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Ordinanza — n. 25606/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal as fact-finding on fraud intent is untouchable and new law cannot retroactively harm appellant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25606/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the INPS appeal inadmissible, ruling that the appellate court's factual finding on the absence of fraudulent intent is untouchable on appeal. The INPS argued the sanctions regime was violated, but the court noted the professional had timely paid the integrative contribution and faced jurisprudential uncertainty. Furthermore, the court held that the subsequent Constitutional Court ruling invalidating the sanctions could not be applied retroactively to harm the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 116, comma 8, lett. a) e b) della legge nr. 388 del 2000; Art. 360 nr. 5 cod. proc. civ.: A factual finding excluding fraudulent intent is immune from cassation review, and a subsequent declaration of unconstitutionality of sanctions cannot be applied retroactively to reform a judgment in the appellant's detriment.

Parole chiave

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contributory evasion fraudulent intent retroactive application sanctions regime factual findings inadmissible appeal Constitutional Court ruling evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 116, comma 8, lett. a) e b) della legge nr. 388 del 2000
la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato dovuti i contributi relativi all’anno 2010, da parte dell’avv.to Claudia Ciorra, con applicazione delle sanzioni previste dall’art. 116, comma 8 , lett.
Art. 360 nr. 5 cod. proc. civ.
Il relativo accertamento è intangibile in questa sede di legittimità, in difetto di denuncia dell’omesso esame circa un fatto decisivo,ex art. 360 nr.
Corte Cost. nr. 104 del 2022
sotto un diverso profilo, i rilievi d ell’INPS sono prospettati con riferimento ad un quadro normativo non più attuale in ragione della sopravvenuta pronuncia della Corte Cost. nr. 104 del 2022 di illegittimità costituzionale dell'art.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a nor

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 20446 del 2022
Cass. sez. un. nr. 8053 del 2014
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 10048-2022 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE; - ricorrenti - contro Oggetto Gestione Separata Inps Avvocati Regime sanzionatorio R.G.N. 10048/2022 Cron. Rep. Ud. 15/06/2023 CC CIORRA CLAUDIA; - intimata - avverso la sentenza n. 4463/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/10/2021 R.G.N. 2305/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE:

1. la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato dovuti i contributi relativi all’anno 2010, da parte dell’avv.to Claudia Ciorra, con applicazione delle sanzioni previste dall’art. 116, comma 8 , lett.

a) dell a legge nr. 388 del 2000;

2. in discussione , in questa sede , solo il regime sanzionatorio, connesso all’ accertato inadempimento contributivo, la Corte territoriale, a fondamento del decisum, ha escluso che potesse configurarsi una situazione di evasione contributiva , dovendosi escludere l’intento fraudolento o doloso. La buona fede d ella professionista era desumibile dal fatto che ella ave va tempestivamente versato il contributo integrativo e, comunque, tenuto conto dell’oscillazione giurisprudenziale nella interpretazione della normativa di riferimento;

3. la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo, cui non ha opposto difese la professionista in epigrafe;

4. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ. CONSIDERATO CHE: con l’unico motivo di ricorso l’Inps deduce la violazione dell’art. 116, comma 8, lett.a) e b) della legge nr. 388 del 2000, per non aver i giudici di appello ritenuto applicabile il regime sanzionatorio dell’evasione;

1. per un duplice ordine di ragioni il motivo è inammissibile;

2. in primo luogo, le censure, sub specie di violazione di legge, investono l’accertamento di fatto con cui i giudici territoriali, argomentando dall'avvenuto versamento del contributo integrativo e dalle incertezze giurisprudenziali circa l'obbligo di iscrizione dei liberi professionisti alla Gestione separata, hanno escluso la sussistenza di un intento fraudolento (v., per analogo percorso argomentativo, Cass. nr. 20446 del 2022, in motivazione), presupposto, invece,per l’operatività del più grave regime sanzionatorio. Il relativo accertamento è intangibile in questa sede di legittimità, in difetto di denuncia dell’omesso esame circa un fatto decisivo,ex art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. , secondo il rigoroso enunciato di Cass. , sez.un., nr. 8053 del 2014 e successive conformi;

3. sotto un diverso profilo, i rilievi d ell’INPS sono prospettati con riferimento ad un quadro normativo non più attuale in ragione della sopravvenuta pronuncia della Corte Cost. nr. 104 del 2022 di illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del d.l. nr. 98 del 2011, conv. dalla legge nr. 111 del 2011 «nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense […] tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS, siano esonerati dal pagamento delle sanzioni civili […] con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore», senza, tuttavia, che possa, nella specie, darsi corso all'applicazione dello ius superveniens - costituito appunto dalla declaratoria d'incostituzionalità delle sanzioni- non potendo riformarsi la sentenza impugnata in danno della parte impugnante (Cass. nr. 20446 del 2022 cit);

4. il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile;

5. nulla deve pronuncia rsi in ordine alle spese, in difetto di attività difensiva da parte del la professionista intimata;

6. sussistono, invece, i presupposti per il versamento del doppio contributo, se dovuto

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a nor