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Ordinanza — n. 25415/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses public health director's claim for salary differences, ruling temporary appointment pay is congruous.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25415/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's partial award of salary differences to a veterinary director, ordering the employer to pay only the agreed monthly allowance. The employer argued that extending the temporary appointment beyond one year without a new competitive selection process violated public administration duties and created risks of abuse. The court agreed, holding that the statutory allowance constitutes congruous remuneration for the substitute director regardless of the appointment's duration.

Regesto Legislator

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Art. 18, comma 7 del CCNL 8.6.2000; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: The monthly allowance constitutes congruous remuneration for a substitute director, precluding additional salary differences even if the temporary appointment exceeds the statutory one-year limit due to administrative delays.

Parole chiave

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temporary director appointment congruous remuneration public administration duties salary differences claim substitute director pay adattamento delle retribuzioni rimborso ospedaliero compensazione della differenza

Disposizioni normative citate

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d.lgs. 30.12.1992, n. 502 (artt. 15, 15-bis e 15-ter)
d.lgs. 30.3.2001, n. 165 (artt. 19, 24 e 52)
15, 15-bis e 15 - ter ) , del d.lgs. 30.3.2001, n. 165 (artt. 19, 24 e 52) e del CCNL dell’area della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale 8.6.2000 (art.
CCNL dell'area della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale 8.6.2000 (art. 18)
19, 24 e 52) e del CCNL dell’area della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale 8.6.2000 (art. 18), in relazione all’art.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
18), in relazione all’art. 360, comma 1, n.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. (motivazione apparente) in relazione all’art.
art. 1218 c.c.
Il secondo motivo denuncia «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1218 c.c., in relazione a ll ’ art.
art. 384, comma 2, c.p.c.
3.Accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito in questa sede (art. 384, comma 2, c.p.c.), con il rigetto della domanda del lavoratore.4.
art. 333 c.p
Il lavoratore ha replicato con controricorso che, sebbene intestato «ex art. 333 c.p.c.», non contiene una impugnazione incidentale e si conclude chiedendo di «confermare la sentenza impugnata».
art. 2103 c.c
dirigenza medica e veterinaria dell’8 giugno 2000, non siconfigura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sa nitaria, sicché non trova applicazione l’art. 2103 c.c.
art. 36 Cost
18), in relazione all’art. 360, comma 1, n.
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17875/2018 R.G. proposto da AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in R oma, via Michele di Lando n . 88 , presso lo studio dell’avv. Tommasina Romano , rappresenta ta e dife sa dall’avv. Carlo Romano -ricorrente - contro Raffaele VASSALOTTI, elettivamente domiciliato in R oma, via XX Settembre n . 3, presso lo studio dell’avv . Bruno Sassani, rappresenta to e dife so dagli avv. Maria Vittoria Farinacci e Giuliana Ruzzi -controricorrente - avverso la s entenza n. 239 /201 7 de lla Corte d’Appello di Campobasso, depositata il 13/12/2017;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/6/2023dal Consigliere Andrea Zuliani.

FATTI DI CAUSA L’attuale controricorrente, dirigente veterinario presso l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise, convenne in giudizio la datrice di lavoro per chiederne la condanna al pagamento delle differenze retributive asseritamente dovute per l’espletamento delle mansioni superiori di direttore responsabile di Unità Operativa Complessa. Radicatosiil contraddittorio, il Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, accolse parzialmente la domanda, riconoscendo al lavoratore il diritto alla retribuzione di posizione(al netto della già percepita indennità di cui all’art. 18, comma 7, del CCNL 18.6.2000), ma non tutte le altre differenze retributive traprimo e secondo livello della dirigenza medica e veterinaria.

La sentenza di primo grado venne confermata dalla Corte d’Appello di Campobasso, che respinse tanto l’appello principale dell’Azienda Sanitaria, quanto quello incidentale del dirigente. Contro la sentenza della corte territoriale l ’Azienda Sanitaria ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Il lavoratore ha replicato con controricorso che, sebbene intestato «ex art. 333 c.p.c.», non contiene una impugnazione incidentale e si conclude chiedendo di «confermare la sentenza impugnata». Entrambe le partihanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data della camera di consiglio fissata ai sensi de ll’ art. 380 - bis.1c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso l a ri corrente denuncia «violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. 30.1 2 .1992, n. 502 (artt. 15, 15-bis e 15 - ter ) , del d.lgs. 30.3.2001, n. 165 (artt. 19, 24 e 52) e del CCNL dell’area della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale 8.6.2000 (art. 18), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c. V iolazione dell ’ a rt. 132, n. 4, c.p.c. (motivazione apparente) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.». 1.1. Occorre precisare che l’attuale controricorrente assunse l’incarico di direttore responsabile dell’U.O.C.

Servizio Veterinario nel luglio del 2007, in sostituzione di altro collega andato in quiescenza, e lo mantenne fino al 30.11.2011. L’art.18 del CCNL dell’area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale 8.6.2000 consente tali nomine temporanee in sostituzione, solo per il tempo strettamente necessario ad espletare le pro cedure di nomina di un nuovo titolare, tempo ivi indicato in «sei mesi, prorogabili fino a dodici»(comma 4). Il medesimo art. 18, al comma 7 , precisa che: i) « Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria»; ii) « Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi»; iii) «Qualora la sostituzione dei commi 1 e 2 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile» secondo gli importi ivi determinati.

Nel caso qui in esame,l’Azienda Sanitaria ha corrisposto la sola «indennità mensile» per tutt o il pl uriennale periodo di sostituzione, mentre il dirigente ha chiesto – e in parte ottenuto dai giudici del merito, limitatamente alla retribuzione di posizione – il trattamento e conomico previsto per l’incarico effettivamente espletato per tutto il periodo successivo ai 12 mesi di durata massima della sostituzione stabilita nella citata disposizione del CCNL. La ricorrente contesta la decisione della corte d’appello rilevando, da un lato, che l’art. 18 del CCNL in nessuna parte prevede che il trattamento economico del sostituto dirigente debba aument are dopo il primo anno di svolgimento dell’incarico; dall’altro lato, che dalle disposizioni di legge che si assumono violate si ricava il principio del carattere omnicomprensivo del trattamento economi co dei dirigenti come determinato dalla contrattazione collettiva. 1.2.

Il motivo è fondato. La questione di diritto rilevante ai fini della decisione è già stata più volte affrontata da questa Corte e, negli anni più recenti,si è consolidato l’orientamento nel senso indicato dalla ricorrente ed espresso ne lla seguente massima: « la sostituzione nell’incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell ’ art. 18 del C . C . N . L . dirigenza medica e veterinaria dell’8 giugno 2000, non siconfigura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sa nitaria, sicché non trova applicazione l’art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva,senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell’incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l’espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l’indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l’art. 36 Cost.» (Cass. n. 21565/2018, che cita, qualiprecedenti conformi , Cass. nn. 6299/2015 ; 15577/2015, 584/2016, 9879/2017; successivamente, nello stesso senso, Cass. nn . 10440/2023; 4983/ 2022 ; 33136 / 2019; 7863 / 2019; 30913/2018).

L’attuale controricorrente ripropone – anche con la memoria illustrativa, nella quale peraltro dà correttamente conto della sopravvenuta giurisprudenza contraria – la diversa interpretazione(a suo tempo avallata anche in una sentenza di questa Corte: Cass. n. 13809/2015) secondo cui, una volta decorsi i dodici mesi di durata massima, la sostituzione sarebbe «“al di fuori” della previsione di cui all’art. 18, commi 4 e 7, CCNL » e dovrebbe riprendere pieno vigore il principio della «necessaria corrispondenza tra le funzioni svolte e la retribuzione percepita».

Sennonché, l’argomento non è idoneo a superare i l rilievo che, con l’art. 18, comma 7, del CCNL, le parti sociali hanno individuato come congrua retribuzione per il sostituto dirigente la sua normale retribuzione integrata dall’indennità mensile come ivi determinata. Se tale congruità vale per il primo anno (rectius: per i primi dieci mesi dopo i due mesi in cui «non è corrisposto alcun emolumento»), non si vede per quale motivo l’indennit à non dovrebbe essere congrua anche per l’ulteriore successiva durata dell’incarico. Certamente, la durata ultrannuale dell’incarico provvisorio viola la previsione del CCNL, ma la mancata tempestiva conclusione, da parte dell’Azienda Sanitaria, della procedura per la nomina del titolare non pu ò essere considerata un inadempimento contrattuale nei confronti del sostituto dirigente prorog ato , quanto piuttosto la violazione di un dovere della pubblica amministrazione nei confronti di tutti i potenziali aspiranti a quell’incarico.E se è vero, come rileva parte controricorrente nella memoria illustrativa, che nella proroga sine die dell’incarico provvisorio retribuito solo con l’indennità mensile si annida il pericolo diun abuso nei confronti del dirigente (gravato d a una responsabilità alla quale ordinariamente sarebbe correlato un compenso superiore), ancor più evidente sarebbe il pericolo di abuso, nei confronti di tutti gli altri aspirant i, nel caso in cui il conferimento dell’incarico provvisorio prorogato oltre l’anno venisse normalizzato sul piano retributivo, aggirando le norme imperative che, anche nell’interesse generale al buon andamento della pubblica amministrazione, prescrivono adeguate procedura competitive per la scelta del dirigente titolare.

2. Il secondo motivo denuncia «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1218 c.c., in relazione a ll ’ art. 360 , comma 1, n. 3 , c.p.c. Violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. (motivazione apparente) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.». Il motivo è volto a negare l’inadempimento del la ricorrente all’obbligo di indire tempestivamente il concorso per la nomina del dirigente titolare, adducendo a giustificazione il blocco temporaneo delle assunzioni nel pubblico impiego. 2.1. La riscontrata fondatezza del primo motivo è sufficiente per il pieno accoglimento del ricorso e rende pertanto superfluo l’esame del secondo motivo, che rimane assorbito. 3.Accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito in questa sede (art. 384, comma 2, c.p.c.), con il rigetto della domanda del lavoratore.4.

L’esito difforme dei due gradi di giudizio di merito, derivante dalla particolare problematicità della vicenda, che in passato ha dato luogo a precedenti contrastanti anche presso questa Corte, consiglia la compensazione delle spese dell’intero processo.

5. Si dà atto che la fondatezza de l ricors o rende inapplicabile la disciplina dettata, quanto al raddoppio del contributo unificato, dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il primo motivo di ricors o , dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito, rige