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Ordinanza — n. 25737/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses pension fund's appeal, upholding lower court's decision to apply prior favorable pension calculation rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25737/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the National Pension Fund's appeal against a Milan appellate court ruling that ordered a pension re-calculation under more favorable pre-2004 rules. The fund argued that the lower court incorrectly applied the 'pro rata' principle and failed to recognize the invalidity of the new calculation system. The court dismissed these claims by reaffirming that the new regulations do not violate the pro rata principle and that the pension right remains subject to a ten-year prescription period rather than the five-year limit claimed by the fund.

Regesto Legislator

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Art. 10, Art. 12 of the CNPADC Pension Regulation; The new pension calculation regulations do not violate the pro rata principle, and pension rights remain subject to the ordinary ten-year prescription period under Art. 2946 c.c. when the specific amount is contested.

Parole chiave

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pension re-calculation pro rata principle prescription period CNPADC regulation ten-year limitation privatized pension fund retroactive application ricalcolo della rendita di invalidità

Disposizioni normative citate

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L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12
c on il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata perché, in violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, degli artt.
artt. 10 e 12 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC
3, comma 12, degli artt. 10 e 12 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC (anche in combinato disposto con il D.Lgs.
D.Lgs. n. 509 del 1994
10 e 12 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC (anche in combinato disposto con il D.Lgs. n. 509 del 1994), nonché ponendo in essere una insufficiente e contraddittoria motivazione, non si sarebbe avveduta che l'art.
artt. 2946 e 2948 c.c.
con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata perché, in violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c., nonché in violazione del R.D.L.
R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129
2946 e 2948 c.c., nonché in violazione del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129, e del D.P.R.
D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47-bis
129, e del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47-bis, non ha accolto l'eccezione di prescrizione avanzata dalla Cassa ed ha ritenuto applicabile il termine prescrizionale decennale anziché quello quinquennale;
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L.
art. 2946 c.c
1827/1935, richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 6701 e 12339 del 2016
il primo motivo è infondato, dovendo al riguardo ribadirsi quanto già espresso da Cass. nn. 6701 e 12339 del 2016 nonché da Cass.
Cass. n. 24616 del 2018
6701 e 12339 del 2016 nonché da Cass. n. 24616 del 2018, che –in continuità con Cass.
Cass. S.U. nn. 17742 e 18136 del 2015
Cass. n. 25385 del 2023
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.286/2022 R.G. proposto da : CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA IN FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocatiROBERTO PESSI, robertopessi@avvocatiroma.org, FRANCESCO GIAMMARIA, francescogiammaria@ordineavvocatiroma.org; -ricorrente- contro PICOLLI AMBROGIO ANDREA, rappresentato e difeso dall'avvocato GARATTONI GIANFRANCESCO , gianfrancesco.garattoni@ordineavvocatirimini.it; -controricorrente- avverso la sentenzan. 805/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANOdepositata il21/06/2021, R.G.N. 1160/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023dal Consigliere Dott.

ROSSANA MANCINO. RITENUTO CHE 1. la Corte d'Appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico erogato con decorrenza gennaio 200 5 , in ragione della violazione del principio del cd. pro rata per l'illegittimità del sistema di calcolo della pensione di cui all'art. 10 ed all'art. 12 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC, come modificati con delibere approvate con Decreto Interministeriale del 14.7.2000;

2. la Corte di merito dichiara va, pertanto, il diritto alla quota retributiva della pensione di vecchiaia nella più favorevole misura risultante dall’applicazione della normativa previgente al regime previdenziale, approvato il 14 luglio 2004 , relativamente al calcolo della quota pensionistica perle anzianità contributivesino al 31 dicembre 2003 e, per l'effetto, condanna va la Cassa alla corresponsione della pensione di vecchiaia secondo le modalità di calcolo del sistema retributivo antecedenti al predetto regolamento e , quindi , a corrispondere il trattamento pensionistico calcolando la quota di pensione riferibile alle anzianità contributive anteriori al 31dicembre 2003 sulla base della normativa previgente, con condanna alla restituzione degli arretrati nel termine di prescrizione decennale;

3. per la cassazione di tale sentenza, ricorre CNPADC c on due motivi, successivamente illustrati da memoria;

4. Picolli Ambrogio Andrea ha resistito con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria;

5. il Collegio ha autorizzato il deposito d ell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; CONSIDERATO CHE 6. c on il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata perché, in violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, degli artt. 10 e 12 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC (anche in combinato disposto con il D.Lgs. n. 509 del 1994), nonché ponendo in essere una insufficiente e contraddittoria motivazione, non si sarebbe avveduta che l'art. 10 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC ratione temporis applicabile non viola in alcun modo il principio del pro rata, di cui la Corte territoriale ha fornito un'interpretazione errata;

7. con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata perché, in violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c., nonché in violazione del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129, e del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47-bis, non ha accolto l'eccezione di prescrizione avanzata dalla Cassa ed ha ritenuto applicabile il termine prescrizionale decennale anziché quello quinquennale;

8. il ricorso, disattese le eccezioni di nullità svolte dalla controparte, è infondato;

9. il primo motivo è infondato, dovendo al riguardo ribadirsi quanto già espresso da Cass. nn. 6701 e 12339 del 2016 nonché da Cass. n. 24616 del 2018, che –in continuità con Cass. S.U. nn. 17742 e 18136 del 2015 – hanno circ oscritto alle pensioni decorrenti da data successiva al 1°.1.2007 l’efficacia delle modifiche peggiorative introdotte dal Regolamento invocato dalla Cassa quanto alla base di calcolo della quota reddituale della pensione(da ultimo, Cass. n 25385 del 2023); 10.la sentenza impugnata si è conformata ai principi espressi da questa Corte e si è rifatta ai precedenti di questa Corte di legittimità dandone applicazione; 11.del pari infondato è il secondo motivo, dovendo ribadirsi che, in materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509/1994, la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., così come dall'art. 129, r.d.l. n. 1827/1935, richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. (Cass.,Sez.Un., n. 17742 del 2015, cit., seguita da innumerevoli successive conformi, da ultimo, Cass. n. 25385 del 2023 cit.); 12.che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza, con attribuzione all’avvocato Gianfranco Garattoni per dichiarato anticipo fattone;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 ,00 per esborsi, Euro 3.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15 per cento ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato Gianfranco Garattoni.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il rico