Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26055/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, ruling late payment of voluntary contributions does not automatically terminate pension rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26055/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that granted Luciano Calogero the right to continue voluntary pension contributions. The INPS argued that late payment without force majeure or a declaration of using subsequent payments should trigger automatic termination under specific regulations. The court rejected this, stating that late payment affects insurance coverage for the preceding quarter but does not extinguish the pension right itself, as the law treats late payment as a discretionary act rather than a lost entitlement.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 38.5 della legge n. 289/2002; d.lgs. n. 184/97: Late payment of voluntary contributions to the Gas Fund affects prior insurance coverage but does not automatically terminate pension rights, as it concerns a discretionary payment act rather than a lost entitlement.

Parole chiave

Generato dall'IA
voluntary contributions late payment consequences pension rights termination Gas Fund regulations discretionary payment acts insurance coverage gap force majeure requirement retroattività della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 38.5 della legge n. 289/2002
Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 38.5 della legge n. 289/2002, del decreto del Ministro del Lavoro del 16.6.2002, dell’art.
Decreto del Ministro del Lavoro del 16.6.2002
289/2002, del decreto del Ministro del Lavoro del 16.6.2002, dell’art.
Art. 8 del d.lgs. n. 184/97
289/2002, del decreto del Ministro del Lavoro del 16.6.2002, dell’art. 8 del d.lgs. n. 184/97, in relazione all’art.
Art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.
184/97, in relazione all’art. 360 primo comma n.
Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 19054/20
Cass. n. 11241/19
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 3251-2018 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO; - ricorrente - Oggetto R.G.N. 3251/2018 Cron. Rep. Ud. 28/06/2023 CC contro CALOGERO LUCIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO CARLO GOLDONI 47, presso lo studio dell'avvocato ASCANIO PENSI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4720/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/11/2017 R.G.N. 3111/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere Dott.

LUCA SOLAINI. R.G. 3251/18 Rilevato che: Con sentenza del giorno 3.11.2017 n. 4720, la Corte d’appello di Roma respingeva il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Velletri che aveva accolto la domanda proposta da Luciano Calogero, volta a far dichiarare il suo diritto alla prosecuzione della contribuzione volontaria al fondo integrativo di previdenza del personale del gas. Il tribunale, dato atto che il pagamento della contribuzione relativa al periodo 1.4.12-30.6.12 era stato effettuato in data 5.10.12, ossia con 4 gg. di ritardo rispetto alla scadenza per il versamento, ha fondato la pronuncia di accoglimento del ricorso sulla considerazione che la normativa invocata dall’Inps non prevedeva affatto la decadenza integrale dal beneficio della prosecuzione volontaria della contribuzione, in caso di ritardato pagamento.

La Corte d’appello ha rigettato il gravame dell’Inps, confermando la sentenza di primo grado. Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre Calogero Luciano ha resistito con controricorso. Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 38.5 della legge n. 289/2002, del decreto del Ministro del Lavoro del 16.6.2002, dell’art. 8 del d.lgs. n. 184/97, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto il pensionato non decaduto dalla contribuzione volontaria, benché avesse pagato in ritardo, rispetto alla scadenza, una rata dei contributi da versare senza provare la forza maggiore e senza aver dichiarato di voler utilizzare il versamento successivo per saldare la rata antecedente, con conseguente risoluzione automatica del rapporto, ex art. 8 del d.lgs. n. 184/97.

Il motivo di ricorso è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In materia di iscrizione al Fondo integrativo a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas (cd. "Fondo gas"), il tardivo pagamento della contribuzione volontaria mediante bollettino di conto corrente postale con periodicità trimestrale determina la mancata copertura assicurativa del trimestre precedente, cui il pagamento intempestivo si correla, ma non anche la perdita del trattamento pensionistico - in fu nzione dell'ottenimento del quale la predetta contribuzione si giustifica ed è prevista dalla legge - , perché ciò equivarrebbe ad introdurre implicitamente una decadenza in relazione all'esercizio non di un diritto ad una prestazione, bensì di una facoltà avente ad oggetto l'effettuazione di un pagamento, come tale non soggetto a decadenza né a prescrizione” (Cass. n. 19054/20, 11241/19).

A tale orientamento va data continuità, in quanto il versamento in ritardo di una delle rate a cui è seguito di poco il relativo pagamento, non è stato reputato sintomatico, da parte della Corte d’appello, di nessuna volontà di recedere dalla contribuzione, anzi il successivo pagamento ha reso evidente la volontà del pensionato di voler proseguire il rapporto previdenziale, mentre nessuna decadenza risulta espressamente sancita dalla normativa di riferimento, trattandosi non di decadenza dall’esercizio di un diritto a una prestazione ma di una facoltà avente ad oggetto l’effettuazione di un pagamento, non suscettibile di nessuna decadenza.Atteso il recente formarsi della giurisprudenza, le spese possono essere compensate.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONERigetta il ricorso. Spese compensate. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il