Cassation court dismisses INPS appeal, ruling insurance producers are not subject to merchant management contribution obligations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that exempted an insurance producer from paying contributions to the merchant management. The INPS argued that the collective agreement applied to all producers, but the court found the statutory language specifically limited obligations to those linked to agents or sub-agents. Consequently, the court affirmed that producers dealing directly with insurance companies fall outside the scope of the mandatory contribution scheme.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 44, comma 2, d.l. n. 269 del 2003; Art. 1, comma 202, l. n. 662 del 1996; The obligation to pay contributions to the merchant management applies exclusively to insurance producers connected to agents or sub-agents, excluding those dealing directly with insurance companies.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11762-2017 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; - ricorrenti - contro Oggetto Produttori assicurativi R.G.N. 11762/2017 Cron.
Rep. Ud. 28/06/2023 CC CASCHERA CATIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell'avvocato ANGELO PANDOLFO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ARMANDO TURSI, MARIA LUCREZIA TURCO, SILVIA LUCANTONI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5085/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/11/2016 R.G.N. 3860/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE. R.G. 11762/2017 RILEVATO CHE: la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Velletri, ha dichiarato Catia Caschera non tenuta a versare alla gestione commercianti INPS i contributi richiesti in applicazione dell’art. 44, co.2 del d.l. n. 269 del 2003, avendo accertato che la ricorrente - produttore libero senza vincolo di zona - non era inquadrabile nella figura di “produttore di IV gruppo” richiamata nel ccnl del 1939; la cassazione della sentenza è domandata dall’INPS sulla base di un unico motivo;
Catia Caschera ha depositato controricorso, illustrato da successiva memoria; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.). CONSIDERATO CHE: il motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., lamenta “Violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie ed i produttori di assicurazione del 25 maggio 1939, e dell’art. 44, secondo comma, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, conv.to con modif.ni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; nonché in connessione con quest’ultima disposizione dell’art. 1, legge 22 luglio 1966, n. 613; dell’art. 29 legge 3 giugno 1975, n. 160; dell’art. 1, comma 202, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; dell’art. 49, primo comma, lett.
d) della legge 9 marzo 1989, n. 88”; contesta l’interpretazione delle norme richiamate in epigrafe da parte della Corte d’appello, prospettando che, diversamente da quanto affermato dai giudici del merito, sulla base di una corretta esegesi l’obbligo di versare i contributi alla gestione commercianti non sarebbe a carico soltanto dei produttori che hanno instaurato un rapporto con l’agente, ma anche dei produttori che hanno instaurato un rapporto direttamente con le compagniedi assicurazione; il motivo è infondato; in base al principio di diritto – ormai consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte - in tema di gestione previdenziale per i commercianti, l'obbligo di iscrizione di cui all'art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, non include la posizione dei produttori di assicurazione, i quali svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (per tutte, cfr.
Cass. n. 1768 del 2018; Cass. n. 30554 del 2018; Cass. n. 14075 del 2019); in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.800,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1