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Ordinanza — n. 25389/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses architect's appeal for unpaid contributions, ruling professional registry entry sufficient for insurance membership.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25389/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the architect's appeal inadmissible, upholding the lower court's order to pay social contributions. The architect argued that the court ignored evidence of his professional registry cancellation and loss of the official seal, claiming this proved a lack of continuous activity. The court rejected this, stating that mere registry entry is sufficient for mandatory insurance membership and that evidence of cancellation must be weighed within the full factual record, not re-evaluated on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c., n. 5; Art. 22 L. 773/81: In private pension funds for free architects, professional registry entry is sufficient for mandatory membership, and appeals cannot re-evaluate evidence regarding activity continuity or registry status.

Parole chiave

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social contributions professional registry continuous activity appeal inadmissibility free architects pension fund evidence evaluation computo dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c., n. 5
Quanto al denunciato vizio di motivazione ex art. 360 co.
Art. 22 L. 773/81
Art. 416 c.p.c.
Art. 437 c.p.c.
DPR n.115/02, Art. 13, comma 1 quater
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto p

Giurisprudenza citata

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Sez. L, Sentenza n. 4568 del 19/02/2021
Sez. 3, Sentenza n. 15276 del 01/06/2021
Sez. L, Sentenza n. 13783 del 15/06/2006
661628 – 01; Sez. L, Sentenza n. 13783 del 15/06/2006, Rv.590346 - 01).
Sez. 5, Ordinanza n. 17707 del 22/06/2021
Sez. 2, Ordinanza n. 20963 del 22/08/2018
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16358/2021R.G. proposto da: FAZIO MICHELE, rappresentato e difeso dall'avvocato DEBORAH CRISTINA ( ) -ricorrente- contro RISCOSSIONE SICILIA SPA -intimata- nonché contro CASSA ITALIANA DI PREVIDENZ A E ASSISTENZA GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avvocato HARALD MASSIMO BONURA ( haraldmassimo.bonura@pec.ordineavvocaticatania.it ) -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d’Appello di CATANIA n. 807/2020 , depositata il07/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE:

1. Con sentenza del 7/12/20 la corte d'appello di Catania, nel confermare la sentenza del 27/04/17 del tribunale della stessa sede, ha condannato il geometra in epigrafe a pagare i contributi per gli anni 2008-2009 nella misura di cui in atti.

2. In particolare, la corte ha ritenuto non provata la cancellazione del professionista dall'albo dei Geometri, ha escluso l'iscrizione dello stesso ad Inarcassa negli anni in questione ed ha ritenuto irrilevante l’asserito stato invalidante del contribuente, manifestatosi solo in periodo successivo.

3. Avverso la sentenza ricorre per un motivo il geometra, cui resiste la cassa con controricorso, illustrato da memoria; Riscossione Sicilia è rimasta intimata. La Cassa ha proposto ricorso incidentale condizionato, rispetto al quale le altre parti sono rimaste intimate.

4. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE:

5. Con l'unico motivo del ricorso principale si deduce violazione di legge ex articolo 22 legge 773 dell'81 nonché 1 comma 14 legge 236 del 90 e 5 Statuto CIPAG, per avere la corte territoriale trascurato l’assenza di continuità dell'attività professionale ai fini dell'iscrizione alla Cassa; ai sensidell’art. 360 co. 1 numero 5 c.p.c., si lamenta che la sentenza impugnata ha ritenuto non dimostrati né il mancato esercizio di attività diversa da quella di geometra né la cancellazione dall’albo, trascurando la rilevanza del documento in atti contenente richiesta di cancellazione e l’avvenuta restituzione del timbro professionale da parte del professionista, fatti peraltro non contestati.

6. Il primo motivo del ricorso incidentale condizionato deduce violazione degli articoli del 416 e 437 c.p.c. per avereammesso produzioni tardive; il secondo motivo deduce la violazione di variedisposizioni, in ragione dell’applicazione della disciplina di legge del 1982 e non dell'articolo 5 del regolamento della cassa.

7. Il motivo del ricorso principale è privo di pregio.

8. Quanto al profilo della allegata assenza di continuità dell’attività di geometra ed al distinto profilo della mancata prova di svolgimento di altra attività, va ricordato (con Sez. L - , Sentenza n. 4568 del 19/02/2021, Rv. 660620 - 01) che, in tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta Cassa, l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito - , avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla l. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.

9. Quanto al denunciato vizio di motivazione ex art. 360 co. 1 n. 5, per la mancata valutazione della richiesta di cancellazione dall’albo e della restituzione del timbro professionale, va evidenziato che tali elementi, mentre non escludono lo svolgimento dell’attività fino all’effettiva cancellazione dall’albo (perdurando l’iscrizione fino al detto momento), vanno valutati insieme al complesso delle prove raccolte, come fatto dal giudice di merito, restando invece esclusa una nuova valutazione delle prove in sede di legittimità (Sez. 3 - , Sentenza n. 15276 del 01/06/2021, Rv. 661628 – 01; Sez. L, Sentenza n. 13783 del 15/06/2006, Rv.590346 - 01).

10. Il ricorso incidentale condizionato, proposto in data 12.7.21, quindi oltre il termine semestrale dal deposito della pronuncia impugnata, resta inefficace, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5 - , Ordinanza n. 17707 del 22/06/2021, Rv. 661757 –01; Sez. 2 - , Ordinanza n. 20963 del 22/08/2018, Rv. 650024 -01).

11. Spese secondo soccombenza.

12. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato nei confronti del ricorrente principale, se dovuto. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso principale, inefficace il ricorso incidentale condizionato. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generalial 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto p