Cassation court allows INPS appeal, ruling pension savings clause excludes workers meeting stricter 2011 mobility rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the heirs' inadmissibility objection and allowed INPS's appeal against a lower court ruling granting early retirement to a laid-off worker. INPS argued the 'savings' clause protecting pre-2011 pension rules should not apply to workers who met the stricter requirements introduced by Legislative Decree 201/2011 during their mobility period. The court held that the legislative intent to protect workers from losing income and employment necessitates limiting the benefit to those who did not acquire the more stringent pension eligibility criteria during their mobility tenure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 231 ss., l. n. 228/2012; Art. 24, comma 1, d.l. n. 201/2011: The savings clause allowing access to pension under pre-2011 rules applies only to workers in mobility who did not acquire the stricter eligibility requirements introduced by Legislative Decree 201/2011 during their mobility period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9824/2017 R.G. proposto da : I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDE N (avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) ANTONELLA PATTERI (avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it) LIDIA CARCAVALLO (avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) LUIGI CALIULO (avv.luigi.caliulo@postacert.inps.gov.it) -ricorrente- contro RASCHIATORE AGNESE, CURIO ALESSANDRO e CURIO ANGELO, qualieredi di CURIO SABATINO, rappresentati e difes i dall'avvocato FRANCESCA RAMICONE ( avv.francesca.ramicone@pec.it ) -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d’Appello di L'AQUILA n. 43/2017 depositata il26/01/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 26.1.2017, la Corte d'appello dell’Aquila ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di Sabatino Curio volta a conseguire la pensione di anzianità con decorrenza dall’aprile 2013 (invece che dal maggio 2015), in applicazione della c.d. salvaguardia di cui all’art. 1, comma 231, l. n. 228/2012; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che gli eredi di Sabatino Curio, nominativamente indicati in epigrafe, hanno resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso stesso per essere stata asseritamente omessa l’analitica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che sarebbero in ipotesi contrastanti con le norme di legge; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 10.5.2023, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 231 ss., l. n. 228/2012, per avere la Corte di merito ritenuto che il beneficio della possibilità di accedere alla pensione secondo i requisiti vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del d.l. n. 201/2011 dovesse estendersi a tutti i lavoratori collocati in mobilità, inclusi coloro i quali nel periodo di fruizione dell'indennità avessero raggiunto i più sfavorevoli requisiti pensionistici introdotti a far data dal 31.12.2011; che va preliminarmente disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, evincendosi pianamente dall’esposizione del motivo di censura quali siano le statuizioni in diritto della sentenza impugnata ritenute non conformi a legge, individuate precisamente nell’assunto secondo cui il tenore letterale dell’art. 1, comma 231, l. n. 228/2012, non consentirebbe di distinguere, ai fini dell’applicazione del più favorevole regime per l’accesso alla pensione, tra coloro che durante il periodo di mobilità hanno maturato anche i nuovi e deteriori requisiti per l’accesso alla pensione e coloro che invece non li maturerebbero; che, nel merito, va premesso che questa Corte di legittimità, scrutinando la disposizione affatto analoga contenuta nell'art. 22, comma 1, lett. a), d.l. n. 95/2012 (conv. con l. n. 135/2012), nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 1, l. n. 147/2014, ha avuto modo di chiarire che la norma cit. riconosce la possibilità di beneficiare dell'accesso al pensionamento secondo le più favorevoli regole vigenti prima del d.l. n. 201/2011 a condizione che essi non abbiano conseguito, durante il periodo di fruizione della mobilità, i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico anche secondo le previsioni dell'art. 24, commi 1 e ss., del citato d.l. n. 201/2011 (Cass. n. 31334 del 2022); che, nel motivare tale conclusione, si è sottolineato che la funzione della c.d. salvaguardi a in esame è quella di proteggere i lavoratori coinvolti in procedure di mobilità che, secondo la normativa previgente al d.l. n. 201/2011, sarebbero potuti accedere al trattamento pensionistico non appena cessata la fruizione dell'indennità di mobilità e che, viceversa, in considerazione dell'immediato innalzamento dei requisiti di accesso alla pensione previsti dal d.l. n. 201/2011, cit., si sarebbero trovati alla fine del periodo di mobilità non ancora nella possibilità di godere del trattamento pensionistico, restando così privi di occupazione, di sostegno al reddito e di pensione (cfr.
Cass. n. 31334 del 2022, cit., in motivazione); che, prevedendo l’art. 1, comma 231, l. n. 228/2012, che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell'entrata in vigore dell'art. 24, d.l. n. 201/2011, si applicano anche ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30.9.2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31.12.2011 e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7, commi 1-2, l. n. 223/1991, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31.12.2014, appare consequenziale limitare anche in tal caso il beneficio della c.d. salvaguardia (rectius, della deroga) soltanto ai lavoratori collocati in mobilità che, nel corso del periodo di fruizione della relativa indennità, non abbiano maturato anche i requisiti peggiorativi previsti dal d.l. n. 201/2011 per l’accesso alla pensione, sussistendo anche in tal caso l’esigenza di circoscrivere la deroga contingentata rispetto all'inasprimento del regime generale dell'accesso al trattamento pensionistico, che è stato voluto dal legislatore per “garantire il rispetto degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo” (art. 24, comma 1, d.l. n. 201/2011, cit.); che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa compo