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Ordinanza — n. 24934/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24934/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24934/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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NANZA sul ricorso 16931-2017proposto da FRANCO PAOLO, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato MASSIMILIANO BIANCHI, con domicilio eletto in ROMA, VIA M. COLONNA, 7, presso lo studio dell’avvocato MICHELE ARCANGELO MASSARI – ricorrent e – contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO, con domicilio eletto in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 1812 del 201 6 della C ORTE D’APPELLO DI CATANZARO, depositata il 31 dicembre 201 6 (R.G.N. 56/2015).

Regesto Legislator

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art. 325 cod. proc. civ, art. 360 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 24934/2023 — snciv · Corte di Cassazione: In tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, in quanto non è necessario che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata. Per altro verso, tale riproduzione è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello -5 - di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (Cass., S.U., 11 aprile 2012, n. 5698).

Parole chiave

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mobilità dei lavoratori diritto all'indennità di disoccupazione disoccupazione dei lavoratori migranti indennità di dislocazione e di espatrio permesso di lavoro indennità giornaliera di transizione

Disposizioni normative citate

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art. 325 cod. proc. civ
e Ministero del lavoro, e d’inammissibilità per inosservanza del termine brevedi cui all’art. 325 cod. proc. civ.
art. 360 cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
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Testo completo

NANZA sul ricorso 16931-2017proposto da FRANCO PAOLO, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato MASSIMILIANO BIANCHI, con domicilio eletto in ROMA, VIA M. COLONNA, 7, presso lo studio dell’avvocato MICHELE ARCANGELO MASSARI – ricorrent e – contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO, con domicilio eletto in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 1812 del 201 6 della C ORTE D’APPELLO DI CATANZARO, depositata il 31 dicembre 201 6 (R.G.N. 56/2015).

R.G.N.16931/2017 Cron. Rep. C.C. 9/05/2023 giurisdizione Indennità di mobilità in deroga. Giurisdizione. -2 - Udita la relazione della causa, sv olta nell a camera di consiglio del 9 maggio 2023dal Consigliere A ngelo Cerulo. FATTI DI CAUSA 1.– Con sentenza n. 1812 del 2016, depositata il 31 dicembre 2016, la Corte d’appello di Catanzaro ha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia del Tribunale di Crotone, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e ha compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio. 1.1.– La Corte territoriale ha disatteso, anzitutto, le eccezioni pregiudiziali d’improcedibilità dell’appello, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari Syndial s.p.a. e Ministero del lavoro, e d’inammissibilità per inosservanza del termine brevedi cui all’art. 325 cod. proc. civ. 1.2.–Quanto al merito della pretesa, la sentenza impugnata ha argomentato che il giudizio verte sulla mancata erogazione dell’indennità di mobilità in deroga e che, in tale ambito, dev’essere esclusa la giurisdizione del giudice ordinario.

I giudici del gravame evidenziano, a tale riguardo, che «fino a quando l’istanza non sia accolta, ossia fino a quando, pur in presenza degli accordi con le parti sociali, la regione non abbia provveduto ad emettere il decreto di autorizzazione in deroga, con allegato l’elenco, da trasmettere all’INPS, dei lavoratori beneficiari, in cui figuri anche il nominativo dell’istante, si rimane nell’ambito dell’interesse legittimo del lavoratore alla corretta definizione della procedura che culmina con l’emissione del provvedimento in questione».

Nel caso di specie, «è pacifico tra le parti che il nominativo del sig. Franco non figuri nell’elenco dei lavoratori ammessi al beneficio» (pagina 7 della sentenza d’appello). Ad avviso della Corte d’appello di Catanzaro, tale questione si rivela dirimente. -3 - 2.–Il signor Paolo Franco impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, con ricorso notificato il 27 giugno 2017. 3.–L’INPS si difende con controricorso , notificato il 14 luglio 2017 e illustrato da memoria. 4.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio dinanzi a questa sezione ai sensi dell’art. 380-bis.1, primo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. 5.–Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi al terminedella camera di consiglio (art. 380- bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia «l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia». La Corte territoriale avrebbe trascurato di considerare «un elemento fattuale essenziale nel caso in discussione» e sarebbe incorsa, pertanto, in un «fraintendimento evidente», che l’avrebbe indotta a ravvisare, in capo al ricorrente, una mera posizione d’interesse legittimo. In particolare, il ricorrente avrebbe goduto sino al primo maggio 2005 dell’indennità di mobilità e sarebbe stato regolarmente inserito nelle liste di mobilità.

Tale trattamento sarebbe stato prorogato a beneficio degli aventi diritto, ma il ricorrente non sarebbe stato inserito nell’elenco dei lavoratori previsto dall’art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per poi essere «misteriosamente ammesso alla proroga ancora successiva della mobilità in deroga». Il ricorrente, pertanto, non vanterebbe un interesse legittimo, ma «un diritto riconosciuto ed accolto, successivamente dimenticato nella -4 - fase centrale dell’erogazione della mobilità e magicamente riemerso nel periodo finale». 2.–Il ricorso presenta i profili d’inammissibilità eccepiti dall’Istituto nel controricorso e ribaditinella memoria illustrativa. 2.1.–Il ricorrente ha riversato nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità il ricorso con cui ha instaurato la controversia dinanzi al Tribunale di Crotone, la memoria di costituzione dell’INPSnel giudizio di primo grado, la sentenza del Tribunale, il ricorso in appello dell’INPS, la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro.

Tale tecnica di redazione, che si sostanzia nell’assemblaggio degli atti processuali rilevanti e infrange i principi di chiarezza e sinteticità espositiva, non è rispettosa del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti, prescritto, a pena d’inammissibilità, dall’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Tale requisito è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto, senza necessità che esso dia luogo ad una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi, ove il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dovereattingere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., S.U., 18 maggio 2006, n. 11653).

In tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, in quanto non è necessario che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata. Per altro verso, tale riproduzione è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello -5 - di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (Cass., S.U., 11 aprile 2012, n. 5698).

L’enunciazione dei motivi e delle relative argomentazioni dev’essere espressa mediante un discorso linguistico organizzato in virtù di una concatenazione sintattica di parole, frasi e periodi. Se non si può escludere radicalmente che, nel contesto dell ’ atto , siano inseriti documenti finalizzati alla migliore comprensione del testo, nondimeno n on si può neppure demanda re sic et simpliciter all’interprete la ricerca de gli elementi rilevanti all ’ interno dei menzionati documenti, se del caso ricostruendo una connessione logica tra gli stessi, non esplicitamente affermata dalla parte(Cass., sez. lav., 25 novembre 2020, n. 26837). 2.2.–Il ricorrente, nel trasfondere nel corpo del ricorso tutti gli atti di causa, ha trascurato diselezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudiceposti a fondamento delle doglianze proposte e non ha dunque offertoal giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 cod. proc. civ.

L’inosservanza di tali doveri conduce a una declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione, in quanto pregiudica l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dall’art. 366, numeri 3 e 4, cod. proc. civ. (Cass., S.U., 30 novembre 2021, n. 37552). 2.3.– L’esposizione è, dunque, per un verso, sovrabbondante, poiché si affida all’indiscriminata riproduzione degli atti di causa, e, per altro verso, carente del necessario momento di sintesi critica, indispensabile per cogliere il punto nodale del contendere e la censura rivoltaall’iter logico della sentenza impugnata. -6 - Anche a volere espungere il coacervo dei documenti integralmente riprodotti(Cass., sez.

V, 4 aprile 2018, n. 8245, e 18 settembre 2015, n. 18363), non si possono enucleare censure provviste del necessario grado di specificità. 2.4.– Il motivo di ricorso , invero, non censura in maniera persuasiva l’erroneità delle statuizioni in punto di giurisdizione e omette di misurarsi con la giurisprudenza di questa Corte (di recente, Cass., S.U., 30 agosto 2018, n. 21435, e Cass., sez. lav., 4 aprile 2022, n. 10745), che individua il discrimine tra la giurisdizione ordinaria e quella amministrativa nell’emissione del decreto di autorizzazione regionale, il solo elemento idoneo a conferire alla posizione della parte istante la consistenza di diritto soggettivo.

La censura si esaurisce nel richiamo alla pronuncia di primo grado e nonconfuta il percorso argomentativo della sentenza d’appello, che fa leva sulla mancata contestazione d’una circostanza dirimente: la carenza dell’autorizzazione regionale con riferimento alla prestazione rivendicata dal lavoratore. È solo tale autorizzazione – soggiungono i giudici d’appello –che determina il sorgere d’una posizione soggettiva, tutelabile dinanzi al giudice ordinario. Il ricorrente, senzadedurre un vizio rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., la norma deputata a regolare i motivi attinenti alla giurisdizione, si limita a denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo.

Tale deduzione è irrituale, anzitutto perché l’omesso esame del fatto, secondo il paradigma delineato dal codice di rito, attiene a una circostanza naturalistica e non involge la sua qualificazione giuridica (Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053). Il ricorso, inoltre,nessun ragguaglio si premura di offrire in ordine alla decisività del fatto e alla sua idoneità a scalfire le argomentazioni illustrate in diritto dalla Corte d’appello, che s’incentrano sulla carenza dell’autorizzazione regionale e non hanno alcuna attinenza con i profili -7 - dell’anteriore inserimento nelle liste di mobilità e della successiva ammissione alla proroga.

La considerazione degli elementi, su cui pone l’accento il ricorrente, non infirma ildato, che la Corte d’appello di Catanzaro reputa risolutivo ai fini della devoluzione della giurisdizione al giudice amministrativo: difetta l’autorizzazione regionale, con riferimento alla prestazione di cui si controverte. Né il ricorrente dimostra in modo sufficientemente specifico che tale statuizione sia affetta da mende logiche e giuridiche e confligga con l’interpretazione del complesso del le norme regolatrici della giurisdizione che questa Corte ha delineato, con precipuo riguardo all’erogazione dell’indennità di mobilità in deroga.

L’illustrazione della censura si risolve nell’enfasi sulla peculiarità della posizione del ricorrente, ma non chiarisce per quale ragione il ragionamento dei giudici d’appello, nell’annettere rilievo discriminante all’autorizzazione regionale, sia viziato in iure. Questo è il punto saliente delle questioni dibattutenella prospettiva del riparto di giurisdizione e, a tale riguardo, il motivo di ricorso si palesa irrimediabilmente generico. 3.– In virt ù dei rilievi svolti , il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile. 4.– Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 385, primo comma, cod. proc. civ.) e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. 5.– L a declaratoria d’inammissibilità del ricorso, proposto successivamente al 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrent e di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

-8 - Dichiara inammissibile il ricorso ; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi