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Ordinanza — n. 25956/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling partial work contracts require strict adherence to time-sharing rules for tax reductions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25956/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the INPS's appeal against a lower court ruling that granted tax reductions for partial work contracts. The INPS argued that the employee's two-hour daily shifts violated the four-hour limit in the collective agreement, which is a mandatory condition for the benefit. The court agreed, stating that the tax reduction applies only if all collective agreement provisions are respected, regardless of whether the violation renders the contract void.

Regesto Legislator

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Art. 9, d.lgs. n. 61/2000; Art. 2, 3, d.lgs. n. 61/2000; Art. 69 CCNL 14.7.2005: The statutory reduction in social security contributions for partial work contracts is granted exclusively when all conditions set forth in the applicable collective agreement are strictly met, and any violation of these conditions precludes the benefit.

Parole chiave

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partial work contracts social security contributions collective agreement compliance tax reduction eligibility time-sharing regulations mantenimento della previdenza diritti di previdenza professionale contenzioso dell'assicurazione invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 9, d.lgs. n. 61/2000
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione dell’art. 9, d.lgs. n. 61/2000, in connessione con gli artt.
Art. 2, d.lgs. n. 61/2000
Art. 3, d.lgs. n. 61/2000
1186 e 16586 del 2017, 734 e 17651 del 2018, 9271 del 2019 e 16864 del 2020); che, prevedendo l’art. 3, comma 7, d.lgs.
Art. 69 CCNL 14.7.2005

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 1186 e 16586 del 2017
2 e 3, indipendentemente dal fatto che la violazione di taluna di esse dia o meno luogo a nullità del contratto, rilevando semplicemente l’effetto di agevolare di fatto forme di lavoro irregolare (così Cass. nn. 1186 e 16586 del 2017, 734 e 17651 del 2018, 9271 del 2019 e 16864 del 2020); che, prevedendo l’art.
Cass. nn. 734 e 17651 del 2018
Cass. n. 9271 del 2019
Cass. n. 16864 del 2020
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5288-2018 proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; -ricorrente - contro ALFIERI RITA, AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE; -intimate - avverso la sentenza n. 1735/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 06/02/2017 R.G.N. 147/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO Oggetto Contributi lavoro tempo parziale R.G.N.5288/2018 Cron. Rep. Ud.27/06/2023 CC che, con sentenza depositata il 6.2.2017, la Corte d'appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto l’opposizione proposta da Rita Alfieri avverso la cartella esattoriale con cui, per quanto qui rileva, le era stato ingiunto di pagare all’INPS differenze contributivesul rapporto a tempo parziale precorso con Maria Miliè, siccome svoltosi in contrasto con la previsione di cui all’art. 69 CCNL per i dipendenti del settore commercio del 14.7.2005; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che Rita Alfieri e la concessionaria dei servizi di riscossione sono rimaste intimate; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 27.6.2023, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione dell’art. 9, d.lgs. n. 61/2000, in connessione con gli artt. 2 e 8, d.lgs. cit., e con l’art. 69 CCNL per i dipendenti del settore del commercio del 14.7.2005, per avere la Corte di merito ritenuto che la datrice di lavoro odierna intimata potesse beneficiare della riduzione contributiva prevista per il contratto a tempo parziale ancorché il rapporto si fosse svolto con cadenze temporali differenti rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo, essendo emerso che la lavoratrice, a fronte del divieto di frazionamento di prestazioni di durata non superiore a quattro ore, di cui all’art. 69 CCNL cit., aveva prestato servizio in turni orari di due ore giornaliere; che il motivo è fondato, dovendosi dare continuità al principio di diritto secondo cui il beneficio della riduzione contributiva previsto ratione temporis per i contratti a tempo parziale dall’art. 9, d.lgs. n. 61/2000, è accordato soltanto a condizione che vengano rispettate tutte le previsioni di cui ai precedenti artt. 2 e 3, indipendentemente dal fatto che la violazione di taluna di esse dia o meno luogo a nullità del contratto, rilevando semplicemente l’effetto di agevolare di fatto forme di lavoro irregolare (così Cass. nn. 1186 e 16586 del 2017, 734 e 17651 del 2018, 9271 del 2019 e 16864 del 2020); che, prevedendo l’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 61/2000, che solo i contratti collettivi applicati dal datore di lavoro hanno facoltà di prevedere “clausole elastiche in ordine alla […] collocazione temporale della prestazione lavorativa, determinando le condizioni e le modalità a fronte delle quali il datore di lavoro può variare detta collocazione”, rileva l’art. 69 CCNL 14.7.2005 per i dipendenti del settore del commercio, pacificamente applicato nel caso di specie, a norma del cui ult. co.

“la prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata”; che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principio di diritto, il ricorso va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà anche s