Cassation court dismisses appeal due to failure to file within 20 days under Art. 369 c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to file the petition within the 20-day deadline required by Article 369 of the Code of Civil Procedure. The appellant filed the document on September 14, 2021, nearly two months after the last notification on July 26, 2021. Consequently, the court dismissed the request for review and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 c.p.c.; The appeal must be filed within twenty days of the last notification, and failure to comply renders the petition inadmissible regardless of the merits of the underlying labor dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22485-2021 proposto da: FLECS S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AURELIANA 2, presso lo studio legale VERRENGIA-DE MICHELE, rappresentata e difesa dagli avvocati LUCIANO COSTANZO, GIANLUCA FUSCHETTI, MARIANO ORABONA; - ricorrente - contro MARCHIO' DANILO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI Oggetto RAPPORTO DI AGENZIAR.G.N. 22485/2021 Cron. Rep. Ud. 11/07/2023 CC CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LORENZO SISTI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 503/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 27/05/2021 R.G.N. 593/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere Dott.
GUALTIERO MICHELINI. RILEVATOCHE 1. l a Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma di sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, ha dichiarato intercorso tra Danilo Marchiò e FLECS s.r.l. un rapporto di agenzia da settembre 2008 a dicembre 2018, cessato per volontà della preponente, e condannato la società al pagamento della somma di € 12.663 a titolo di indennità di mancato preavviso, oltre accessori, confermando le restanti statuizioni di merito (di rigetto di altre domande nei confronti della società);
2. avverso la predetta sentenza la soci età propone ricorso per cassazione affidato a unico articolato motivo, concernente violazione dell'art. 1742 c.c. in combinato disposto con gli artt. 24 e 115 c.p.c., deducendo l’insussistenza di elementi di prova in grado di suffragare il rapporto di agenzia; resiste con controricorso, illustrato da memoria, Danilo Marchiò, eccependo improcedibilità del ricorso avversarioe nullità della procura speciale, e concludendo per l’ inammissibilità e infondatezza del ricorso stesso;CONSIDERATO CHE 1. in via preliminare e assorbente rileva il Collegio che è fondata l'eccezione di improcedibilità del ricorso per mancato rispetto del termine di cui all'art. 369 c.p.c. per il deposito del ricorso nel termine di 20 giorni dall'ultima notificazione (notificain data 26/7/2021, deposito in data 14/9/2021);
2. le controversie di lavoro e quelle in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie sono escluse dallasospensione dei termini durante il periodo feriale ai sensi dell'art. 3 della legge. n. 742 del 1969, e la relativa questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. è stata ritenuta manifestamente infondata da questa Corte (Cass. n. 21003/2015; cfr. anche Cass. n. 25453/2017, n. 34916/2021);
3. a norma dell’art. 369 c.p.c. i l ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile, con regolazione delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, secondo soccombenza;
4. all’improcedibilità dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali;
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1 bis dello stesso art