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Ordinanza — n. 25794/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to voluntary withdrawal by the appellant before the chamber hearing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25794/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal before the chamber hearing. The appellant, representing a social security dispute against INPS, submitted a ritualized renunciation of the lawsuit which did not require the opposing party's acceptance. Consequently, the proceedings terminated without a substantive ruling on the merits of the contribution dispute.

Regesto Legislator

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Art. 390, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: A cassation appeal is extinguished if the appellant voluntarily withdraws the suit before the chamber hearing, as the withdrawal is an unilateral act that does not require the opponent's acceptance.

Parole chiave

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cassation appeal voluntary withdrawal ritualized renunciation extinguishment of proceedings unilateral act social security dispute INPS contribution contributi previdenziali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390, comma 2, cod. proc. civ.
la rinuncia è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, comma 2, cod.proc.civ.), è stata sottoscritta dalla parte personalmente con firma autenticata dal difensore;
Art. 391, cod. proc. civ.
nello specifico , l ’INPS non ha svolto attività difensiva; 10.va dichiarata, pertanto, l'estinzione del giudizio di legittimità (art. 391 cod.proc.civ.);
art. 391 cod.proc.civ
nello specifico , l ’INPS non ha svolto attività difensiva; 10.va dichiarata, pertanto, l'estinzione del giudizio di legittimità (art. 391 cod.proc.civ.);

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 19560 del 2015
13, comma 1-quater, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, in quanto tale, di stretta interpretazione (cfr.Cass. nr. 19560 del 2015 ).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 37730-2019 proposto da: GIANNETTO CONCETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ETTORE FRANCESCHINI 37, presso lo studio dell'avvocato CARLO RENDA, rappresentata e difesa dall'avvocato ALBERTO DEL FABRO; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale Oggetto Rinuncia giudizio R.G.N. 37730/2019 Cron. Rep. Ud. 27/06/2023 CC dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 672/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 20/06/2019 R.G.N. 712/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE:

1. la Corte di a ppello di Catania , con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta dall’odierna ricorrente avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS aveva richiesto il pagamento di contributi in favore della Gestione Separata per i redditi professionali prodotti per l’anno 2009;

2. avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione, l’avv.to Giannetto con quattro motivi;

3. l’INPS ha depositato procura speciale ; 4. è stat a successivamente depositat a rinuncia al ricorso;

5. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ. CONSIDERATO CHE:

6. la ricorrente ha rinunciato al ricorso;

7. la rinuncia è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, comma 2, cod.proc.civ.), è stata sottoscritta dalla parte personalmente con firma autenticata dal difensore;

8. la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso, cioè, che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte;

9. nello specifico , l ’INPS non ha svolto attività difensiva; 10.va dichiarata, pertanto, l'estinzione del giudizio di legittimità (art. 391 cod.proc.civ.);

11. nessun provvedimento deve essere assunto in ordine alle spese, in assenza di attività difensiva della parteintimata;

12. il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, in quanto tale, di stretta interpretazione (cfr.Cass. nr. 19560 del 2015 ). PQM La Cortedichiara estinto il giud