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Ordinanza — n. 25728/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling that lawyers earning over €5,000 must join the separate management regardless of activity frequency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25728/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation allowed the INPS appeal against the Second Instance Court's decision dismissing the claimant's request for non-payment of social contributions. The lower court had ruled that the lawyer's income was too low to prove habitual professional activity, exempting her from mandatory registration. The Court reversed this, establishing that any income exceeding €5,000 automatically triggers the obligation to join the separate management, rendering the habitual nature of the activity irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 2, commi 26-31 della legge n. 335/95; Art. 44 del D.L. n. 269/03: The obligation to join the separate management arises automatically from income exceeding the €5,000 threshold, irrespective of whether the professional activity is considered habitual or occasional.

Parole chiave

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separate management registration income threshold obligation lawyer professional activity social contributions liability habitual vs occasional work INPS separate management automatic contribution obligation credito di contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 2, commi 26-31 della legge n. 335/95
Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2 commi 26-31 della legge n.
Art. 18, commi 1 e 2 del D.L. n. 98/11
335/95, dell’art. 18 commi 1 e 2 del DL n.
Art. 44, comma 2 del D.L. n. 269/03
111/11, dell’art. 44 comma 2 del DL n.
Art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
326/03, in relazione all’art. 360 primo comma n.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 24047/22
Cass. n. 519/19
Cass. n. 32167/18
Cass. n. 4152/23
Cass. nn. 29272/22
Cass. nn. 29272/22, 9586/23).
Cass. n. 9586/23
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21596-2020 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI; Oggetto R.G.N.21596/2020 Cron. Rep.

Ud.13/06/2023 CC -ricorrenti - contro GAGLIARDI GIANPIERO; -intimato - avverso la sentenza n. 1552/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 17/12/2019 R.G.N. 145/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. R.G. 21596/20 Rilevato che: Con sentenza del giorno 17.12.2019 n. 1552, la Corte d’appello di Catanzaro respingeva il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Paola che aveva accolto il ricorso promosso da Giampiero Gagliardi, avvocato, avverso l’avviso di addebito emesso dall’Inps per il pagamento della somma di € 3.218,05, a titolo di contributi e sanzioni dovuti, per l’anno 2009, alla gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26 della legge 335/95 e per l’effetto, il medesimo tribunale, dichiarava non dovute tali somme.

Il tribunale accoglieva il ricorso perché i crediti azionati erano prescritti.La Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ritenuto che siccome la professionista aveva percepito un reddito inferiore alla soglia prevista per l’assoggettamento a contribuzione, ciò poteva far presumere che nel 2009 avesse svolto la libera professione in modo assolutamente sporadico e occasionale (cfr. le presunzioni valorizzate dalla Corte del merito al foglio 9 della sentenza impugnata), quindi, non era tenuta ad iscriversi alla Gestione Separata dell’Inps, né l’ente previdenziale aveva assolto l’onere di dimostrare che il ricorrente nell’anno 2009 avesse esercitato abitualmente la sua attività professionale.

Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base un motivo, mentre Giampiero Gagliardi non ha spiegato difese scritte. Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2 commi 26-31 della legge n. 335/95, dell’art. 18 commi 1 e 2 del DL n. 98/11, convertito con modificazioni nella legge n. 111/11, dell’art. 44 comma 2 del DL n. 269/03, convertito con modificazioni nella legge n. 326/03, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che la professionista non fosse tenuta ad iscriversi alla Gestione Separata, in quanto percettrice di redditi sotto la soglia dei cinquemila euro, indice del carattere occasionale dell’attività esercitata, ai sensi dell’art. 44 del DL n. 269/03, mentre, ad avviso dell’Inps, il professionista iscritto ad un Albo di categoria ed assoggettatoa partita Iva, non potrebbe per sua natura considerarsi lavoratore occasionale.

Il motivo è fondato. Va, in primo luogo evidenziato che secondo la giurisprudenza di questa Corte,gli avvocati che svolgono l’attività professionale pur non avendo l’obbligo di iscrizione alla Cassa professionale (alla quale versano il solo contributo integrativo di carattere solidaristico), nel caso di percezione di redditi sotto la soglia prevista dal regolamento della stessa Cassa, sono però tenuti ad iscriversi alla gestione separata dell’Inps, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa ( Cass. nn. 24047/22, 519/19, 32167/18 ) .

In particolare, essi sono tenuti ad iscriversi alla Gestione Separata, laddove venga accertato dal giudice del merito il carattere abituale dell’esercizio della professione forense, anche se il reddito percepito sia inferiore alla soglia di € 5.000,00, che è, invece, la soglia d’imposizione a fini contributivi, per chi esercita lavoro autonomo occasionale (cfr. Cass. n. 4152/23). Infatti, la produzione di un reddito superiore a Euro 5.000,00 da luogo ex se all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata privando di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell'attività libero - professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che, pur a volerne predicare la non abitualità, il superamento della soglia di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44 cit., determina comunque la sottoposizione all'obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata (cfr.

Cass. nn. 29272/22, 9586/23). Nella specie, la Corte d’appello ha accertato che il reddito Irpef prodotto dal professionista nel 2009, era pari a € 6.767,00, quindi, non essendo più rilevante il profilo dell’abitualità o meno nell’esercizio della professione, il ricorrente, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale era, comunque, tenuto ad iscriversi alla gestione separata Inps, nell’anno 2009. In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEAccoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Cor