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Ordinanza — n. 24629/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, ruling mobility allowance accrues before employee removal from lists.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24629/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that granted a full mobility allowance to an employee. The INPS argued the allowance should only cover the year of removal, but the court held the right matures prior to cancellation from mobility lists. Consequently, the appeal was dismissed, and the INPS was ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 7, D.L. n. 148/1993; Art. 7, L. n. 223/1991: The right to the mobility allowance accrues prior to the employee's cancellation from the mobility lists, entitling them to the full amount even if paid in a single advance installment.

Parole chiave

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mobility allowance accrual advance payment entitlement employee removal from lists social security benefits INPS litigation costs diritti di previdenza professionale istituto di previdenza procedura di azione in materia di assicurazioni sociali

Disposizioni normative citate

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Art. 7, D.L. n. 148/1993 (conv. con l. n. 236/1993)
RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 7.3.2017, la Corte d'appello di Bologna, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda di Giovanni Orazio Bruno volta a conseguire l’intero ammontare dell’indennità di mobilità di cui all’art. 7, l.
Art. 7, L. n. 223/1991
RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 7.3.2017, la Corte d'appello di Bologna, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda di Giovanni Orazio Bruno volta a conseguire l’intero ammontare dell’indennità di mobilità di cui all’art. 7, l.
Art. 2, L. n. 244/2007
Art. 19, D.L. n. 185/2008 (conv. con l. n. 2/2009)
Art. 2, L. n. 191/2009
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma d

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 15654 del 2018
Cass. n. 9023 del 2019
Cass. n. 7470 del 2020
Cass. n. 19612 del 2020
Cass. n. 5989 del 2022
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12394/2017 R.G. proposto da : I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETT I (avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it) VINCENZO STUMPO ( avv.vincenzo.stumpo@postacert.inps.gov.it) e VINCENZO TRIOLO (avv.vincenzo.triolo@postecert.inps.gov.it) -ricorrente- contro BRUNO GIOVANNI ORAZIO rappresentato e difeso dall'avvocato IVAN CARIOLI ( ivan.carioli@ordineavvocatiforlicesena.eu ) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di BOLOGNA n. 128/2017 depositata il07/03/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 7.3.2017, la Corte d'appello di Bologna, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda di Giovanni Orazio Bruno volta a conseguire l’intero ammontare dell’indennità di mobilità di cui all’art. 7, l. n. 223/1991, riconosciutagli dall’INPS, a seguito di istanza di anticipazione, solo nella misura di una mensilità, in luogo delle ventiquattro domandate; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che Giovanni Orazio Bruno ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 10.5.2023, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denunzia violazione del combinato disposto degli artt. 7, 9, 12 e 16, l. n. 223/1991, con riferimento agli artt. 7, d.l. n. 148/1993 (conv. con l. n. 236/1993), e 2, l. n. 244/2007, nonché falsa applicazione degli artt. 19, d.l. n. 185/2008 (conv. con l. n. 2/2009), e 2, l. n. 191/2009, vigenti ratione temporis, per avere la Corte di merito ritenuto che l’indennità anticipata potesse essere concessa anche in relazione a mensilità successive al momento in cui l’assicurato si era cancellato dalle liste di mobilità; che il motivo è infondato, essendosi chiarito che l'estensione dell'indennità di mobilità a favore dei dipendenti di imprese commerciali con meno di 200 e più di 50 dipendenti, prevista dall'art. 7, comma 7, d.l. n. 148/1993 (conv. con l. n. 236/1993), e sue successive proroghe, opera anche per la corresponsione anticipata di cui all'art. 7, comma 5, l. n. 223/1991, in riferimento all'integrale importospettante e non limitatamente all'anno in cui è stata concessa, senza che rilevi la cancellazione dalle liste di mobilità per effetto dell'esercizio dell'opzione, atteso che il diritto al trattamento matura prima della cancellazione, anche in caso di pagamento dell'indennità in un'unica soluzione ed in via anticipata (così Cass. nn. 15654 del 2018, 9023 del 2019, 7470 e 19612 del 2020 e, da ult., 5989 del 2022); che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15%e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma d