Cassation court dismisses appeal against INPS tax notice regarding financial promoter mandatory registration requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Giacomo Ajraldi's appeal against the Second Instance Court's dismissal of his opposition to an INPS tax notice. Ajraldi argued that mandatory registration under Article 34 of Law 88/89 was unnecessary without verifying habituality and prevalence, while INPS defended the strict application of the law. The court found the lower court's reasoning sound and dismissed the appeal for lack of merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 34 l. 88/89; Art. 13 DPR 115/2002: Mandatory registration for financial promoters under Article 34 of Law 88/89 is a strict legal requirement that does not permit the tax authority to defer verification of habituality and prevalence, rendering appeals challenging this procedural step without merit inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10296/2017 R.G. proposto da: AJRALDI GIACOMO, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA PETRILLO, ALESSANDRO PETRILLO , alessandropetrillo@avvocatinapoli.legalmail.it; -ricorrente- contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.; -intimata- nonchécontro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati ESTER ADA VITA SCIPLINO, avv.ester.sciplino@postacert.inps.gov.it,GIUSEPPE MATANO, avv.giuseppe.matano@postacert.inps.gov.it, CARLA D'ALOISIO, avv.carla.daloisio@postacert.inps.gov.it, LELIO MARITATO, avv.lelio.maritato@postacert.inps.gov.it;
ANTONINO SGROI, avv.antonino.sgroi@postacert.inps.gov.it, EMANUELE DE ROSE, avv.emanuele.derose@postacert.inps.gov.it; -resistenti con procura- avversola sentenza n. 6074/2016 d ella CORTE D'APPELLO NAPOLIdepositata il11/10/2016, R.G.N. 923 / 2012; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023dal ConsigliereDott. ROSSANA MANCINO . RITENUTO CHE 1. La Corte d’appello di Napoli , in riforma del la decisione di primo grado, ha rigettato l’opposizione a cartella esattoriale p er crediti contributivi pretesi dall’INPS nei confronti dell’attuale ricorrente, iscritto a ll’ Albo dei promotori finanziari, sul presupposto dell’obbligatoria iscrizione alla gestione ex art. 34 l.88/89, ritenuta non necessaria l’ulteriore verifica dei requisiti di abitualità e prevalenza;
2. la cassazione della sentenza è domandata da Ajraldi Giacomo, con ricorso affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato da memoria;
3. l’INPS ha depositat o procura in calce alla copia notificata del ricorso; CONSIDERATO CHE 4. il r icorrente si duole, con il primo motivo - svolto per violazione di legge per genericità del gravame - che la C orte di merito non abbia tenuto conto dell’eccezione in tali termini svolta ma la censura è infondata per avere la C orte di merito puntualmente dato atto dell’eccezione , nell’esposizione in fatto, e avere svolto il percorso argomentativo, nel merito , di rigetto dell’opposizione, in tal modo mostrando di aver disatteso, implicitamente, l’eccezione inerente a pretesi vizi dell’atto di gravame;
5. miglior sorte non merita , per plurimi profili, il secondo motivo con il quale, dolendosi contestualmente, e inammissibilmente, di violazione di legge e vizio motivazionale(pur alla stregua di un paradigma ormai antecedente alla novellazione del sindacato di legittimità sulla motivazione), sollecita, in questa sede, un inammissibile riesame del merito, insiste ndo sull’occasionalità dell’attività(questione di fatto), e muovendo da un’erronea regolazione degli oneri probatori non suffragata da alcun fondamento in tema di contributi omessi pretesi dall’INPS;
6. infine, neanche il terzo motivo incrina la disposta condanna alla rifusione della metà delle spese, compensato il residuo, posto che l’addotto vano esito nella ricerca di pr ecedenti giurisprudenziali in tema di promotori finanziari, per suffragare la censura, non si misura con la ratio decidendi con cui la Corte di merito ha ben dato atto dei dubbi interpretativi in materia;
7. non si provvede alla regolazione delle spese per non avere la parte intimata svoltoattività difensiva;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del c