Cassation court dismisses pensioner's appeal against social security fund regarding pro-rata calculation rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Natale Freddi's appeal against the Milan Court of Appeal's decision denying a pension recalculation based on retroactive income rules. Freddi argued that the social security fund's regulations violated constitutional principles and previous Supreme Court rulings by applying strict pro-rata calculations starting from 2004 rather than the pensioner's retirement date. The court upheld the lower court's ruling, citing established precedent that pension liquidations for privatized funds after January 1, 2007, must follow the modified 1995 law to ensure long-term financial equilibrium, thereby validating the fund's application of the pro-rata principle.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3, comma 12, l. n. 335 del 1995, come modificato dall'art. 1, comma 763, l. n. 296 del 2006; Art. 10, punto 8, del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa Nazionale: La liquidazione dei trattamenti pensionistici degli enti previdenziali privatizzati a partire dal 1 gennaio 2007 è legittimamente operata sulla base della normativa riformulata che impone di avere presente il principio del pro-rata senza applicarlo in modo assoluto, garantendo l'equilibrio finanziario.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23394/2017 R.G. proposto da: FREDDI NATALE, rappresentato e difeso dagli avvocati RITA FERA, ritafera@ordineavvocatiroma.org, GIAN LUIGI BARONE, gianluigibarone@ordineavvocatiroma.org; -ricorrente- contro CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA IN FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, rappresentatae difesa dall’avvocato MICHEL MARTONE,michelmartone@ordineavvocatiroma.org -controricorrente- avverso la sentenza n.816/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANOdepositata il12/04/2017, R.G.N. 416/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023dal Consigliere Dott.
DANIELA CALAFIORE. RILEVATO CHE: La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 816/2017, in riforma della sentenza di primo grado ed accogliendo l’impugnazione proposta dalla Cassa nazionale di previdenza ed Assistenza dei commercialisti (d’ora in avanti Cassa) , ha rigetta to la domanda proposta da Natale Freddi (titolare di pensione di vecchiaia anticipata dal primo luglio 2012), tesa ad ottenere il ricalcolo della quota di pensione maturata anteriormente al 31 dicembre 2003, in ragione della illegittimità del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato dal d.i. del 14.7.2004; la Corte territoriale ha accolto l’appello sulla base delle decisioni assunte dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con le sentenze nn. 17742 del 2015 e 18136 del 2015, trattandosi di trattamento maturato successivamente al primo gennaio 2007, epoca di vigenza dell’art. 3, comma 12, l. n. 335 del 1995 nella formulazione introdotta dall’art. 1, comma 763, l. n. 296 del 2006 che ha attenuato il rigore del rispetto del regime del pro - rata; avverso tale sentenza, ricorre per cassazione Natale Freddi sulla base di quattro motivi:
1) omessa pronuncia in ordine alla questione, non trattata dalle sentenze delle Sezioni Unite, della illegittimità dell’art. 10, punto 8, del Regolamento di disciplina del regime previdenziale nella parte in cui ha individuato i redditi da includere nella base pensionabile a ritroso a decorrere dal 2004 anziché a ritroso a decorrere dalla data del pensionamento;
2) illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 117 Cost. in relazione all’art. 6 CEDU, art. 3 Cost. e 76 e 77 Cost. dell’art. 1, comma 763, l. n. 296 del 2006 che ha attenuato il rigore del rispetto del regime del pro – rata, se inteso nel senso di aver equiparato al valore della legge qualsivoglia Regolamento;
3) in alternativa al motivo 1), qualora si ritenga che le norme regolamentari antecedenti alla legge del 2006 siano legittime solo a condizione che siano conformi ai nuovi criteri introdotti dall’art. 1, comma 763, l. n. 296 del 2006), violazione dell’art. 3, comma 12, l. n. 335 del 1995 come modificato dalla l. n. 296 del 2006, mediante l’adozione dell’art. 10, comma 8, del nuovo Regolamento;
4) illegittimità delle norme regolamentari controverse per violazione dell’art. 3, comma 12, l. n. 335 del 1995 nella originaria formulazione che dovrebbe continuare a trovare applicazione per la valutazione dei redditi riferiti a periodi precedenti alla regolamentazione approvata il 14 luglio 2004; resiste con controricorso la Cassa, illustrato da successiva memoria; chiamata la causa all’adunanza camerale del 25 maggio 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.);
Considerato che: i motivi di ricorso, in quanto connessi dall’unico tema, possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati; la liquidazione della pensione al ricorrente è avvenuta nel rispetto delle norme di legge vigenti al momento della liquidazione e sulla base del regolamento della Cassa che è del pari legittimo; questa Corte ha già affermato (Sez. L, Sentenza n. 6701 del 06/04/2016, Rv. 639298 – 01; Cassazione civile sez. lav., 19/02/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 19/02/2021), n.4565) che il regolamento della Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza in favore dei Dottori Commercialisti, approvato con decreto interministeriale del 10 luglio 2004, all'art. 10, comma 8, ha modificato il sistema di gestione, passando, gradualmente, dal sistema di calcolo reddituale a quello contributivo, con individuazione, nella tabella ad esso allegata, di diversi periodi di riferimento, a seconda della decorrenza della pensione.
Ne consegue la legittimità della suddetta regolamentazione in quanto coerente con l'obbligo di assicurare l'equilibrio di bilancio -di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, - e posta a salvaguardia delle posizioni degli assicurati che possano far valere un periodo di effettiva iscrizione e contribuzione antecedente il 1°gennaio 2004; la liquidazione della pensione al ricorrente è rispettosadelle norme vigenti al momento di liquidazione del trattamento, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità; infatti, le Sezioni Unite della Corte, nella Sentenza n. 17742 del 08/09/2015, Rv. 636248 01, optando per la soluzione già offerta da.
Sez. L, Sentenza n. 24221 del 13/11/2014, Rv. 633602 01) hanno ritenuto -con principio affermato in relazione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, ma applicabile anche alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti -che, in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.lgs.n. 509 del 1994, la liquidazione dei trattamenti pensionistici, a partire dal 1 gennaio 2007, è legittimamente operata sulla base della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, riformulato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, che, nel prevedere che gli enti previdenziali adottino i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario, impone solo di aver presente - e non di applicare in modo assoluto - il principio del "pro rata", in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti, e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità tra generazioni, con salvezza degli atti approvati dai Ministeri vigilanti prima dell'entrata in vigore della L. n. 296 del 2006 e che, in forza della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488, (il quale ha contenuto chiarificatore del dettato legislativo e non viola i canoni legittimanti l'intervento interpretativo del legislatore desumibili dalla Costituzione e dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo), si intendono legittimi ed efficaci purchésiano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine (Il principio è stato ribadito da Sez.
U, Sentenza n. 18136 del 16/09/2015, Rv. 636251 - 01); nella specie, peraltro, va rilevato analogamente a quanto fatto dalla sentenza impugnata- che nel calcolo dell'anzia nità maturata dall'associato sono stati applicati i coefficienti utilizzati nella precedente normativa, essendosi limitata la nuova disciplina ad ampliare il periodo di riferimento delle annualità rilevanti per la determinazione della media reddituale: ne deriva che il principio del pro-rata invocato dal ricorrente è stato rispettato e che non sussiste la violazione dallo stesso lamentata; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per competenze professionali ed Euro 200,00per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari