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Ordinanza — n. 25363/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses lawyer's appeal, ruling professional registry entry alone mandates minimum contributions regardless of income.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25363/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the appeal filed by a surveyor against a lower court ruling that dismissed his opposition to minimum contribution payments. The court held that membership in the professional registry is a sufficient condition for mandatory contributions, rendering the nature of the practice or lack of income irrelevant. Consequently, the surveyor's arguments regarding legislative violations and optional membership were found infounded, and the appeal was dismissed with costs awarded to the pension fund.

Regesto Legislator

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Art. 5 Statuto della Cassa; Art. 2 D.Lgs. 509/1992: Membership in the professional registry is a sufficient condition for mandatory minimum contributions to the surveyors' pension fund, irrespective of the occasional nature of the practice or absence of income.

Parole chiave

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professional registry membership mandatory minimum contributions surveyors pension fund legislative compliance professional liability obligations obbligo contributivo determinazione di contributi provvisori durata minima di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 5 Statuto della Cassa
Art. 2 D.Lgs. 509/1992
Art. 22 comma 11 Legge 773/1982
Art. 23 Costituzione
L. n. 335/1995

Giurisprudenza citata

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Sez. L, Sentenza n. 4568 del 19/02/2021
Questa Corte ha invero già affermato (Sez. L, Sentenza n. 4568 del 19/02/2021, Rv.
Sez. L, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24877/2018R.G. proposto da: ARRIGHETTI ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURO MORETTI ( avvmauromoretti@puntopec.it ) -ricorrente- contro CASSA ITALIANA PREVIDENZA ASSISTENZA GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE MAZZARELLA (studiomazzarella@pec.it) e HARALD MASSIMO BONURA (haraldmassimo.bonura@pec.ordineavvocaticatania.it) -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimata- avverso la sentenza della Corte d’Appello di BRESCIA n. 547/2017 , depositata il21/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE:

1. Con sentenza del 21/2/18 la corte da appello di Brescia, in parziale ri forma di sentenza del tribunale di Bergamo, ha rigettato l'opposizione del geometra in epigrafe a cartella di pagamento per contributi minimi per gli anni 2009-2012, ritenendo il professionista iscritto all'albo tenuto alla contribuzione minima a prescindere dalla continuità e dalla esclusività dell'attività e conformemente ai criteri stabiliti dall'articolo 5 dello Statuto della Cassa.

2. Avverso tale sentenza ricorre il contribuente per due motivi, cui resiste la C assa con controricorso; Agenzia Entrate riscossione è rimasta intimata.

3. Le parti costituite hanno presentato memorie.

4. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il depositodel provvedimento. CONSIDERATO CHE:

5. Col primo motivo si deduce violazione dell'articolo 2 decreto legislativo 509 del 94, 23 Costituzione e 22 comma 11 Legge 773 dell'82, per avere la corte territoriale trascurato che la legge non attribuisce alla Cassa il potere di modificare l'ambito dei soggetti obbligati alla contribuzione.

6. Col secondo motivo si deduce violazione delle anzidette norme per avere trascurato la facoltatività dell'iscrizione alla Cassa per gli iscritti all’albo che si sono iscritti ad altre forme di previdenza per altre attività svolte.

7. Il motivo è infondato.

8. Questa Corte ha invero già affermato (Sez. L, Sentenza n. 4568 del 19/02/2021, Rv. 660620 -01) che, in tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta Cassa, l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito-, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla l. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.

9. Si è anche precisato (Sez. L - , Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv. 665731 - 01), in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, che, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria; dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della predetta Cassa che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo.

10. Ne deriva il rigetto del ricorso.

11. Spese in favore della parte costituita, secondo soccombenza 12. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle spese di lite, che si liquidano in euro 3500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come perlegge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a