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Sentenza — n. 24923/2023 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 24923/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24923/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 644-2019 proposto da: LA 7 S.P.A., già LA 7 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO SANTORI; -ricorrente - contro ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA" -I.N.P.G.I. - , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato BRUNO DEL VECCHIO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - Oggetto contributi R.G.N.644/2019 Cron.

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art. 1189 c.c; Sentenza — n. 24923/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 116, commi 8 e 20, l. n. 388/2000, dell’art. 1189 c.c. e degli artt. 421, 424, 441 e 445 c.p.c., per avere la Corte territoriale escluso che ricorressero in specie gli estremi della buona fede del solvensnei versamenti contributivi che La7 s.p.a. aveva eseguito presso l’INPS: ad avviso della ricorrente, infatti, rileverebbe in contrario il fatto che giammai i collaboratori per i quali era stata avviata la procedura di recu- pero dei contributi evasi avevano contestato la correttezza del loro inquadramento, di talchéla contribuzione versata per co- storo all’INPS avrebbe dovuto avere effetto pienamente libera- torio nei confronti dell’INPGI.

Parole chiave

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contributi di previdenza impagati esenzione dal pagamento dei contributi computo dei contributi indennità forfettaria incasso dei contributi di mantenimento finanziamento della previdenza professionale

Disposizioni normative citate

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art. 1189 c.c
aveva eseguito presso l’INPS, escludendo pertanto che si versasse nell’ipotesi di cui all’art. 1189 c.c., e da ultimo ha reputato che la condotta della società datrice di lavoro integrasse gli estremi dell’evasione contributiva e non invece quella meno grave dell’omissione.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 644-2019 proposto da: LA 7 S.P.A., già LA 7 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO SANTORI; -ricorrente - contro ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA" -I.N.P.G.I. - , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato BRUNO DEL VECCHIO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - Oggetto contributi R.G.N.644/2019 Cron.

Rep. Ud.27/04/2023 PU nonchè contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2289/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/06/2018 R.G.N. 4816/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2023 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA Con sentenza depositata il 22.6.2018, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato, per quanto rileva in questa sede, La7 s.p.a. a pa- gare all’INPGI la somma di € 85.406,64 per contributi omessi e relative sanzioni, queste ultime calcolate ai sensi delle delibere n. 86/2001 e 23/2006 del medesimo ente previdenziale, in re- lazione agli accertamenti ispettivi in esito ai quali taluni lavora- tori, formalmente inquadrati con contratto di lavoro autonomo, erano stati viceversa ritenuti lavoratori subordinati adibiti a mansioni di contenuto giornalistico.La Corte, in particolare, ha ritenuto che il regime sanzionatorio di cui all’art. 116, commi 8 e 20, l. n. 388/2000, fosse inappli- cabile all’omesso versamento dei contributi in favore dell’INPGI in mancanza di apposito recepimento della normativa legale da parte dell’ente; sotto altro profilo, ha ritenuto che, nella specie, non ricorressero gli estremi della buona fede del solvens nei versamenti contributivi che La7 s.p.a. aveva eseguito presso l’INPS, escludendo pertanto che si versasse nell’ipotesi di cui all’art. 1189 c.c., e da ultimo ha reputato che la condotta della società datrice di lavoro integrasse gli estremi dell’evasione contributiva e non invece quella meno grave dell’omissione.

Avverso tale pronuncia La7 s.p.a.ha proposto ricorso per cas- sazione, deducendo tre motivi di censura. L’INPGI ha resistito con controricorso e altrettanto ha fatto l’INPS, pur dando atto che, non essendo stata spiegata nei suoi confronti alcuna do- manda, la sua chiamata in giudizio dovevaritenersi effettuata per mera litis denuntiatio. Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. In vista dell’udienza, La7 s.p.a. e l’INPGI hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 116, commi 8 e 20, l. n. 388/2000, per avere la Corte di merito ritenuto che il regime sanzionatorio delineato dalle norme citate fosse inapplicabile all’omesso ver- samento dei contributi in favore dell’INPGI in mancanza di ap- posito recepimento della normativa legale da parte dell’ente: ad avviso della ricorrente, infatti, l’autonomia gestionale, orga- nizzativa e contabile degli enti privatizzati gestori di forme di previdenza obbligatorie di cui al d.lgs. n. 509/1994 dovrebbe rilevare solo in quanto autonomia operativa, non anche quale autonomia normativa, salva espressa deroga di legge non rin- venibile nel caso di specie.

Con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 116, commi 8 e 20, l. n. 388/2000, dell’art. 1189 c.c. e degli artt. 421, 424, 441 e 445 c.p.c., per avere la Corte territoriale escluso che ricorressero in specie gli estremi della buona fede del solvensnei versamenti contributivi che La7 s.p.a. aveva eseguito presso l’INPS: ad avviso della ricorrente, infatti, rileverebbe in contrario il fatto che giammai i collaboratori per i quali era stata avviata la procedura di recu- pero dei contributi evasi avevano contestato la correttezza del loro inquadramento, di talchéla contribuzione versata per co- storo all’INPS avrebbe dovuto avere effetto pienamente libera- torio nei confronti dell’INPGI.

Con il terzo motivo, la società ricorrente si duole di violazione degli artt. 116, comma 8, lett. b), l. n. 388/2000, e dell’art.1189 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che l’omesso versamento dei contributi integrasse la fattispecie dell’evasione invece che dell’omissione contributiva: una volta acclarata la buona fede, infatti, sarebbe mancata del tutto la volontà di oc- cultare i rapporti di lavoro, che è elemento costitutivo della più grave fattispecie dell’evasione. Ciò posto, il primo motivo è infondato. Fin da Cass. n. 11023 del 2006, questa Corte ha infatti conso- lidato il principio secondo cui la disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 116, l. n. 388/2000, non si applica automaticamente all’INPGI, dal momento che quest’ultimo, al fine di assicurare l'equilibrio del proprio bilancio, ha il potere di adottare al ri- guardo autonome deliberazioni soggette ad approvazione mini- steriale, fermo semplicemente l'obbligo, a norma dell'art. 76, l. n. 388/2000, cit., di coordinare l'esercizio di tale potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, e ne hadesunto che il nuovo regime sanzionatorio non opera nei riguardi delle obbligazioni contributive riferite a periodi antecedenti al rece- pimento della disciplina (cfr., tra le più recenti, Cass. nn. 838 del 2016 e 28381 del 2022).

A sostegno di tale conclusione (e a marcare il dissenso dall’op- posto assunto fatto precedentemente proprio da Cass. n. 6680 del 2002) si è osservato che potere degli enti previdenziali pri- vatizzati di adottare deliberazioni in materia di regime sanzio- natorio e di condono per inadempienze contributive, da assog- gettare ad approvazione ministeriale ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 509/1994 (come adesso previsto dall’art. 4, comma 6-bis, d.l. n. 79/1997, conv. con l. n. 140/1997), trova bensì un limite nella necessità espressa dall’art. 76, comma 4, l. n. 388/2000, secondo cui anche tali forme previdenziali devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive, ma il contenuto di “coordinamento” di tale necessità costituisce d’altra parte si- curo indice della negazione d'una diretta e necessaria efficacia delle norme di previdenza sociale nell'ordinamento degli enti privatizzati e, al contempo, dell’affermazione d'un autonomo potere di adeguare le norme stesse alle interne esigenze di bi- lancio nonché della possibilità che tale potere sia esercitato in modo non integralmente conforme alle norme della previdenza sociale obbligatoria (così Cass. n. 11023 del 2006, cit., testual- mente ripresa da Cass. n. 12208 del 2011): sostenere il con- trario, infatti, equivarrebbe a dimenticare che, così come i con- tributi previdenziali hanno la funzione di fornire ai soggetti ge- stori delle forme di previdenza privatizzate la provvista neces- saria al conseguimento delle loro finalità di pubblico interesse, le sanzioni civili previste per l'inadempimento o il ritardo (che, vale la pena di ricordarlo, operano sul piano del rapporto obbli- gatorio e non costituiscono invece espressione di potestà am- ministrativa sanzionatoria) assolvono alla funzione di predeter- minare in via automatica l’importo per il risarcimento del danno per il ritardo o l'inadempimento, in relazione all'incidenza pre- suntiva di tali fatti sul patrimonio dell’ente creditore (così, tra le più recenti, Cass. n. 16262 del 2018), di talché non si po- trebbe estendere agli enti privatizzati di cui al d.lgs. n. 509/1994 una misura come la riduzione delle sanzioni civili di cui all’art. 116, comma 8, l. n. 388/2000, senza con ciò stesso incidere negativamente sulla stessa possibilità di reperire la provvista utile all’espletamento delle funzioni pubbliche ad essi commesse.

Se dunque può convenirsi con parte ricorrente nell’assunto se- condo cui il processo di trasformazione degli enti di previdenza di cui al d.lgs. n. 509/1994 ha lasciato inalterato il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale da essi svolta, giustifi- cando l’obbligatorietà dell’iscrizione e della contribuzione (così, in particolare, pag. 15 del ricorso per cassazione, dove il ri- chiamo a Corte cost. nn. 248 del 1997 e 15 del 1999), non altrettanto può dirsi circa la conseguenza che si intende trarne, ossia l'automatica riferibilità della disposizione di cui all’art. 116, l. n. 388/2000, all’ordinamento dell'ente privatizzato: al contrario, la previsione dell’art. 76, l. n. 388/2000, cit., circa la necessità di un “coordinamento” tra quest’ultimo e il sistema dell’assicurazione generale obbligatoria testimonia piuttosto, come detto, d'un autonomo potere di adeguare lenorme stesse alle interne esigenze dell’ente privatizzato e, con ciò, della pos- sibilità che esso sia esercitato in modo non integralmente con- forme per tempi e modi alle norme della previdenza sociale ob- bligatoria.

Il secondo motivo è invece inammissibile. Fermo restando che –come sottolineato dal Pubblico ministero nella sua requisitoria –l’accertamento dei presupposti per l’ef- ficacia liberatoria del pagamento eseguito al terzo (comune- mente individuati in uno stato di fatto non corrispondente alla situazione di diritto e nel convincimento derivante da errore scusabile che lo stato di fatto rispecchi la realtà giuridica) co- stituisce questione di fatto che non è censurabile per cassazione se non nei limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (così, tra le nume- rose, Cass. nn. 20906 del 2005 e 6563 del 2016), è appena il caso di ribadire che il contegno serbato dai lavoratori in co- stanza di rapporto di lavoro non può certo assurgere a fatto (secondario) decisivo per dimostrare la buona fede del datore di lavoro nei confronti dell’ente previdenziale, in considerazione dell’autonomia del rapporto di lavoro rispetto al rapporto con- tributivo e degli obblighi tipici di quest’ultimo, che il datore di lavoro è tenuto a conoscere e rispettare (così già Cass. n. 20735 del 2007, seguita da numerose altre).

Infondato, da ultimo, è il terzo motivo: è sufficiente sul punto ribadire che l'omessa o infedele denuncia agli enti previdenziali circa i rapporti di lavoro e le retribuzioni erogate integra senz’al- tro una fattispecie di evasione contributiva, ex art. 116, comma 8, lett. b), l. n. 388 del 2000, e non invece la meno grave ipotesi dell’omissione contributiva di cui alla lett.

a) della medesima norma, dovendosi presumere la finalità datoriale di occulta- mento dei dati rilevantie gravando sul datore di lavoro l'onere di provare l'assenza d'intento fraudolento (così da ult. Cass. n.20446 del 2022), ciò che nella specie, come acclarato dai giu- dici di merito, non è accaduto. Il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispo- sitivo sulle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano esclusivamente in favore del controricorrente INPGI in conside- razione dell’avvenuta notifica del ricorso per cassazione all’INPS solo per mera litis denuntiatio.

Tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono inoltrei presup- posti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’INPGI, liqui- dandole in € 6.700,00, di cui € 6.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento da parte