Cassation court dismisses INPS appeal, ruling direct insurance producers are exempt from separate management registration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that Virginia Penno was not required to register with the separate management for insurance producers. The INPS argued that the collective agreement and specific laws mandated registration for all producers, but the court found this interpretation incorrect. The decision clarifies that direct producers working for insurance companies are excluded from the registration obligation reserved for producers linked to agents or sub-agents.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003; Art. 1, l. n. 613/1966; The obligation to register with the separate management for insurance producers applies only to those linked to agents or sub-agents, excluding direct producers who work directly for insurance companies.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12017-2017 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE; -ricorrenti - contro PENNO VIRGINIA; -intimata - avverso la sentenza n. 651/2016 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 07/11/2016 R.G.N. 121/2016;
Oggetto Previdenza autonomi R.G.N.12017/2017 Cron. Rep. Ud.28/06/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 7.11.2016, la Corte d'appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado che ha dichiarato insussistente l'obbligo di Virginia Penno di iscriversi e versare i contributi presso la Gestione separata degli esercenti attività commerciali tenuta dall'INPS in relazione all'attività svolta di produttore diretto o libero di assicurazioni per conto di Alleanza Assicurazioni s.p.a.; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che Virginia Penno è rimasta intimata; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 28.6.2023, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380- bis.1, comma 2°,c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo 25.5.1939 per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i produttori di assicurazioni e dell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 (conv. con l. n. 326/2003), in relazione agli artt. 1, l. n. 613/1966, 29, l. n. 160/1975, e 1, comma 202, l. n. 662/1996, per avere la Corte di merito ritenuto che l'attività svolta dall'odierna intimata non rientrerebbe nell'ambito dell'attività contemplata dal contratto collettivo corporativo cit. per i produttori di IV gruppo; che il motivo è manifestamente infondato, dovendosi dare continuità al principio secondo cui l'obbligo di iscrizione di cui all'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, cit., non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 del 2018); che il superiore principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate dalla Sesta sezione di questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 13049 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell'inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell'attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l'iscrizioneva effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, ove l'attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 del 2018); che, pertanto, corretta in tal senso la motivazione della sentenza impugnata, il ricorso va senz'altro rigettato, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere l'intimata svolta attività difensiva; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;
P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il rico