Cassation court dismisses appeal against transfer ruling due to lack of specific objection to substantive reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Patrizia Bortolin's appeal against her transfer from one post office to another, upholding the Court of Appeal's decision. Bortolin argued the transfer was illegal due to missing technical reasons and improper notice, but the court found she only contested the notice period in the second instance. The court ruled that since she did not specifically object to the substantive reasons for the transfer in the cassation appeal, the lower court's assessment of those reasons remained valid and unreviewable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 2103 cod. civ.; Art. 38 C.C.N.L. Poste Italiane: The Supreme Court cannot re-examine factual findings or substitute its own interpretation of the reasons for a transfer if the appellant did not specifically contest those substantive grounds in the cassation appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20681/2019 R.G. proposto da: BORTOLIN PATRIZIA, elettivamente domiciliatain ROMA VIA COSSERIA n. 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO AMERICO che larappresenta e difende unitamente all'avvocato FABRIZIO BRIGNOLO; -ricorrente- contro POSTE ITALIANE S.P.A.,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA POMPEO MAGNO n. 23/A, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI TORINO n. 618/2018 , depositata il07/01/2019, R.G.N. 278/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere Dott.
FABRIZIA GARRI. RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Torino in riforma della sentenza di primo grado ha rigettato la domanda di Patrizia Bortolin, dipendente di Poste Italiane s.p.a. con qualifica B-LV 125 e ruolo di Supervisor Direttore dell’Ufficio postale di Isola d’Asti dal 1.4.2014, che aveva impugnato il trasferimento comunicatole l’11.10.2016 e con effetto dal 18.10.2016 all’Ufficio postale di Mombercelli deducendone l’illegittimità per mancato rispetto del termine di preavviso previsto dal c.c.n.l.e per l’insussistenza delle ragioni tecniche organizzative e produttive. 1.1.
La Corte territoriale, nel precisare che solo in appello la lavoratrice si era doluta dell’omessa motivazione del trasferimento, ha poi ritenuto che incontroversa l’applicazione al caso in esame del preavviso di 10 giorni di cui al comma 3 dell’art. 38 del c.c.n.l.osservando che il mancato rispetto di detto termine non è causa di invalidità del provvedimento avendo il preavviso carattere obbligatorioed evidenziando che era stata prevista la possibilità di una sua riduzione a fronte del pagamento dell’ indennità di trasferta. 1.2. Quanto alle ragioni del trasferimento ed alla loro esistenza la Corte ha ritenuto che la finalità dell’avvicendamento– individuata nell’esigenza di implementare la professionalità peri piccoli uffici e di evitare il consolidarsi di prassi nella gestione – era da lungo tempo praticata e d era stata formalizzata nelle linee guida del 2012.
Ha poi accertato che gli uffici interessati dal trasferimento si caratterizzavano per la presenza di un direttore e di un impiegato e che l’omogeneità degli stessi, l’applicazione generalizzata della job rotation ed i principi a cui era ispirata , rappresentavano di per sé un’esigenza organizzativa che era , peraltro , nota ai lavoratori trattandosi di un modulo gestionale formalizzato e risalente. Infine, ha evidenziato che i profili connessi ad una denunciata eccessiva gravosità, connessa alla necessità di avere a disposizione una postazione ergonomica,non poteva influire comunque sulla legittimità del trasferimento ma atteneva piuttosto all’eventuale profilo risarcitorio c h e era stato demandato nel ricorso ad un altro giudizio.
2. Per la cassazione della sentenza ricorre Patrizia Bortolin con tre motivi cuiresiste Poste Italiane con tempestivo controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ed i n particolare P oste I taliane ha rappresentato che la lavoratrice, nel frattempo , dal 9 gennaio 2023 era stata nuovamente assegnata all’ufficio di provenienza. Pertanto,ritiene che sarebbe venuto meno l’interesse alla decisione della controversia . A l termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RITENUTO CHE 3. Preliminarmente ritiene il Collegio che, anche se la lavoratrice è stata restituita alla sede originaria,persiste il suo interesse alla decisione della controversia tenuto conto del fatto che la ricorrente nel chiedere l’accertamento dell’illegittimità del trasferimento ha riservato, all’esito del giudizio, la proposizione della domanda di condanna della società datrice al risarcimento dei danni conseguenti ed al pagamento di differen ze retributive , premi e bonuspersi per effetto dell’intervenuto trasferimento ad altra sede.
4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360, comma 1, nn.
3) e 4), c.p.c con riferimento all’art. 434 c.p.c. in relazione all’omessa pronuncia e mancato accoglimento dell’eccezione di nullità dell’atto di appello avversario. 4.1. Ad avviso della ricorrente la Corte di appello non avrebbe preso posizione sull’articolata eccezione diinammissibilità dei motivi di appello formulata e,per l’effetto, la sentenza sarebbe nulla. Peraltro, ove avesse proceduto al suo esame la Corte avrebbe dovuto accogliere l’eccezioneche era fondata.
5. Il motivo è infondato. 5.1. Ritiene il Collegio chela Corte territoriale nel decidere il merito della controversia abbia implicitamente rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello per genericità delle censure formulata dalla lavoratrice. Deve infatti essere ribadito che non è configurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa ad una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o sollevabile d'ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise implicitamente.
Il mancato esame da parte del giudice, di una questione puramente processuale non può dar luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito, e non può assurgere quindi a causa autonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall'art. 112 cod. proc. civ., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte(cfr. Cass. 28/03/2014 n. 7406 v. anche Cass. 24/06/2005, n. 13649).
6. Con il secondo motivodi ricorso, nel denunciare la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. dell’art. 1362 cod. civ. e dell’art. 2118 cod. civ. in relazione all’art. 38 del C.C.N.L. del personale non dirigente di Poste Italiane con riferimento alle conseguenze della violazione del termine di preavviso del trasferimento, la ricorrente denuncia l’erroneità dell’affermazione della Corte di merito che ha ritenuto che l’avvenuta violazione del termine di preavviso del trasferimento, previsto dal CCNL, non comporta l’illegittimità del provvedimento di trasferimento. Ad avviso della ricorrente così decidendo, la Corte territoriale avrebbe violato e/o falsamente applicato le normedi legge e contrattuali in materia, fornendone una interpretazione che non terrebbe conto del “principio della necessità della forma scritta per la validità del trasferimento” e non sarebbe conforme agli insegnamenti della giurisprudenzadella Corte di legittimità.
7. La censura è inammissibile e comunque infondata. Essa si risolve in un’acritica contrapposizione di una interpretazione a sé più favorevole rispetto a quella altrettanto plausibile della Corte territoriale. 7.1. Con il motivo infatti vengono riproposte le stesse difese, argomentazioni e considerazioni svolte nei precedenti gradi di giudizio, già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte territoriale. Ci si duole del mancato accoglimento delle proprie prospettazioni e si critica la sentenza per il solo fatto di non averle condivise, così come invece aveva fatto il Tribunale di Asti con la sentenza poi riformata. 7.2.
Ma la censura è comunque infondata. 7.3.Ritiene il Collegio che proprio facendo corretta applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale e delle disposizioni di legge in materia, oltreché dei principi espressi da questa Corte in fattispecie identiche a quella in esamela violazione del termine di preavviso previsto dal CCNL non può inficiare la legittimità del trasferimento. L’art. 38, lett. A, del c.c.n.l. di Poste Italiane (il cui testo pur parzialmente riprodotto nel ricorso è comunque rinvenibile nella copia del contratto collettivo allegata al fascicolo della controricorrente) prevede che: a) “il trasferimento deve essere comunicato per iscritto, indicando le motivazioni per le quali è disposto, con un preavviso rispettivamente non inferiore a 45 giorni, ovvero a 60 giorni nei confronti del lavoratore senza o con famiglia a carico.
La società, in caso di particolari esigenze di servizio, può disporre il trasferimento con un preavviso inferiore rispetto ai predetti termini, erogando per il restante periodo le indennità previste in caso di trasferta” (comma 2); b) “in caso di trasferimento ad altro luogo di lavoro che comporti uno spostamento inferiore a 30 km, il preavviso di cui al comma II del presente articolo viene ridotto a 10 giorni, ovvero a 15 giorni nei confronti del lavoratore senza o con famiglia a carico” (comma 3). 7.4. Il contratto collettivo impone la forma scritta per la comunicazione del trasferimento e dei suoi motivi, ma non stabilisce né direttamente né indirettamente che il preavviso della richiamata disposizione collettiva costituisca una condizione di validità elegittimità del trasferimento stesso.
Come rilevato dalla cda l’attenta lettura dell’art. 38 del c.c.n.l. e dell’art.2118 cod. civ. consente invece di “affermare che la violazione del termine di preavviso non costituisce profilo di invalidità del trasferimento”. “secondo una interpretazione letterale e logico sistematica dell’art. 2118 c.c., il preavviso non ha efficacia reale ma obbligatoria (cfr. Cass.n.13988 del 2017) e, inoltre, l’art. 38 c.c.n.l. laddove prevede che, in casi particolari, la società può utilizzare termini di preavviso inferiori a quelli previsti, erogando per il restante periodo l’indennità prevista in caso di trasferta, evidentemente esclude che il mancato rispetto del preavviso possa influire sulla validità del trasferimento.È la stessa clausola collettiva a prevedere espressamente l’ipotesi in cui il trasferimento venga disposto senza il rispetto del termine di preavviso da essa stabilito, limitandosi però a disporre che, in tal caso, al lavoratore vada riconosciuta soltanto la indennità di trasferta per i giorni di preavviso non concessi.
Secondo la stessa disposizione collettiva, pertanto, si deve ritenere che il mancato rispetto del termine di preavviso neanche incide sulla efficacia dello stesso, ma che, ferma restando l’efficacia immediata, per i giorni di preavviso non concessi, il lavoratore vada considerato alla stregua della trasferta. Il provvedimento di trasferimento non può perciò essere ritenuto illegittimo perché adottato senza il rispetto del termine di preavviso stabilito dal c.c.n.l.. In tema di trasferimento del lavoratore, infatti, al mancato rispetto dell'obbligo di accordare un termine di preavviso, previsto dalla contrattazione collettiva, non consegue la nullità del trasferimento -la cui legittimità dipende esclusivamente dall'esistenza delle ragioni giustificative di cui all'art. 2103 c.c. -ma solo il diritto del lavoratore ad essere tenuto indenne dal pregiudizio conseguente al maggior disagio sopportato.”(cfr.
Cass. 31/05/2018 n.13968).
8. Con il terzo motivodi ricorso la lavoratrice denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360, comma 1, n.
3) c.p.c. dell’art. 2103 cod. civ. in relazione all’art. 38 del C.C.N.L. del personale non dirigente di Poste Italiane con riferimento alla ritenuta sussistenza delle ragioni addotte a fondamento del trasferimento. 8.1. Sostiene che nel ritenere legittimo il provvedimento di trasferimento la Corte sarebbe incorsa nella violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. in relazione all’art. 38 c.c.n.l. sotto due profili. Laddove ha affermato che il tema dell’omessa motivazione del provvedimento di trasferimento sarebbe stato posto per la prima volta dalla lavoratrice nel giudizio di appello; per il fatto di avere ritenuto chele ragioni addotte a sostegno del trasferimento sarebbero sussistenti. 8.2.
Al di là dei profili di inammissibilità della censura, che ripropone le medesime questioni già sollevate in appello e non investe direttamente la sentenza (si veda al riguardo Cass. n. 7009 del 2017 che afferma condivisibilmente che con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità” e v. anche al riguardo Cass. 07/12/2017 n. 29404,20/01/2023 n. 1801) ed è generica , in violazione art. 366 c.p.c.(perché pur lamentando una errata valutazione delle eccezioni e delle difese da essa svolte nei precedenti gradi di giudizio, non ne riporta il contenuto nel corpo del ricorso, né li allega individuandoli specificamente al ricorso (cfr.
Cass.27/07/2017 n. 18679 e già Cass.23/03/2010, n. 6937)essa è altresì infondata. 8.3. L a ricorrente non risulta essersi mai specificatamente doluta dell’omessa motivazione del provvedimento di trasferimento . Ciò che risulta dagli atti essere stato espressamente contestato dalla lavoratrice era soltanto il mancato rispetto del termine di preavviso e la insussistenza delle ragioni addotte dalla Società a fondamento del trasferimento che, come detto, era stata invece ravvisata nella ben ragionevole esigenza di dar luogo ad un avvicendamento del personale nei piccoli uffici al dichiarato fine di implementare la professionalità dei dipendenti e di evitare altresì prassi consolidate nella gestione della clientela.
9. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va datoatto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 4.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da pa