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Sentenza — n. 24929/2023 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 24929/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24929/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso 2638-2020 proposto da: ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOC. COOP, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 11, presso lo studio dell'avvocato MANLIO ABATI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CRISTIANO ANNUNZIATA; - ricorrente - contro I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", in persona Oggetto R.G.N. 2638/2020 Cron. Rep. Ud. 27/04/2023 PU del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato MARCO GUSTAVO PETROCELLI, che lo rappresenta e difende. - controricorrente - avverso la sentenza n. 2564/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/07/2019 R.G.N. 2206/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2023 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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art. 2094 c.c, art. 2967 c.c, art. 112 c.p; Sentenza — n. 24929/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza della Corte di appello, l’ANSA ricorre per cassazione, sulla base di sei motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inpgi resiste con controricorso anch’esso illustrato da memoria. Il PG ha rassegnato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso. Il collegio riserva sentenza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto la natura giornalistica subordinata, ex art. 2 CNLG, dei rapporti di lavoro oggetto di controversia.

Parole chiave

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contributi di previdenza impagati indennità giornaliere segreto professionale dei giornalisti indennità di disoccupazione dell'assicurato finanziamento della previdenza professionale fissazione dei contributi

Disposizioni normative citate

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art. 2094 c.c
Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2094 c.c.
art. 2967 c.c
art. 112 c.p
Con il quinto motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 112 c.p.c., in combinato disposto con l’art.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso 2638-2020 proposto da: ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOC. COOP, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 11, presso lo studio dell'avvocato MANLIO ABATI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CRISTIANO ANNUNZIATA; - ricorrente - contro I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", in persona Oggetto R.G.N. 2638/2020 Cron. Rep. Ud. 27/04/2023 PU del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato MARCO GUSTAVO PETROCELLI, che lo rappresenta e difende. - controricorrente - avverso la sentenza n. 2564/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/07/2019 R.G.N. 2206/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2023 dal Consigliere Dott.

LUCA SOLAINI; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA FILIPPI visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R.G. 2638/20 Svolgimento del processo Con sentenza del giorno 4.7.2019 n. 2564, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto dalla Agenzia Nazionale Stampa Associata Soc. Coop. - ANSA avverso la sentenza del tribunale di Roma che aveva rigettato l’opposizione della predetta società avverso il decreto ingiuntivo emesso dal medesimo tribunale su istanza dell’INPGI per la somma di € 169.222,00, per il mancato versamento dei contributi nei confronti dei giornalisti Simonetta Angeloni Dezi, Davide Carotti, Alessandra Fava, Adele Lapertosa e Paolo Montaldo, sul presupposto che i rapporti di lavoro fra i predetti e l’ANSA, pur formalmente “autonomi”, in realtà integravano la previsione di cui all’art. 2 CCLG, quali collaboratori fissi.

Il tribunale ha rigettato, come detto, l’opposizione, alla luce dei principi giurisprudenziali in materia di subordinazione “attenuata” nel campo giornalistico. La Corte d’appelloha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che nella specie, pur tenendo conto del carattere creativo del lavoro giornalistico, erano configurabili gli estremi della subordinazione, alla luce della valenza probatoria dei verbali ispettivi, mentre la medesima Corte territoriale ha confermato l’irrogazione delle sanzioni, in quanto quelle quantificate nel decreto ingiuntivo avevano ad oggetto sanzioni civili e non sanzioni amministrative di cui all’art. 116 comma 12 della legge n. 388/00, né si era verificata alcuna estinzione della pretesa pecuniaria, ai sensi dell’art. 14 commi 1, 2 e 6 della legge n. 689/81, trattandosi di inadempimento di obbligazioni previdenziali.

Avverso la sentenza della Corte di appello, l’ANSA ricorre per cassazione, sulla base di sei motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inpgi resiste con controricorso anch’esso illustrato da memoria. Il PG ha rassegnato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso. Il collegio riserva sentenza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto la natura giornalistica subordinata, ex art. 2 CNLG, dei rapporti di lavoro oggetto di controversia.

Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2094 c.c. e degli artt. 1362 e ss. c.c., nonché dell’art. 2 CNLG, perché erroneamente, la Corte di appello aveva ritenuto la natura subordinata, in relazione alla collaborazione fissa giornalistica dei cinque giornalisti del cui rapporto è controversia, in quanto dall’istruttoria sarebbe emerso che gli stessi non avevano lavorato con continuità, non erano astretti da un vincolo di dipendenza e non avevano la responsabilità di un servizio, mentre la Corte d’appello non aveva adeguatamente valutato il requisito del rimanere a permanente disposizione, anche nell’intervallo tra una prestazione e l’altra.

Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2094 c.c. e degli artt. 1362 e ss. c.c., con riferimento ai contratti stipulati tra i sigg.ri Dezi, Carotti, Fava, Lapertosa e Montalto e l’ANSA, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 2967 c.c., perché la Corte d’appello non aveva adeguatamente considerato che tutti i giornalisti avevano sottoscritto contratti di collaborazione autonoma e non aveva considerato che a fronte di tali atti, l’onere di provare la natura subordinata del rapporto, che incombeva sull’Inpgi, andava valutato in maniera particolarmente rigorosa.

Con il quarto motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 116 comma 12 della legge n. 388/00, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva qualificato le somme aggiuntive come sanzioni civili, in quanto essendo collegate all’omissione contributiva erano sanzioni di natura amministrative che la norma in rubrica aveva provveduto ad abolire. Con il quinto motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 112 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 14 commi 1, 2 e 6 della legge n. 689/81, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello non aveva dichiarato estinta la violazione previdenziale addebitatale, per essere la stessa stata contestata oltre il termine di 90 giorni dal suo accertamento, termine decorrente dall’inizio dell’ispezione Inpgi.

Con il sesto motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazionedi legge, in particolare, dell’art. 112 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 3 della legge n. 241/90, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte di appello aveva omesso di esaminare l’eccezione di nullità del verbale ispettivo, in quanto carente di motivazione, essendo mancante dei conteggi analitici e dettagliati per ciascuna posizione e delle prove circa la natura subordinata dei rapporti lavorativi. In via preliminare e dirimente, la società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, non avendo più interesse alla prosecuzione del giudizio instaurato con il medesimo ricorso, per aver aderito alla sanatoria delle inadempienze contributive determinatesi entro il 25 febbraio 2020, di cui alla delibera Inpgi n. 47 del 24ottobre 2019, approvata con nota n. 2178 del 25 febbraio 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia, con riferimento al debito contributivo di cui al verbale unico di accertamento dell’Inpgi n. 55/08, oggetto di giudizio.

La medesima società ricorrente ha dichiarato di accollarsi le spese di giudizio già concordate dalle parti nell’importo di € 4.700,00 onnicomprensive. L’Inpgi con memoria ha dichiarato di accettare tale rinuncia. Stante quanto sopra, il presente giudizio va, pertanto, dichiarato estinto per rinuncia, non dovendosi provvedere sulle spese, avendo già le parti concordato la misura della relativa ripartizione. PQM LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara estinto il g