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Ordinanza — n. 26178/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26178/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26178/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12553-2017 proposto da: BATTISTINI MILENA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DURAZZO 9, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SCAPATO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SEBASTIANO GRAZIANO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 472/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 01/12/2016 R.G.N. 318/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26178/2023 — snciv · Corte di Cassazione: - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 472/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 01/12/2016 R.G.N. 318/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere Dott.

Parole chiave

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contributi di mantenimento familiare contributi di previdenza impagati rendita per vedovo rendita di vecchiaia per coniugi categoria contributiva attività lucrativa all'età pensionabile
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12553-2017 proposto da: BATTISTINI MILENA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DURAZZO 9, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SCAPATO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SEBASTIANO GRAZIANO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 472/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 01/12/2016 R.G.N. 318/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. Oggetto Contributi coadiutori familiari R.G.N.12553/2017 Cron. Rep. Ud.28/06/2023 CC RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 1°.12.2016, la Corte d'appello di Genova ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di Milena Battistini volta a conseguire la pensione di vecchiaia anticipata per difetto di contribuzione minima accreditatale quale coadiutrice familiare del coniuge, il quale, nell’adempimento dell’obbligo contributivo, non aveva provveduto a versare, nel periodo 2002-2009, i contributi a percentuale sul reddito aziendale a lei attribuibile; che avverso tale pronuncia Milena Battistini ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che l’INPS ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 28.6.2023, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380- bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, l. n. 613/1966, in relazione all’art. 1, d.l. n. 401/1982 (conv. con l. n. 537/1981), all’art. 7, d.l. n. 463/1983 (conv. con l. n. 638/1983), all’art. 7, l. n. 140/1985, agli artt. 1, 2 e 18, l. n. 233/1990, e all’art. 2, comma 29, l. n. 335/1995, per avere la Corte di merito ritenuto che nei confronti dei coadiutori familiari non fosse applicabile l’art. 7, d.l. n. 463/1983, cit., il quale, con riferimento ai lavoratori dipendenti, prevede che il datore di lavoro possa assolvere l’obbligo contributivo parametrandolo al minimale giornaliero (7,50% del trattamento minimo di pensione, poi elevato al 9,50% dall’art. 1, comma 2, d.l. n. 338/1989, conv. con l. n. 389/1989), facendo salvo il diritto dell’assicurato all’accreditamento di un contributo settimanale allorché l’imponibile contributivo corrisponda a una retribuzione non inferiore al 30% del trattamento minimo di pensione (c.d. imponibile settimanale); che, al riguardo, questa Corte da tempo chiarito che l'art. 7, d.l. n. 463/1983, non ha introdotto alcuna diretta modifica del criterio di determinazione del minimale di retribuzione ai fini contributivi, per come fissato dall'art. 1, d.l. n. 402/1981, ma si è limitato ad introdurre, limitatamente ad alcune categorie di lavoratori dipendenti, un “minimo del minimo” (così già Cass. nn. 6798 e 8199 del 1996, cui hanno dato continuità Cass. nn. 5856 del 1997 e 430 del 1998); che si è conseguentemente precisato che, a seguito dell’introduzione di tale disciplina, l’ordinamento previdenziale ha contemplato due diversi limiti minimi di retribuzione ai fini contributivi, di cui uno costituito dall'art. 1, d.l. n. 402/1981, cit., e successive modificazioni e integrazioni, e l’altro dall'art. 7, d.l. n. 463/1983 e successive modificazioni ed integrazioni, ai quali il legislatore ha fatto successivamente riferimento in relazione ai propri fini di politica previdenziale; che l’art. 1, comma 3, l. n. 233/1990, individua il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle relative gestioni dei lavoratori autonomi nella misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito per gli operai del settore artigianato e commercio dall'art. 1, d.l. n. 402/1981, e succ. mod. e integraz.; che il carattere derogatorio del particolare limite minimo retributivo rappresentato dalla percentuale dell'importo minimo di pensione per i lavoratori dipendenti impone di circoscriverne l’applicazione ai soli casi considerati dall’art.7, d.l. n. 463/1983, ovvero in caso di espresso richiamo del legislatore, non potendosi viceversa esso reputarsi operante in virtù del mero richiamo del limite minimo di cui all'art. 1, d.l. n. 402/1981, cit. (così espressamente Cass. n. 6798 del 1996, cit.); che argomentare diversamente, come preteso da parte ricorrente, equivarrebbe a violare l’art. 14 prel. c.c., che fa divieto di applicare le norme che fanno eccezione a regole generali oltre i casi e i tempi in esse stabiliti; che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 5.700,00, di cui € 5.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, o