Cassation court dismisses appeal claiming INPS must regularize unpaid social security contributions due to employer default.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court rejected Cosimo Caiffa's cassation appeal against the Lecce Court of Appeal's decision denying his request to credit unpaid social security contributions from his employer. Caiffa argued that the INPS should have regularized the contributions despite the employer's default, while the INPS contended that the insured has no right to claim such regularization. The court ruled that the automaticity of social security benefits does not create an obligation for the INPS to credit corresponding contributions when the employer fails to pay, and the second ground for appeal was inadmissible due to lack of specific factual basis in the petition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2116 c.c.; Art. 366 c.p.c.: The automaticity of social security benefits does not imply an obligation for the insurance fund to credit corresponding contributions in cases of employer default, and cassation grounds must be specifically substantiated in the petition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15901-2017 proposto da: CAIFFA COSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 108, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA GULLO, rappresentato e difeso dagli avvocati UMBERTO MAGARAGGIA, GIUSEPPE MAGARAGGIA; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2986/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 14/12/2016 R.G.N. 195/2016;
Oggetto Regolarizzazione contributiva R.G.N.15901/2017 Cron. Rep. Ud.27/06/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 14.12.2016, la Corte d'appello di Lecce ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di Cosimo Caiffa volta ad avere accreditati dall’INPS i contributi previdenziali relativi al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato precorso alle dipendenze di SE.T.A.EU. s.p.a. e accertato con sentenza del Tribunale di Lecce n. 13548/2010, passata in cosa giudicata; che avverso tale pronuncia Cosimo Caiffa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l’INPS ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 27.6.2023, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380- bis.1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2116 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto che, in caso di inadempimento dell’obbligo contributivo da parte del datore di lavoro, egli non potesse vantare nei confronti dell’INPS alcun diritto all’accredito dei contributi non versati; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per non avere la Corte territoriale considerato che, nel caso di specie, l’obbligo dell’INPS di provvedere all’annotazione del rapporto di lavoro subordinato con decorrenza dal 16.6.2003 aveva formato oggetto di provvedimento del giudice 3 dell’esecuzione, adito ex art. 612 c.p.c. per l’attuazione della sentenza del Tribunale di Lecce n. 13548/10, cit.; che il primo motivo è infondato, dovendosi dare continuità ai principi di diritto espressi da ult. da Cass. nn. 2164 e 6722 del 2021, secondo cui il nostro ordinamento non prevede alcuna azione dell'assicurato volta a condannare l'ente previdenziale alla regolarizzazione della sua posizione contributiva, nemmeno nell'ipotesi in cui l'ente previdenziale, che sia stato messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l'adempimento nei confronti del datore di lavoro obbligato, residuando unicamente in favore dell’assicurato la facoltà di chiedere all'INPS la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, l. 1338/1962, ed il rimedio risarcitorio di cui all'art. 2116 c.c., da esperirsi nei confronti del datore di lavoro; che contrari argomenti non possono desumersi da Cass.n. 16300 del 2004, cit. nel ricorso per cassazione, atteso che oggetto di tale decisione non era affatto il (supposto) diritto dell’assicurato alla regolarizzazione contributiva da parte dell’ente previdenziale, quanto piuttosto il diritto dell’assicurato ad una prestazione previdenziale che, in virtù dell’automatismo delle prestazioni di cui all’art. 2116 comma 1° c.c., si assumeva essere maturata nonostante l’inadempimento datoriale all’obbligo contributivo; che, sotto questo profilo, va anzi ribadito che il principio di automaticità delle prestazioni, di cui all’art. 2116, comma 1°, c.c., opera sul piano del rapporto previdenziale che lega l’assicurato all’ente previdenziale, consentendo che le prestazioni di cui all’art. 2114 c.c. siano corrisposte “anche quando l’imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e assistenza” (e “salvo diverse disposizioni delle leggi speciali”), ma non implica affatto l’obbligo dell’ente previdenziale di accreditare in favore dell’assicurato una corrispondente provvista contributiva, attenendo quest’ultima al diverso rapporto contributivo che l’ente intrattiene con il datore di lavoro e rispetto al quale il lavoratore assicurato è invece affatto estraneo (così già Cass. nn. 6569 del 2010 e 3491 del 2014, cui hanno dato continuità Cass. n. 2164 e 6722 del 2021, cit.); che del pari inconferente deve reputarsi l’invocazione del principio di diritto affermato da Cass. n. 7459 del 2002 (secondo cui, ove il lavoratore abbia dato comunicazione dell'omissione contributiva del datore di lavoro al competente ente previdenziale e quest'ultimo non abbia provveduto a conseguire i contributi omessi nel termine prescrizionale, lo stesso ente sarebbe tenuto a provvedere alla regolarizzazione della posizione assicurativa), atteso che – indipe ndentemente dalla sua tenuta su un piano sistematico, ciò di cui non mette conto occuparsi in questa sede – esso è stato enunciato in una fattispecie in cui il lavoratore non aveva potuto, né avrebbe potuto in futuro, sopperire all'omissione contributiva ricorrendo ai rimedi risarcitori apprestati dal legislatore (così già Cass. n. 6569 del 2010, cit., in motivazione), ciò che nella specie non è stato nemmeno oggetto di compiuta allegazione, prima ancora che di prova, nei pregressi gradi di merito; che il secondo motivo è, viceversa, inammissibile, atteso che, a prescindere dalla circostanza pacifica per cui l’INPS non era stato parte del giudizio conclusosi con la sentenza passata in giudicato, il contenuto dell’ordinanza ex 612 c.p.c. che sarebbe stata emessa nei suoi confronti non è stato punto trascritto nel ricorso per cassazione, nemmeno nella parte necessaria a dare alla censura un non opinabile fondamento fattuale, né risulta in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte essa in atto si troverebbe, in spregio ai principi di specificità e autosufficienza del ricorso di cui all’art. 366, nn. 4 e 6, c.p.c.; che il ricorso, pertanto, va rigettato, nulla pronunciandosi sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 152 att. c.p.c.; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni