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Ordinanza — n. 25748/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court rejects material error claim but removes redundant 'different composition' phrase from order text.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25748/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The applicant requested the removal of a material error regarding the designation of the Catanzaro Court of Appeal, arguing it was outside Sicily. The court found no textual contradiction proving an error but deemed the phrase 'in different composition' redundant since the designated court was of equal rank. Consequently, the court rejected the formal error claim while exercising its duty of clarity to delete the superfluous phrase from the order's text.

Regesto Legislator

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Art. 383, comma 1, c.p.c.; Art. 158, c.p.c.; Art. 111 Cost.: When a material error is not substantiated by textual contradiction, the court may still exercise the principle of expository clarity to remove redundant or logically superfluous phrases from the operative part of the order.

Parole chiave

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material error correction different composition requirement equal rank court expository clarity principle Cassation order text redundant phrase removal procedural clarity impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 383, comma 1, c.p.c.
12187); l’art. 383, comma 1, c.p.c. dispone che la Corte di Cassazione, «quando accoglie il ricorso …, rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata»; in base ad un consolidato orientamento di questa Corte la sentenza che dispone il rinvio ex art.
Art. 158, c.p.c.
Art. 52, c.p.c.
Art. 111 Cost.
La Corte , rigetta l’istanza di correzione ma, in base al principio della chiarezza espositiva dei provvedimenti giurisdizionali compreso tra i principi del giusto processo di cui all’art. 111 Cost., dispone che dal dispositivo della ordinanza di questa Corte n.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
8103); per la stessa ragione neppure ricorrono i presupposti per l’applicazione l’art. 13 comma 1-quater del d.P.R.
art. 52 c.p
art. 111 Cost
La Corte , rigetta l’istanza di correzione ma, in base al principio della chiarezza espositiva dei provvedimenti giurisdizionali compreso tra i principi del giusto processo di cui all’art. 111 Cost., dispone che dal dispositivo della ordinanza di questa Corte n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 22 giugno 2020, n. 12187
Cass. 29 gennaio 2021, n. 2114
Cass. 5 maggio 2017, n. 11120
Cass. 11 maggio 2023, n. 12799
Cass. SU 30 aprile 2019, n. 11510
Cass. SU 30 aprile 2019, n. 11510; Cass.
Cass. 28 marzo 2008, n. 8103
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12/2023R.G. proposto da STRAMONDO Nunzio , domiciliato ex lege in R oma , piazza Cavour presso la cancelleria della C orte di C assazione , con diritto di ricevere le comunicazioni dell’indicato indirizzo PEC dell’avv. CesareSantuccio , che lo rappresenta e dife nde -ricorrente - contro ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO DELLA REGIONE SICILIANA -intimato - per la correzione di errore material e nell’ordinanza di questa Corte Suprema di Cassazione n. 24392/2022 depositata il 5/8/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/5/2023dal Consigliere Andrea Zuliani;rilevato che: il ricorrente chiede la correzione del dispositivo dell’ordinanza indicata in epigrafe nella parte in cui , cassata l’impugnata sentenza della Corte d’Appello di Catania, ha rinviatoil processo «alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione»; in particolare, il ricorrente ipotizza che sia errato il riferimento alla Corte d’Appello « di Catanzaro » , desumendolo dall’aggiunta della specificazione «in diversa composizione» e dal fatto che la Corte d’Appello di Catanzarosi trova «fuori delle Regione siciliana»; ritenuto che: l’errore materiale consiste in «un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica rilevabile ictu oculidal testo del provvedimento» (Cass.22 giugno 2020.n. 12187); l’art. 383, comma 1, c.p.c. dispone che la Corte di Cassazione, «quando accoglie il ricorso …, rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata»; in base ad un consolidato orientamento di questa Corte la sentenza che dispone il rinvio ex art. 383, comma 1, c.p.c. contiene una duplice statuizione: di competenza funzionale, nella parte in cui individua l’ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio; sulla composizione dell’organo, nella parte in cui e dispone l ’ alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato; il giudice individuato con la prima statuizione «potrà essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata oppureun ufficio territorialmente diverso, ma sempre di pari grado», solo nella prima ipotesi, ovviamente, viene in considerazione la seconda statuizione, il cui mancato rispetto può tradursi in una nullità attinente alla costituzione del giudice, ai sensi dell’art.158 c.p.c., senza che necessiti la ricusazione (art. 52 c.p.c.), essendosi già sulla alterità pronunciata la sentenza cassatoria (vedi, per tutte:

Cass. n. 29 gennaio 2021, n. 2114; Cass. 5 maggio 2017, n. 11120); nell’ordinanza cui si riferisce la presente istanza di correzione nessun altro elemento testuale, oltre al riferimento alla «diversa composizione», potrebbe deporre nel senso che il rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro sia frutto un errore materiale (v., diversamente, ilcaso deciso da Cass. 11 maggio 2023, n. 12799, in cui il dispositivo era in evidente contraddizione con la motivazione dell’ordi nanza , ove era espressa l’intenzione di cassare « con rinvio al medesimo Tribunale»); non si ravvisano, pertanto, nel caso di specie gli estremi dell’errore materiale nell’indicazione della Corte d’Appello di Catanzaro quale giudice del rinvio: comunque, per favorire la chiarezza sul punto del testo della decisione assunta nell’ordinanza in oggetto, in base ai principi del giusto processo di cui all’art. 111 Cost. nei quali è compreso quello della chiarezza espositiva dei provvedimenti giurisdizionali, appare opportuno disporre l’eliminazione dal dispositivo dell’ordinanza stessa della specificazione «in diversa composizione», peraltro logicamente superflua rispetto alla chiara e corretta (trattandosi di un giudice sempre di pari grado rispetto a quello che aveva emesso la sentenza cassata) indicazione della Corte d’appello di Catanzaro quale giudice del rinvio, come viene specificato nel dispositivodel provvedimento medesimo;data la natura amministrativa della presente procedura di correzione dierrore materiale che non è una impugnazione in senso tecnico neppure nel caso in cui sia stata introdotta ad istanza di parte(come nella specie), non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali ( vedi, per tutte:

Cass. SU 30 aprile 2019, n. 11510; Cass. 28marzo 2008, n. 8103); per la stessa ragione neppure ricorrono i presupposti per l’applicazione l’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione;

P.Q.M.

La Corte , rigetta l’istanza di correzione ma, in base al principio della chiarezza espositiva dei provvedimenti giurisdizionali compreso tra i principi del giusto processo di cui all’art. 111 Cost., dispone che dal dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 24392 del 5 agosto 2022 sia eliminata, dopo la indicazione della Corte d’appello Catanzaro (quale giudice del rinvio),la locuzione «in diversa composizione». Manda alla Cancelleria di provvedere all’annotazione della present