Supreme Court allows INPS appeal, quashing lower court ruling on contributory credit prescription limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation allowed INPS's appeal against the Perugia Court of Appeal's decision regarding Claudia Santoni's unpaid contributions. While the lower court held that the five-year prescription period had expired upon receipt of the payment notice, the Supreme Court found this reasoning flawed. The court ruled that the statutory extension of the payment deadline applied to all economic activities covered by sector studies, regardless of the specific tax regime chosen by the professional, thereby preventing the prescription period from expiring before the extended deadline passed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, comma 26 della legge 335/95; Art. 1 del DPCM 10.6.10: The extension of the payment deadline for contributions applies to all contributors exercising economic activities covered by sector studies, not limited to those subject to specific tax regimes, meaning the prescription period runs from the extended deadline rather than the original due date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16302-2021 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO; Oggetto R.G.N. 16302/2021 Cron.
Rep. Ud. 15/06/2023 CC - ricorrenti - contro SANTONI CLAUDIA; - intimata - avverso la sentenza n. 208/2020 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 09/12/2020 R.G.N. 236/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. R.G. 16302/21 Rilevato che: Con sentenza del giorno 9.12.2020 n. 208, la Corte d’appello di Perugia respingeva il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Perugia che aveva accolto i ricorsi riuniti (relativamente alla richiesta di accertamento dell’insussistenza dei presupposti per la iscrizione alla gestione separata dell’Inps sia per il 2009 che per il 2010 e dei conseguenti avvisi di addebito) promossi da Claudia Santoni, avvocato, avverso il pagamento degli importi meglio indicati nella sentenza impugnata, a titolo di contributi e sanzioni, per gli anni 2009 e 2010, dovuti alla gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26 della legge 335/95 e per l’effetto, il medesimo tribunale, dichiarava non dovute tali somme, ritenendo illegittima l’iscrizione della professionista alla gestione separata.
La Corte d’appello, da parte sua, ha confermato l’accoglimento del ricorso da parte della sentenza di primo grado, precisando, tuttavia, che l’iscrizione era legittima ma i crediti contributivi oggetto di contestazione erano prescritti, essendo decorso il relativo termine senza che vi fosse stato alcun valido atto interruttivo, mentre il differimento del termine di scadenza del versamento del saldo (ad opera dell’art. 1 del DPCM 10.6.10 e dell’art. 1 del DPCM 12.5.2011) non era utilmente invocabile dall’Istituto previdenziale atteso che la professionista non era destinataria della proroga, avendo optato per gli anni in contestazione per il regime fiscale cd.
“dei minimi”, proroga che riguardava, invece, i professionisti soggetti agli studi di settore. Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base un motivo, mentre Claudia Santoni non ha spiegato difese scritte.Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2935 c.c., in combinato disposto con l’art. 2 commi 26- 31 della legge n.335/95, con l’art. 18 del d.lgs. n. 241/97, con l’art. 17 del DPR 435/01 e del DPCM 10.6.10 e con l’art. 2967 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto maturata la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi alla data di ricezione dell’avviso bonario emesso dall’Inps e per aver ritenuto di non poter applicare i DPCM di differimento della scadenza del termine per il versamento dei contributi, perché la professionista non sarebbe stata destinataria degli stessi, che si riferivano, in tesi, esclusivamente a chi fosse stato soggetto agli studi di settore.
Il motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte. “ (…) 3.4. - Quanto alla latitudine soggettiva del differimento, questa Corte ha chiarito che ne beneficiano tutti i contribuenti, allorchè esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. A favore di tale interpretazione milita l'univoco dettato letterale, che contraddice la lettura riduttiva, propugnata nella memoria illustrativa dalla parte controricorrente. Il differimento, dunque, non si applica soltanto a "coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione" (sentenza n. 10273 del 2021, cit.).
Pertanto, "ciò che rileva, ai fini di detto differimento, è il dato oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano state elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall'adesione alle risultanze degli studi medesimi" (Cass., sez. VI-L, 11 agosto 2022, n. 24668; nello stesso senso, fra le molte, Cass., sez. VI-L, 26 luglio 2022, n. 23314 e n. 23309, punto 8, e Cass., sez. VI-L, 15 luglio 2022, n. 22336), cfr.
Cass. nn. 32683/22, 10273/21. Nella presente vicenda, per il 2009, i l D.P.C.M. di riferimento è quello del 10.6.2010 che all’art. 1 statuisce che “ i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti entro il 6 luglio 2010”.
Quindi, per l’anno 2009, il termine prescrizionale decorreva dalla scadenza prorogata del 6.7.10 ed alla data di ricezione da parte della professionista dell’avviso bonario dell’Inps di richiesta di pagamento dei contributi (30.6.15), il termine prescrizionale dei cinque anni non era ancora decorso. Il motivo di ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, affinché, alla luce di quanto sopra esposto, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEAccoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di l