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Ordinanza — n. 25652/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25652/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25652/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 29856-2021 proposto da: IACONO ANTONIO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO DINOI; - ricorrente - contro ANAS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso LA DIREZIONE GENERALE ANAS S.P.A. VIA Oggetto RETRIBUZIONE RAPPORTO PRIVATO R.G.N. 29856/2021 Cron. Rep. Ud. 11/07/2023 CC MONZAMBANO N. 10 ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA PACIFICO, ALESSANDRO TABARINI; - controricorre nte - contro CURATELA DEL FALLIMENTO SCAE S.R.L.; - intimata - avverso la sentenza n. 416/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 25/05/2021 R.G.N. 587/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25652/2023 — snciv · Corte di Cassazione: VIA Oggetto RETRIBUZIONE RAPPORTO PRIVATO R.G.N. 29856/2021 Cron. Rep. Ud. 11/07/2023 CC MONZAMBANO N. 10 ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA PACIFICO, ALESSANDRO TABARINI; - controricorre nte - contro CURATELA DEL FALLIMENTO SCAE S.R.L.; - intimata - avverso la sentenza n. 416/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 25/05/2021 R.G.N. 587/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere Dott.

Parole chiave

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restituzione dei sussidi statali pagamento del subappaltatore credito di contributi pagamento delle prestazioni lite in materia di contribuzioni pubbliche incasso dei contributi di mantenimento
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 29856-2021 proposto da: IACONO ANTONIO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO DINOI; - ricorrente - contro ANAS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso LA DIREZIONE GENERALE ANAS S.P.A. VIA Oggetto RETRIBUZIONE RAPPORTO PRIVATO R.G.N. 29856/2021 Cron. Rep. Ud. 11/07/2023 CC MONZAMBANO N. 10 ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA PACIFICO, ALESSANDRO TABARINI; - controricorre nte - contro CURATELA DEL FALLIMENTO SCAE S.R.L.; - intimata - avverso la sentenza n. 416/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 25/05/2021 R.G.N. 587/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere Dott.

GUALTIERO MICHELINI. RILEVATO CHE 1. la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda con la quale Antonio Iacono aveva chiesto, ai sensi dell’art. 29 d. lgs. n. 276/2003, la condanna di ANAS s.p.a., quale committente dei lavori appaltati alla Società Costruzioni Appalti Edili s.r.l., datrice di lavoro del ricorrente, al pagamento in solido con la datrice di lavoro delle somme maturate a titolo di differenze retributive e TFR;

2. la statuizione di rigetto della domanda nei confronti di ANAS s.p.a. è stata fondata sull’inapplicabilità alla detta società della disciplina dettata dall’art. 29 d.lgs. cit., in quanto soggetto riconducibile, in ragione di una serie di indici (assoggettamento al controllo della Corte dei Conti, possibilità di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, svolgimento di funzioni di natura pubblica, ecc.) ad un ambito di natura pubblicistica sottratto pertanto all’applicazione del d. lgs n. 276/2003;

3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’originario ricorrente in primo grado sulla base di un unico motivo; ANAS s.p.a. ha resistito con controricorso, illustrato da memoria; la Curatela del Fallimento SCAE s.r.l. non ha svolto attività difensiva; CONSIDERATO CHE 1. con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce erronea e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, d. lgs. n. 165/2001 e 9 d.l. n. 76/2003, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto la disciplina dettata dal d. lgs n. 276/2003 inapplicabile ad ANAS s.p.a., configurata quale soggetto di natura sostanzialmente pubblica;

2. il motivo deve essere accolto alla luce della condivisibile giurisprudenza di legittimità consolidatasi nel senso di ritenere che, in materia di appalti pubblici, la responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 cit., esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30/03/2001 n. 165 (tra le quali non è annoverabile la società ANAS) è, invece, applicabile ai soggetti privati, assoggettati, quali "enti aggiudicatori", al codice dei contratti pubblici (Cass. n. 2022 del 2019, Cass. n. 1619 del 2019, Cass. 444 del 2019, Cass. 31769 del 2018, Cass. n. 10777 del 2017); in particolare, in fattispecie nella quale il soggetto committente chiamato a rispondere in via solidale era, come nel caso di specie, ANAS s.p.a., è stato puntualizzato che la responsabilità solidale del committente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 opera nei confronti dei soggetti privati, anche se committenti di appalti pubblici (nella specie ANAS s.p.a.), senza che ad essi trovi applicazione l'esenzione prevista per le pubbliche amministrazioni dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, in quanto la tutela dei principi di evidenza pubblica del codice degli appalti incide su di un piano diverso da quello cui è rivolta la predetta responsabilità solidale, intesa piuttosto a rafforzarela protezione dei lavoratori, concedendo agli stessi un'azione diretta verso il committente per ottenere i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti in relazione allo svolgimento dell'appalto (Cass. n. 30100/2022, n. 13452/2023, in fattispecie sovrapponibili alla presente, cui il Collegio intende dare continuità);

3. alla cassazione della decisione consegue il rinvio alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione per il riesame della fattispecie alla luce del principio richiamato;

4. alla Corte di rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio di cassazione;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione. anche p