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Ordinanza — n. 25875/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25875/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25875/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16126-2021 proposto da: NEGRO PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI BATTISTA TIEPOLO 4, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI SMARGIASSI, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO ANDRETTA, ADELE VICIDOMINI; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Oggetto R.G.N. 16126/2021 Cron.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25875/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Il primo motivo è da respingere. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziaria, la cui omissione è rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato dalla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile con quella poi richiesta in sede giudiziaria” (Cass.n. 5453/17).

Parole chiave

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mantenimento della previdenza diritti di previdenza professionale diritto alle prestazioni obbligo di prestazione anticipata istituto di previdenza di diritto pubblico priorità dell'integrazione sulla rendita
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16126-2021 proposto da: NEGRO PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI BATTISTA TIEPOLO 4, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI SMARGIASSI, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO ANDRETTA, ADELE VICIDOMINI; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Oggetto R.G.N. 16126/2021 Cron.

Rep. Ud. 28/06/2023 CC avvocati CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 121/2020 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 19/02/2021 R.G.N. 166/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. R.G. 16126/21 Rilevato che: Con sentenza del giorno 19.2.2021 n. 121, la Corte d’appello di Trieste accoglieva il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone che aveva accolto la domanda proposta da Paolo Negro volta ad accertare il suo diritto alla portabilità dell’intera posizione maturata presso il Fondo Gas, sino alla sua soppressione e che la diversa e limitativa disciplina introdotta dalla legge n. 125/15 contrastava con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione e anche con gli artt. 76 e 77, in quanto del tutto eterogenea rispetto al decreto legge convertito (DL 78/15); in particolare, sosteneva che la disciplina introdotta dall’art.7 commi 9 septies e ss. della predetta legge n. 125/15 era affetta da numerosi vizi di incostituzionalità, che erano rilevanti, in quanto gli avevano precluso l’esercizio del diritto previsto dall’art. 14 del d.lgs. n. 252/05, sulla portabilità della posizione contributiva maturata, applicabile anche al Fondo Gas, in quanto fondo complementare.

Il tribunale, rigettata l’eccezione preliminare di improponibilità ed improcedibilità del ricorso, e ritenuto sussistente l’interesse ad agire, accoglieva la domanda sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa vigente. La Corte d’appello, da parte sua e per quanto ancora d’interesse, dichiarava l’originaria domanda improponibile, in quanto non era stata preceduta dall’apposita domanda amministrativa. Avverso tale sentenza, Paolo Negro ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps resiste con controricorso.

Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che:Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 7 della legge n. 533/73 e degli artt. 442 e 443 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 7 del DL n. 78/15, convertito con modificazioni nella legge n. 125/2015, perché erroneamente, la Corte d’appello aveva dichiarato improponibile la domanda del ricorrente, in quanto non era stata preceduta dalla presentazione della domanda amministrativa, e ciò, perché la domanda giudiziaria non aveva ad oggetto l’erogazione di una prestazione previdenziale, che l’art. 7 comma 9 duodecies della legge n. 125/15 già riconosceva (tanto che il lavoratore aveva già esercitato l’opzione di cui alla lett.

a) per la portabilità al Fondo Energia di previdenza complementare di settore) ma tale domanda giudiziaria aveva ad oggetto la sola e corretta quantificazione del montante contributivo portabile o liquidabile ai sensi del richiamato comma 9 duodecies come individuato dal comma 9 undecies. Ad avviso del ricorrente, pertanto, l’esperimento della preventiva domanda amministrativa era del tutto inutile, così come era indubitabile l’attualità dell’interesse all’azione accertativa per i suoi riflessi sull’esatto ammontare del montante contributivo, utile a corroborare l’assegno pensionistico.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente propone la questione di legittimità costituzionale dei commi da 9 septies a 9 quinquiesdecies dell’art. 7 della legge n. 125 del 2015, per violazione degli artt. 76, 77 e 117 Cost., e per violazione degli artt. 3, 36, 38 comma 2 e 117 Cost. per discriminazione indiretta e irragionevole violazione delle norme eurounitarie; in buona sostanza, il ricorrente lamenta che la forfetizzazione del montante pensionistico del fondo complementare risulta estremamente penalizzante per il lavoratore iscritto al fondo obbligatorio previsto dalla legge n. 1084771 e s.m.i. (che è, invece, di misura nettamente superiore a quello indicato dal comma 9 undecies dell’art. 7 dell a legge n. 125 cit.) a tutto detrimento delle legittime aspettative del ricorrente, sull’importo dell’assegno pensionistico, che viene alimentato, in via complementare, dalla portabilità del montante del Fondo Gas.

Il primo motivo è da respingere. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziaria, la cui omissione è rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato dalla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile con quella poi richiesta in sede giudiziaria” (Cass.n. 5453/17).

Nella specie, anche la domanda presentata dal ricorrente, seppur non direttamente volta a chiedere l’immediata erogazione di un beneficio previdenziale era, comunque, volta a quantificare pro futuro l’ammontare complessivo dell’assegno pensionistico così che non potrebbe essere giustificato in alcun modo l’eccezione al principio della previa presentazione della domanda amministrativa quale presupposto indefettibile per l’erogazione di una prestazione pensionistica che si intende respinta solo dopo il decorso di 120 giorni, senza che l’Istituto si sia pronunciato (art. 7 della legge n. 533/73) e, quindi, non è semplicemente un presupposto di procedibilità dell’azione.Il secondo motivo resta necessariamente assorbito dalla decisione del primo motivo, in quanto la questione di legittimità costituzionale proposta non può essere sollevata, per difetto di rilevanza, da un organo giudicante cui non poteva essere proposta la relativa domanda.

Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente alle spese di lite, secondo quanto indicato in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo rispetto a quello già versato, a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONERigetta il primo motivo di ricorso , assorbe il secondo. Condanna il ricorrente a pagare all’Inps le spese di lite che liquida nell’importo di € 5.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi