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Ordinanza — n. 24624/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses lawyers' appeal regarding duplicate social security contributions on joint legal fees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24624/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by two lawyers against the Milan Court of Appeal's decision denying their claim for a deduction of social security contributions. The lower court found that the appellants failed to prove their invoices represented a single, overlapping legal service that would justify avoiding double payments. The court ruled that the appellate court's reasoning was logical and sufficient, noting that the implicit rejection of the subordinate claim regarding the second lawyer's reimbursement did not constitute an omission of pronouncement.

Regesto Legislator

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Art. 11 legge 576/1980; Art. 5, 6, 132 nr. 4 c.p.c.: The court must reject an appeal when the lower court's reasoning is logical and sufficient, even if it implicitly dismisses subordinate claims based on the same factual premises.

Parole chiave

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social security contributions duplicate payments joint legal fees omission of pronouncement logical reasoning subordinate claim Cassation dismissal prestazione di previdenza

Disposizioni normative citate

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Art. 11 della legge n. 576 del 1980
- è dedotta violazione o falsa applicazione di legge per erronea ricognizione della fattispecie concreta in quella astrattadi cui all'art. 11 della legge nr.
Art. 5 e 6 del Regolamento
Art. 360 nr. 3 cod. proc. civ.
con il primo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr.
Art. 360 nr. 4 cod. proc. civ.
con il primo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr.
Art. 132 comma 2 nr. 4 cod. proc. civ.
4 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 132 comma 2 nr.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, quater
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrent i , dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 22598 del 2018
Cass., sez.un., nr. 8053 del 2014
proc.civ., qui non ritualmente prospettato, secondo gli enunciati di Cass., sez.un., nr. 8053 del 2014; 15.con il secondo motivo - ai sensi dell’art.
Cass. nr. 12652 del 2020
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27345/2018 R.G. proposto da : VITA SAMORY LUIGI e GAMBARO ANTONIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 22, presso lo studio dell’avvocato STRIZZI ANTONIO che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato VITA SAMORY ALBERTO -ricorrente- contro CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V I A GREGORIO VII 108, presso lo studio dell’ avvocato SCONOCCHIA BRUNO rappresentato e difeso dall'avvocato CINELLI MAURIZIO -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 160/2018depositata il 30/03/2 018 , R.G.N. 1094/2015 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023dal Consigliere GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE:

1. l’avv.to Luigi Vita Samory agiva per accertare e dichiarare il suo diritto a scomputare dal contributo integrativo del 4%,versato in relazione alla parcella di euro 2.643.000,00, mediante defalco , dalla contribuzione ordinaria, del l’importo di euro 50.860,00 in quanto già pagato, per il medesimo titolo, dal prof. Antonio Gambaro; quest’ultimo, a sua volta, in caso di rigettodella domanda del primo, chiedeva di accertare e dichiarare il suo diritto al rimborso della somma versata;

2. a fondamento delle pretese, i ricorrenti deducevan o di aver svolto un incarico difensivo congiunto,in favore della società Syndial s.p.a., all’esito del quale avevano emesso un’unica fattura a firma dell’avv.to Samory per il 100% delle competenze (euro 2.643.000,00) cui seguiva un ’altra fattura , emessa d a Antonio Gambaro nei confronti di Luigi Vita Samory,per circa il 50% di dette competenze (euro 1.271.500,00). I professionisti assumevano di non dover versare, entrambi, il 4% sull’intero importo esposto in ciascuna fattura, pena una indebita duplicazione del contributo;

3. il Tribunale accoglieva la domanda;

4. la Corte di appello, invece, in riforma della decisione di primo grado, respingeva l’originario ricorso;

5. a fondamento del decisum, la Corte territoriale po neva , per quanto più rileva in questa sede, l’assenza di prova del presupposto di fatto dedotto dai ricorrenti ovvero che le reciproche fatture fossero riferibili ad una prestazione unica, congiunta e perfettamente sovrapponibile, tale da aver determinato, secondo l’assunto difensivo, una duplicazione dei versamenticontributivi;

6. hanno propo sto ricorso per cassazione i professionisti , con tre motivi, successivamente illustrati con memoria;

7. ha resist ito la Cassa , con controricorso;

8. chiamata la causa all’adunanza c amerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ.). CONSIDERATO CHE:

9. con il primo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - è dedotta violazione o falsa applicazione di legge per erronea ricognizione della fattispecie concreta in quella astrattadi cui all'art. 11 della legge nr. 576 del 1980 e di cui agli artt. 5 e 6 R egolamento dei Contributi ordinamento forense approvato dal comitato dei delegati il5 settembre 2012; 10.il motivo è inammissibile ; 11.le censure muovono dalla considerazione dell’unicità della prestazione professionale; 12.esse, dunque, sono argomentate con riferimento ad un fatto diverso da quello accertato in sentenza; 13.come riportato sinteticamente nello storico di lite, la Corte di appello, con statuizione in parte qua decisiva , ha escluso i l «presupposto di fatto della controversia ovvero che le reciproche fatture (potessero) ritenersi riferibili ad una prestazione unica» (v. ultimo cpv pag. 12 sentenza impugnata); 14.la ricostruzione della vicenda storica costituisce un prius rispetto all’applicazione delle norme di diritto ed è censurabile, in sede di legittimità, nei soli limiti del vizio di cui all’art. 360 nr. 5 cod. proc.civ., qui non ritualmente prospettato, secondo gli enunciati di Cass., sez.un., nr. 8053 del 2014; 15.con il secondo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 132 comma 2 nr. 4 cod.proc.civ. per motivazione illogica e apparente; 16.il secondo motivo è infondato.

La Corte ha ripetutamente chiarito che il vizio di cui all'art. 132 nr. 4 c od .p roc .c iv ricorre soltanto allorché la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, nel senso che risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile (così, tra le tante, Cass. nr. 22598 del 2018, sulla scorta di Cass., sez.un., nr. 8053 del 2014) . C iò , all'evidenza,non può dirsi nel caso di sp ecie .

La Corte di appello ha esaminato le fatture dei due professionisti e, sulla base delle stesse, è giunta alla conclusione sopra esposta che potrà essere condivisibile o meno ma che, senz’altro, non è denunciabile nei termini argomentatidalla parte ricorrente ; 17.con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – è dedotta l’omessa pronuncia sulla domanda subordinata dell’avv.to Prof. Gambaro; 18.anche il terzo motivo è infondato;

19. il rigetto della domanda principale ha comportato, implicitamente, il rigetto di quella subordinata: entrambe, infatti, si fondavano sul medesimo presupposto di fatto escluso dalla Corte territoriale; 20.come, al riguardo, costantemente insegna la Corte , il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti (implicitamente) il rigetto (tra le tante, Cass. nr. 12652 del 2 020 ) .

Il giudice , infatti, non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, nr. 4, cod.proc.civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iterargomentativo seguito; 21.complessivamente il ricorso va, dunque, rigettato; 15.le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; 16.sussistono, altresì, i presupposti per il versamento del doppio contributoove lo stesso risulti dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrent i , dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto