo di iscrizione di cui all'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, cit., non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 del 2018); che il superiore principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate dalla Sesta sezione di questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 13049 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell'inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell'attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l'iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, ove l'attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 del 2018); che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità in favore delle parti controricorrenti, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna l’INPS alla rifusione delle spese del giudizio di legittimitàin favore delle parti controricorrenti, che si liquidano in € 3.700,00, di cui € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove