Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the debtor's adherence to a simplified debt settlement agreement requiring withdrawal of the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant, Laura Cavallo, had adhered to a simplified debt settlement agreement (rottamazione quater) requiring her to withdraw the lawsuit. Although the agreement stipulated that the judgment would be extinguished upon payment, the debtor had not yet completed the full payment or provided the required documentation proving the debt's extinction. Consequently, the Court ruled that the mere commitment to withdraw created a lack of interest in the decision, rendering the appeal inadmissible under Article 391 of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi da 231 a 252 della legge n. 197/2002; Art. 391 c.p.c.: When a debtor adheres to a simplified debt settlement agreement requiring withdrawal of the lawsuit, the appeal becomes inadmissible due to the subsequent lack of interest in the decision if the debt has not been fully extinguished and documented.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12853-2022 proposto da: CAVALLO LAURA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI IMPERATORE; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, Oggetto R.G.N. 12853/2022 Cron. Rep.
Ud. 27/06/2023 CC ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 5147/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/12/2021 R.G.N. 599/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. R.G. 12853/22 Rilevato che: Con sentenza del giorno 22.12.2021 n. 5147, la Corte d’appello di Napoli respingeva il gravame proposto da Laura Cavallo, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva respinto la sua domanda volta alla declaratoria dell’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata cui l’Istituto aveva proceduto d’ufficio, per l’anno 2010; il medesimo ricorrente aveva impugnato la nota ricevuta il 5 luglio 2016, con la quale l’Inps chiedeva il pagamento delle somme relative a detto anno.
Il tribunale accoglieva la domanda, esclusivamente in relazione al profilo delle sanzioni (cfr. p. 4 del ricorso).La Corte d’appello, a sostegno degli assunti di rigetto del gravame della professionista, per quanto ancora d’interesse, ha ritenuto sussistente l’obbligo d’iscrizione della professionista alla Gestione Separata Inps, benché la stessa avesse versato il contributivo integrativo alla Cassa di appartenenza, avente tuttavia, mera finalità solidaristica e non in grado di costituire un’autonoma posizione previdenziale, mentre ha ritenuto inammissibile per novità, la doglianza che il reddito dell’appellante non superasse la soglia di € 5.000,00, ha ritenuto, infine, infondata l’eccezione di prescrizione quinquennale alla luce della data di scadenza del versamento dei contributi che era stata “prorogata” ex DPCM del 12.5.11, al 6.7.11, per i contributi del 2010, oggetto di controversia, mentre l’atto interruttivo dell’Inps era del 5.6.16, quindi, entro la scadenza del termine di prescrizione quinquennale.
Avverso tale sentenza, Laura Cavallo ricorre per cassazione, sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps non ha spiegato difese scritte.Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 18 commi 11 e 12 del DL n. 98/11, del d.lgs. n. 509/94 e del d.lgs. n. 103/96, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che fossero sussistenti i presupposti per l’iscrizione obbligatoria e/o d’ufficio alla Gestione Separata Inps e quindi la soggezione al contributo preteso dall’Istituto previdenziale, benché prescritto.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 44 comma 2, sesto periodo del DL n. 269/03, convertito in legge n. 326/04, perché nella vicenda oggetto di controversia era insussistente il requisito dell’abitualità nell’esercizio della professione. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2935 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto che il dies a quo del termine di prescrizione dei contributi per l’anno 2010 non decorresse dalla scadenza naturale del 16.6.11, coincidente con il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, ma da quella “prorogata” dal DPCM del 12.5.11, al 6.7.11.
Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, del d.lgs. n. 218/97, in combinato disposto con l’art. 116 della legge n. 388/2000, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva confermato il regime sanzionatorio applicato dall’Inps, mentre alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 104/22, la medesima Corte del merito avrebbe dovuto prevedere l’esonero dal pagamento delle sanzioni civili per i professionisti che non si erano iscritti alla Gestione separata, per il periodo precedente all’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica, di cui all’art. 18 comma 12 del DL n. 98/11, convertito nella legge n. 111/11 (quindi, fino all’anno d’imposta 2011).
Con il quinto motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in ordine alla previsione di cui all’art. 44 comma 2, sesto periodo del DL n. 269/03, convertito in legge n. 326/04, nonostante quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 104/22. In via preliminare e dirimente, va rilevato che nelle more del presente giudizio, la ricorrente ha aderito, con istanza del 5.5.2023 e con riferimento all’avviso di addebito per cui è causa, alla definizione agevolata dei crediti di cui all’art. 1, commi da 231 a 252 della legge n. 197/2002 (cd. rottamazione quater), come da documentazione allegata al fascicolo telematico (cfr. doc. 1).
In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, implicante impegno a rinunciare al giudizio, questa Corte ha chiarito che il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato, ferma in entrambi i casi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (così Cass. n. 24083 del 2018).
Che a tale soluzione non reputa il Collegio che si possa pervenire anche nel caso di specie, atteso che, pur prevedendo il comma 236 dell’art. 1 della legge n. 197 cit. l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi oggetto i carichi per i quali è intervenuta richiesta di definizione agevolata, il successivo periodo stabilisce che "l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati", ciò che nel caso di specie non risulta, da alcuna comunicazione dell'Agenzia delle Entrate – riscossione, anzi, non essendo stato l’Inps neppure disponibile ad accettare la rinuncia (cfr. doc. 3).
Poiché non risulta compatibile con il giudizio di cassazione la previsione di cui al medesimo comma 236 cit., secondo il quale "nelle more del pagamento delle somme dovute (i processi) sono sospesi dal giudice", deve piuttosto rilevarsi che l'avvenuta adesione alla definizione agevolata con l'impegno a rinunciare (anche) al presente giudizio determina sicuramente la sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione, ciò che comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione (così, in un caso analogo, Cass. S.U. n. 28182 del 2020). La mancata costituzione da parte dell’Inps, esonera inoltre, il Collegio dal provvedere sulle spese.
Poiché la disposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, finalizzata ad evitare impugnazioni pretestuose o dilatorie, deve escludersi che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile alle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del gravame (cfr. fra le tante Cass. nn. 19464 del 2014, 13636 del 2015, 3542 del 2017 e, da ult., Cass. S.U. 28182 del 2020, cit.), onde non si ravvisano i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a ti