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Ordinanza — n. 25333/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses pensioner's appeal, upholding lower court's pension recalculation based on prior regulations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25333/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the National Pension Fund's appeal against a pensioner's request for pension recalculation. The Fund argued that new regulations should apply retroactively to reduce the pension base, while the pensioner contended that the principle of pro rata must be respected for prior periods. The court ruled that applying the new rules retroactively would violate the pro rata principle and that contributions made in lower amounts still count toward seniority.

Regesto Legislator

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Art. 3 comma 12 l. 335/1995; Art. 10 Regolamento disciplina previdenziale Cassa Dottori Commercialisti: The application of new pension regulations with retroactive effect to periods prior to January 1, 2007, is prohibited as it would violate the pro rata principle and the principle of legal certainty regarding pension rights.

Parole chiave

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pension recalculation pro rata principle retroactive application legal certainty contributory seniority pension regulation Cassa Nazionale Previdenza riscossione dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 3 comma 12 l. n. 335/1995
che, con il primo motivo del ricorso principale, la Cassa ricorrente denuncia violazione dell’art. 3, comma 12, l.
Art. 10 Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa
509/1994, per non avere la Corte di merito rilevato che la previsione dell’art. 10 cit.
Art. 2 d.lgs. n. 509/1994
335/1995, cit.; che, con il secondo motivo del ricorso principale, la Cassa lamenta violazione dell’art. 2, d.lgs.
Art. 38 Cost.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 6701 e 12339 del 2016
Cass. n. 24616 del 2018
Cass. S.U. nn. 17742 e 18136 del 2015
Cass. nn. 5672 del 2012
Cass. nn. 5672 del 2012, 26962 del 2013, 30421 del 2019); che la pretesa della ricorrente di applicare anche per le pensioni con decorrenza anteriore al 1°.1.2007 la previsione dell’art.
Cass. nn. 26962 del 2013
Cass. n. 30421 del 2019
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25154/2017 R.G. proposto da : CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ROBERTO PESSI ( ) e FRANCESCO GIAMMARIA ( . -ricorrentee controricorrente al ricorso incidentale- contro RIZZONI GIANPAOLO, rappresentato e difeso dagli avvocati RITA FERA ( e GIANLUIGI BARONE ( ). -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 294/2017pubblicata i l 21/04/2017 N.R.G. 653/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 21.4.2017, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di Gianpaolo Rizzoni volta alla riliquidazione della pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1°.5.2006 secondo le modalità previste dal Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dottori Commercialisti vigente in epoca anteriore alle modifiche apportate con delibera approvata con decreto interministeriale del 14.7.2004 e previo computo delle anzianità contributive relative al periodo 1988-1993 nella misura della contribuzione versata, pacificamente inferiore a quella dovuta; che avverso tale pronuncia la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dottori Commercialisti ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che Gianpaolo Rizzoni ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato, fondato su tre motivi; che la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dottori Commercialisti ha resistito con controricorso al ricorso incidentale; che entrambe le parti hanno depositato memoria; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 25.5.2013, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo del ricorso principale, la Cassa ricorrente denuncia violazione dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, e degli artt. 10 e 12 del Regolamento didisciplina previdenziale della Cassa, anche in combinato disposto con il d.lgs. n. 509/1994, per non avere la Corte di merito rilevato che la previsione dell’art. 10 cit. non costituisce in alcun modo violazione del principio del pro rata di cui all’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, cit.; che, con il secondo motivo del ricorso principale, la Cassa lamenta violazione dell’art. 2, d.lgs. n. 509/1994, degli artt. 10 e 12 del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa, degli artt. 3 e 38 Cost., dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, nonché degli artt.2115 c.c. e 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che la decorrenza della pensione dovesse essere fissata al 1°.5.2006 nonostante che l’art. 10, comma 11, del Regolamento cit. preveda che il mancato o parziale versamento della contribuzione dovuta dal professionista (e relativa nella specie al periodo 1988-1993) non consente la maturazione della corrispondente anzianità contributiva; che il primo motivo è infondato, dovendo al riguardo ribadirsi quanto già espresso da Cass. nn. 6701 e 12339 del 2016 nonché da Cass.n. 24616 del 2018, che – in continuità con Cass.

S.U. nn. 17742 e 18136 del 2015, cit. nella sentenza impugnata, e seguita da numerosissime successive conformi –hanno circoscritto alle pensioni decorrenti da data successiva al 1°.1.2007 l’efficacia delle modifiche peggiorative introdotte dal Regolamento invocato dalla Cassa quanto alla base di calcolo della quota reddituale della pensione; che del pari infondato è il secondo motivo, atteso che, non esistendo nella legge istitutiva e regolatrice della Cassa ricorrente (l. n. 100/1963, per come successivamente modificata e integrata dalla l. n. 21/1986) alcuna norma che preveda l’inefficacia, ai fini pensionistici, degli anni di contribuzione in relazione ai quali i contributi dovuti risultino versati in misura inferiore al dovuto, non può che farsi applicazione del principio già affermato da questa Corte a proposito dell’analoga regolamentazione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, secondo cui anche gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione di vecchiaia (cfr.

Cass. nn. 5672 del 2012, 26962 del 2013, 30421 del 2019); che la pretesa della ricorrente di applicare anche per le pensioni con decorrenza anteriore al 1°.1.2007 la previsione dell’art. 10, comma 11, del Regolamento approvato nel 2004, secondo cui il mancato o parziale versamento della contribuzione dovuta dal professionista non consente la maturazione della corrispondente anzianità contributiva, equivarrebbe a consentire alla Cassa di modificare i requisiti di accesso al trattamento pensionistico in deroga al principio del pro rata di cui all’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 763, l. n. 296/2006, come interpretato dall’art. 1, comma 488, l. n. 147/2013; che il ricorso principale, pertanto, va rigettato, rimanendo conseguentemente assorbito il ricorso incidentale, siccome espressamente condizionato all’accoglimento del ricorso principale; che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente principale e si liquidano e distraggono come da dispositivo; che, in considerazione del rigetto del ricorso principale e dell’assorbimento del ricorso incidentale, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso va dichiarata solo in riferimento alla ricorrente principale;

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente principale alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 5.200,00, di cui € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, e si distraggono in favore degli Avv.ti Gianluigi Barone e Rita Fera dichiaratisi antistatari. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, o