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Ordinanza — n. 25796/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding private employment settlement validity due to lack of proper union assistance. The court rejects the claim that the agreement was non-appealable under Article 2113 of the Civil Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25796/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Diemmecom against a lower court ruling that rejected an opposition to a default judgment. The lower court found that a 2013 settlement agreement reached at the Prefecture lacked the required union assistance and compliance with collective bargaining rules, thus failing to qualify as a non-appealable conciliation under Article 2113 of the Civil Code. The Supreme Court upheld this decision, noting that the prior dismissal judgment did not establish a res judicata on the agreement's validity and that the specific facts demonstrated ineffective union representation.

Regesto Legislator

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Art. 2113 c.c.; Art. 412-ter c.p.c.: A settlement agreement regarding private employment is non-appealable only if concluded before a trade union representative with effective assistance in compliance with collective bargaining rules; otherwise, it remains subject to appeal.

Parole chiave

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non-appealable settlement union assistance requirement private employment dispute res judicata limitation Article 2113 Civil Code adattamento delle retribuzioni indennità per lavoro ridotto retroattiva retribuzione non pagata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2113 c.c.
comma dell'art. 2113 c.c., compresa quella di cui all'art.
Art. 412-ter c.p.c.
2113 c.c., in relazione all’art. 412-ter c.p.c. (art.
art 412-ter c.p
2113 c.c., in relazione all’art. 412-ter c.p.c.
art. 2113 c.c
comma dell'art. 2113 c.c., compresa quella di cui all'art.
art. 2909 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 12858/2003
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 23300-2021 proposto da: DIEMMECOM SOCIETÀ EDITORIALE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHIANA 48, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PILEGGI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE ESPOSITO; - ricorrente - contro FAMULARO DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 24 presso lo studio dell'Avvocato UMBERTO Oggetto RETRIBUZIONE RAPPORTO PRIVATO R.G.N. 23300/2021 Cron. Rep. Ud. 11/07/2023 CC BUCCARELLI, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE ARCURI, FRANCESCO MARTINGANO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 187/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 04/03/2021 R.G.N. 81/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere Dott.

GUALTIERO MICHELINI; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. PAOLA FILIPPI ha depositato conclusioni scritte. RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo, emesso in favore di Domenico Famularo, per il pagamento da parte della società editoriale DIEMMECOM della somma di € 105.680,49, oltre accessori, a titolo di retribuzioni non percepite e TFR per rapporto di lavoro terminato il 6/11/2014 (a seguito di licenziamento disciplinare, oggetto di altro contenzioso definito con sentenza di questa Corte di rigetto dell’impugnativa del recesso n. 7286/2023); 2.la Corte di merito, in particolare, per quanto qui rileva, ha osservato che:- l’accordo conciliativo del 9/12/2013 tra le parti, stipulato davanti al Prefetto di Vibo Valentia con cui, in cambio della riammissione in servizio da un precedente licenziamento, il ricorrente in monitorio aveva accettato, tra l’altro, il pagamento del 60% dell'importo delle retribuzioni maturate sino al 30/9/2013, in parte corrisposto, non era riconducibile al novero delle conciliazioni non impugnabili di cui all'art. 2113, ult. comma, c.c., non constando che tale accordo fosse stato concluso presso una sede sindacale e nel rispetto delle modalità previste dal contratto collettivo di categoria ai sensi dell'art 412-ter c.p.c.; - non si era formato giudicato implicito sulla validità dell'accordo transattivo nel diverso giudizio sull’impugnativa di licenziamento, che peraltro non necessitava di tale pregiudiziale valutazione, attenendo tale giudizio a questioni diverse, ed essendo stato in tale sede l'accordo conciliativo solo incidentalmente richiamato; -in ogni caso, l'eccezione di tardività dell'impugnazione per mancato rispetto del termine decadenziale previsto dall'art.2113 c.c. non era stata tempestivamente sollevata dalla società appellante; 3.avverso la predetta sentenza la società originaria opponente a decreto ingiuntivo ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria; ha resistito con controricorso il giornalista; parte ricorrente ha depositato memoria; il PG ha concluso per il rigetto del ricorso quanto al primo motivo e per l’inammissibilità del secondo motivo;CONSIDERATO CHE 1.con il primo motivo, parte ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2113 c.c., in relazione all’art. 412-ter c.p.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.); sostiene che la sentenza gravata ha erroneamente ritenuto impugnabile, e quindi invalida, la conciliazione tra le parti sottoscritta innanzi al Prefetto di Vibo Valentia, dando rilievo al solo dato del luogo di sottoscrizione e non a quello dell’effettiva assistenza di un sindacalista di fiducia del lavoratore, rimanendo anche irrilevante che il contratto collettivo non preveda alcuna procedura di conciliazione sindacale; 2.con il secondo motivo, parte ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., e comunque del sopravvenuto giudicato (art. 360, n. 4, c.p.c.); sostiene (nella memoria anche sulla base la sentenza di questa Corte inter partes n. 7286/2023) che si è formato il giudicato sulla validità della transazione in questione; 3.il primo motivo non è fondato; 4.la norma di cui all’art. 2113, ult. comma, c.c., conferisce caratteristiche di inoppugnabilità alla “ conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412 ter e 412 quater del codice di procedura civile”; a sua volta, l’art. 412-ter c.p.c. stabilisce che la conciliazione e l'arbitrato in materia di lavoro “possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative”;5.costituisce principio consolidato in materia quello del decisivo rilievo dell’effettività dell’assistenza sindacale, nel senso che le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall'atto stesso si evincano la questione controversa oggetto della lite e le "reciproche concessioni" in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art. 1965 c. c. (cfr.

Cass. n. 24024/2013; v. anche Cass. n. 13217/2008, sempre sulla necessità di effettiva assistenza del lavoratore da parte di esponenti dell'organizzazione sindacale indicati dal medesimo, dovendosi valutare, a tal fine, se, in relazione alle concrete modalità di espletamento della conciliazione, sia stata correttamente attuata la funzione di supporto che la legge assegna al sindacato nella fattispecie conciliativa;Cass. n. 12858/2003); 6.osserva il Collegio che la Corte distrettuale, nel rilevare che l'accordo di cui si discuteera stato stipulato nella sede della Prefettura di Vibo Valentia, con l'intervento di un rappresentante sindacale dei lavoratori, non ha escluso in astratto la possibilità di sottoscrizione di atti di tale natura in tale luogo; piuttosto, ha ritenuto in concreto, con valutazione di fatto non sindacabile in questa sede (tenuto evidentemente conto delle osservazioni di controparte sulle modalità concrete dell'intervento in tale caso di una rappresentante sindacale, modalità descritte in termini di ineffettività dell’assistenza), di escludere la riconducibilità della specifica fattispecie all'ipotesi di cui all'art. 412-ter c.p.c., non trattandosi, in ogni caso, di conciliazione giudiziale o davanti alle Commissioni di conciliazione o in sede arbitrale; di conseguenza, nel merito, la non riconducibilità dell'accordo in questione a una delle fattispecie previste dall'ult. comma dell'art. 2113 c.c., compresa quella di cui all'art. 412-ter c.p.c., deve essere letta come valutazione del difetto di effettiva assistenza sindacale (assistenza che, in effetti, non emerge specificamente dagli atti di causa), desumibile anche dalla sede non prettamente sindacale in cui era stato raggiunto l'accordo e dalla mancata previsione di modalità contrattuali collettive cui parametrare tale valutazione; 7.neppure è fondato il secondo motivo; 8.nel giudizio sul licenziamento, l’accordo transattivo è stato menzionato solo per affermare che le ricadute emotive della sua firma non potevano attenuare la gravità dei comportamenti addebitati al lavoratore a base del licenziamento; non sono stati considerati né le modalità di conclusione dell’accordo (sede protetta, conformità al CCNL), né il suo contenuto patrimoniale (rinuncia al 40% delle retribuzioni); nella pronuncia di cassazione che ha definito il giudizio sul licenziamento, l’impostazione sul punto è la medesima (v.

§§ 22,23); per tale eterogeneità (temporale e contenutistica) delle questioni oggetto del giudizio sul licenziamento, è da escludere che si sia formato un giudicato esterno sulle modalità di conclusione dell’accordo (precedente al licenziamento e alla nuova configurazione del rapporto di lavoro giornalistico)e sul suo contenuto, di cui, invece, si discute nel presente giudizio; 9.il ricorso deve, pertanto, essere respinto, con regolazione delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo,secondo il regime della soccombenza; 10.al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari