Cassation court dismisses INPS appeal as inadmissible due to failure to contest mobility contribution in first instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the INPS's appeal inadmissible because the Social Security Institute failed to explicitly contest the employer's eligibility for mobility contributions during the first instance proceedings. Although the INPS alleged violations of substantive and procedural laws regarding contribution types, the court found these arguments were new and thus barred by the principle of preclusion. Consequently, the lower courts' finding that the employer qualified for the benefit was upheld without further examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 348-ter ult. co. c.p.c.; Art. 360 n. 5 c.p.c.: A party cannot raise new factual allegations or defenses in a cassation appeal that were not expressly contested by the opposing party in the first instance, rendering such appeals inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15771/2021 R.G. proposto da : I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA P ASSARELLI (avv.maria.passarelli@postacert.inps.gov.it) VINCENZO STUMPO (avv.vincenzo.stumpo@postacert.inps.gov.it) VINCENZO TRIOLO (avv.vincenzo.triolo@postecert.inps.gov.it) SAMUELA PISCHEDDA (avv.samuela.pischedda@postacert.inps.gov.it) -ricorrente- contro TARUFFI CONSUELO, rappresentata e difesa dagli avvocati CESARE CARDONI ( cesarecardoni@pec.ordineavvocativiterbo.it) GUIDO CONTICELLI ( guidoconticelli@pec.ordineavvocativiterbo.it ) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di ROMA n. 1992/2020 , depositata il01/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 1°.12.2020, la Corte d'appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato il diritto di Consuelo Taruffi a percepire l’indennità di mobilità richiesta a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con Esattorie s.p.a., avvenuta a seguito di licenziamento collettivo; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura; che Consuelo Taruffi ha resistito con controricorso; che entrambe le parti hanno depositato memoria; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 10.5.2023, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, l’INPS denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 416 c.p.c. per non avere la Corte di merito accertato che l’odierna parte controricorrente avesse dato prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, e segnatamente che Esattorie s.p.a. appartenesse al novero delle imprese i cui lavoratori sono ammessi a beneficiare dell’indennità di mobilità, ciò che nel ricorso introduttivo non aveva formato oggetto di specifica allegazione; che, con il secondo motivo, l’INPS lamenta violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la Corte territoriale travisato il senso dell’estratto telematico prodotto in atti e da cui risultava la tipologia di contribuzione previdenziale che Esattorie s.p.a. era tenuta a versare e in specie l’esclusione, per quanto qui rileva, dei contributi per mobilità; che, con il terzo motivo, l’INPS si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5, 7, 12 e 16, l. n. 223/1991, dell’art. 7, comma 7, d.l. n. 148/1993 (conv. con l. n. 236/1993), e dell’art. 3, comma 1, l. n. 92/2012, per avere la Corte di merito ritenuto che Esattorie s.p.a. fosse annoverabile tra le imprese rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria; che, al riguardo, va premesso che i giudici territoriali, dopo aver ricordato che il giudice di prime cure aveva accolto la domanda sul duplice rilievo che non fosse in contestazione la sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento del diritto e che l’inadempimento datoriale concernente la contribuzione prevista per la mobilità non poteva ridondare in danno del lavoratore assicurato, hanno espressamente negato che la sussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio de quo avesse formato oggetto di espressa contestazione dell’INPS, nonostante la compiuta allegazione all’uopo contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio(cfr. pagg. 4-5 della sentenza impugnata), rilevando altresì che nella memoria di costituzione in primo grado l’INPS non aveva affatto dedotto che Esattorie s.p.a. non rientrasse nel novero delle imprese tenute al versamento dei contributi ex art. 12, l. n. 223/1991, ma soltanto che nella specie tali contributi non erano stati versati, per modo che non soltanto non poteva dirsi espressamente contestata l’appartenenza di Esattorie s.p.a. al novero delle aziende i cui lavoratori possono beneficiare dell’indennità di mobilità, ma soprattutto tale prospettazione risultava affatto nuova e, conseguentemente, inammissibile (ibid., pag. 6); che, così ricostruito il dictum della sentenza impugnata, appare evidente che i motivi di ricorso, ancorché dissimulati sub specie di violazione di legge sostanziale e processuale, mirano piuttosto a censurare l’accertamento di fatto in virtù del quale entrambi i giudici di merito, in mancanza di espressa non contestazione da parte dell’odierno ricorrente, hanno reputato provati i presupposti per l’accoglimento della domanda, e specialmente che la datrice di lavoro dell’odierna controricorrente fosse impresa commerciale rientrante nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria (cfr. sul punto la decisa affermazione di pag. 7 della sentenza impugnata), ciò che nella specie non è possibile in virtù della preclusione di cui all’art. 348-ter ult. co. c.p.c., vigente ratione temporis; che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove