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Ordinanza — n. 25353/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses social security fund's appeal regarding earthquake tax relief for private geometer associations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25353/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Italian Social Security Fund's appeal against a lower court ruling granting earthquake tax relief to a private geometer association. The fund argued that privatized entities were excluded from public financial aid and that the special post-earthquake legislation did not apply to them. The court held that the emergency norm specifically targets residents in affected areas regardless of the employer's nature, and thus the exclusion of the fund from public financing does not bar the application of the tax relief measure.

Regesto Legislator

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Art. 6 co.4 bis del d.l. n. 185 del 2008; Art. 38 Cost.: The special earthquake relief legislation applies to all beneficiaries residing in affected areas irrespective of the nature of the social security fund, overriding general exclusions from public financing for privatized entities.

Parole chiave

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earthquake tax relief private social security fund post-disaster legislation contributory exemption residency requirement public financing exclusion geometer association credito di contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 6 co.4 bis del d.l. n. 185 del 2008, conv. in l. n. 2 del 2009
249/2008, art. 6 del d.l.
Art. 38 Cost.
Flavio Mastrangelo è rimasto intimato; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.).
Art. 132 co.2 n. 4 cod. proc. civ.
civ., la ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 132, co.2, n.
Art. 360 co.1 n. 3 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE: col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n.
Art. 1 co.3 del d.lgs. n. 509 del 1994
civ., la ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 132, co.2, n.
art. 38 della Costituzione
Flavio Mastrangelo è rimasto intimato; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28574/2018 R.G. proposto da : CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI C.I.P.A.G., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ avvocato GIUSEPPE MAZZARELLA (studiomazzarella@pec.it) -ricorrente- contro MASTRANGELO FLAVIO -intimato- avverso la sentenza d ell a CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO n. 51/2018depositata il 13/04/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023dal Consigliere ALFONSINA DE FELICE.

R.G.28574/2018 RILEVATO CHE: la Corte d’appello di Campobasso, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Larino, ha rigettato il gravame proposto dalla Cassa Italiana di Assistenza e Previdenza dei Geometri Liberi Professionisti (d’ora in avanti CIPAG), dichiarando il diritto di Flavio Mastrangelo, geometra, di usufruire dello sgravio contributivo - nella misura del 60% - previsto dall’art. 6 co.4 bisdel d.l. n. 185 del 2008, conv. il l. n. 2 del 2009, in favore di chi all’epoca operava nelle aree del cratere sismico; ha, infine, dichiarato intervenuta la prescrizione relativamente al credito della CIPAG per il solo anno 2001; la cassazione della sentenza è domandata dalla Cassa Italiana di Assistenza e Previdenza dei Geometri Liberi Professionisti sulla base di cinque motivi;

Flavio Mastrangelo è rimasto intimato; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.). CONSIDERATO CHE: col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 4 cod. proc. civ., la ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 132, co.2, n. 4 cod. proc. civ. e 111 Cost.”, per essere, la pronuncia d’appello, fondata su formula “pigra” e con motivazione inesistente; col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta “Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 del d.l. 185/2009 conv. in l. 2/2009, art. 3 del d.l. n.162/2008, conv. n l. 249/2008, art. 6 del d.l. 263/2006, conv. in l. n. 290/2006”, pernon avere, la Corte territoriale, tenuto conto dell’estraneità della CIPAG alla disciplina normativa concernente i benefici derivanti dallo svolgimento dell’attività nell’area del cratere; col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 del d.l. n. 162/2008, conv. in l. n. 249/2008, art. 1 del d.l.vo n. 590/1994”, per non avere, la Corte d’appello considerato che le regole concernenti i requisiti per l’iscrizione e gli obblighi contributivi nei confronti della CIPAG sono dalla legge devoluti all’autonomia regolamentare della stessa a tutela del conseguimento dell’equilibrio di bilancio, essendo, la Cassain parola, esclusa dall’accesso a finanziamenti pubblici, diretti e indiretti; col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., lamenta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, co.1 d.lg.vo 509/1994 –L’autodichia dell’ente – Arresto della giurisprudenza di legittimità”, per non avere, la Corte territoriale, considerato i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di autodichia delle casse previdenziali privatizzate; col quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, co.12, l. n. 335/1995” per avere, la pronuncia gravata, deciso in palese violazione della normativa in materia di equilibrio di bilancio cui tutte le Casse previdenziali privatizzate risultano tenute per legge; le censure mosse dalla CIPAG sono dirette a contestare – sotto diversi profili - la conclusione dei giudici di merito di ammettere la CIPAG, ente previdenziale privatizzato, ad applicare ai propri iscritti il beneficio della definizione agevolata delle contribuzioni sospese a causa di eventi sismici; quanto alla critica contenuta nel primo mezzo, di motivazione meramente apparente, anzi, inesistente, essa non può essere accolta; il provvedimento gravato utilizza la tecnica della motivazione per relationem, la quale si rivela, nel caso de quo, sufficiente a giustificare l’iter logico argomentativo seguito dalla Corte d’appello di Campobasso; in tal senso è fuor di dubbio l’utilità del richiamo alla decisione del Consiglio di Stato, VI Sez., n. 6014 del 2012, con cui la Corte territoriale ha inteso chiarire il fondamento della propria decisione e, con questo, definire esattamente i contorni della controversia; la pronuncia afferma, infatti, che “L’attrazione degli enti previdenziali nella sfera privatistica operata dal d.lgs. n. 509 del 1994 riguarda soltanto il regime della loro personalità giuridica, lasciando ferma l’obbligatorietà dell’iscrizione e della contribuzione in coerenza con la natura di pubblico servizio dell’attività dei medesimi esercitata secondo i principi costituzionali di cui all’art. 38 della Carta Fondamentale”; il richiamo sostiene adeguatamente la tesi seguita dal giudice dell’appello di estendere al libero professionista iscritto ad una Cassa di Previdenza privatizzata la misura agevolativa invocata dall’art. 6 commi 4 bis e 4 ter del d.l. n. 185 del 2008, conv. in l. n. 2 del 2009, indipendentemente dalla natura giuridica dell’ente previdenziale; il Supremo Consesso amministrativo spiega, infatti, come tali enti (tra i quali va sicuramente annoverata la CIPAG), così come le autorità amministrative indipendenti, al di là della loro natura giuridica, hanno in ogni caso a considerarsi pubbliche amministrazioni quanto alla funzione assegnatavi dall’ordinamento giuridico; gli altri quattro motivi, esaminati congiuntamente per evidente connessione, sono infondati; la normativa seguita all’evento sismico in oggetto ha derogato all’art. 1 del d.lvo 509 del 1994, il quale prevedeva che agli enti previdenziali privatizzati non fossero consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali; la legislazione post terremoto ha introdotto, infatti, una norma speciale (emergenziale), derogatoria rispetto al d.lgs. n. 509 del 1994, addossando alla fiscalità generale il pagamento di parte dei contributi previdenziali di quanti operano nei Comuni interessati, senza che tale minor esborso arrecasse pregiudizio alle future prestazioni previdenziali dei beneficiari della misura; la norma emergenziale non pone limiti espressi quanto alla natura –pubblica o privata - dell’ente previdenziale tenuto a ricevere i versamenti in misura agevolata, ma associa il diritto al beneficio al possesso di un unico requisito soggettivo, individuato nella residenza anagrafica o della sede legale o operativa del beneficiario nei territori colpiti dall’evento sismico elencati da appositi decreti ministeriali, a prescindere dalla natura della prestazione lavorativa, quindi, anche nel caso in cui essa discenda da un’attività autonoma; circa il paventato squilibrio di bilancio, posta in capo alla Cassa privatizzata la medesima funzione affidata dalla legge all’ente pubblico previdenziale, si evidenzia che l’autonomia regolamentare della Cassa, tenuta a garantire la sostenibilità dei conti nel lungo periodo, avrebbe presupposto un intervento regolativo che è comunque mancato nel caso di specie; la norma agevolativa vale, infatti, anche per gli iscritti alla Cassa Geometri, atteso che l’art. 1, co.3 del d.lgs. n. 509/1994, che esclude quest’ultima dal divieto di finanziamenti pubblici, diretti e indiretti, risulta derogato dalla normativa emergenziale, la quale riconosce sgravi contributivi in favore degli iscritti agli enti previdenziali –pubblici e/o privatizzati – qualora il beneficiario risiedesse presso uno dei Comuni di cui ai decreti ministeriali al tempo dell’evento sismico; a tal proposito si osserva che la CIPAG non dàconto di un qual si voglia provvedimento assunto al fine di realizzare l’agevolazione in favore di quanti operavano nei Comuni colpiti dal sisma, ma deduca unicamente di non essere tenuta ad applicare la normativa emergenziale, il che, come si evince dall’unico elemento che rileva nel caso in esame, ovverossia dalla natura giuridica della CIPAG, non è corretto affermare in coerenza con la natura di pubblico servizio dell’attività dell’ente previdenziale privatizzato, la quale va esercitata secondo i principi costituzionali di cui all’art. 38 della Costituzione; in definitiva, il ricorso va rigettato; non si provvede sulle spese nei confronti della parte rimasta intimata; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari