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Ordinanza — n. 24623/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling tax assessment interrupts prescription period for social security contributions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24623/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the INPS's appeal against a lower court decision that had declared social security contributions prescribed. The INPS argued that the tax authority's 2008 assessment of unpaid contributions interrupted the prescription period, a point the appellate court had incorrectly rejected. The court ruled in favor of the INPS, establishing that such tax assessments do interrupt prescription for social security credits, and remanded the case for a new decision on the prescription issue.

Regesto Legislator

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Art. 2935 cod. civ.; D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1: The notification of a tax assessment by the Revenue Agency before the expiration of the prescription period interrupts the limitation period for social security contributions owed to the INPS.

Parole chiave

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social security contributions prescription period interruption tax assessment notification INPS credit registration limitation period civil code Revenue Agency control remand for new decision computo dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 2935 cod. civ.
D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1
5439 del 2019) che, in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, in forza del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1,l’Agenzia delle E ntrate svolge, a norma del D.P.R.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis
con l’unico motivo di ricorso, l’ Inps deduce - ai sensi dell’art. 360 nr.
Legge nr. 233 del 1990
2935 cod.civ., 1, 2 e 6 della legge nr. 233 del 1990, 3 bis del D.L.
D.L. nr. 384 del 1992
233 del 1990, 3 bis del D.L. nr. 384 del 1992, conv.
art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ.
chiamata la causa all’adun anza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ. CONSIDERATO CHE:
artt. 2935 cod.civ
3 cod.proc.civ.- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935 cod.civ., 1, 2 e 6 della legge nr.

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 17769 del 2015
la Corte ha già affrontato la questione in questa sede devoluta e chiarito (Cass. nr. 17769 del 2015; seguita, tra le altre, da Cass.
Cass. nr. 13463 del 2017
17769 del 2015; seguita, tra le altre, da Cass. nr. 13463 del 2017; Cass.
Cass. nr. 4743 del 2018
Cass. nr. 5439 del 2019
nr., 4743 del 2018; Cass. nr. 5439 del 2019) che, in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, in forza del D.Lgs.
Cass. nr. 18140 del 2020
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25551/2017 R.G. proposto da : I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO (avv.carla.daloisio@postacert.inps.gov.it), ESTER ADA SCIPLINO (avv.ester.sciplino@postacert.inps.gov.it), EMANUELE DE ROSE (avv.emanuele.derose@postacert.inps.gov.it) ANTONINO SGROI (avv.antonino.sgroi@postacert.inps.gov.it), LELIO MARITATO (avv.lelio.maritato@postacert.inps.gov.it) e GIUSEPPE MATANO ( avv.giuseppe.matano@postacert.inps.gov.it) -ricorrente- contro CORRADO NICOLA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI GABELLONE (gabellone.giovanni@ordavvle.legalmail.it) -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimato- avverso la sentenza della Corte d’Appello di LECCE n. 1305/2017 , depositata il03/05/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE:

1. la Corte di appello di Lecce ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto l’opposizione a cartella esattoriale, promossa da Nicola Corrado, avente ad oggetto la somma di euro 8.035,66, richiesta dall’INPS a titolo di contributi sul maggior reddito accertato dall’Agenzia delle Entrate;

2. p er quanto qui rileva, la Corte di appello ha giudicato che il credito contributivo fosse prescritto, dovendo riconoscersi, da un lato, un autonomo potere di verifica dell’INPS, non condizionato dai controlli dell’autorità finanziaria, e, dall’altro, affermarsi «l’inoperatività dell’accertamento (fiscale) […] come atto di messa in mora utile ad interrompere la prescrizione»;

3. avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, con un motivo, successivam ente illustrato con memoria ; ha resistito la parte in epigrafe, con controricorso; è rimasta intimata l’Agenzia delle Entrate-Riscossione;

4. chiamata la causa all’adun anza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ. CONSIDERATO CHE:

5. con l’unico motivo di ricorso, l’ Inps deduce - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935 cod.civ., 1, 2 e 6 della legge nr. 233 del 1990, 3 bis del D.L. nr. 384 del 1992, conv. con modif. nella legge nr. 438 del 1992, e 1 del D.Lgs. nr. 462 del 1997;

6. assume l’Istituto che la Corte di appello avrebbe dovuto attribuire valenza interruttiva al l’accertamento dell’ A genzia delle Entrate;

7. nello specifico, erano richiesti i contributi del l’anno 2003, da versarsi, rispettivamente , entro il 21 giugno 2004 e il 31 ottobre 2004; l’atto di accertamento dell’Agenzia delle Entrate era stato notificato il 28dicembre 2008;

8. il motivo è fondato;

9. la Corte ha già affrontato la questione in questa sede devoluta e chiarito (Cass. nr. 17769 del 2015; seguita, tra le altre, da Cass. nr. 13463 del 2017; Cass. nr., 4743 del 2018; Cass. nr. 5439 del 2019) che, in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, in forza del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1,l’Agenzia delle E ntrate svolge, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis(a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all'INPS, sicché ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenziadelle E ntrate prima dello spirare del termine diprescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l’interruzione della prescrizione anche in favore dell'INPS; 10.la Corte ha esteso il medesimo principio anche agli accertamenti della Guardia di Finanza(Cass. nr. 18140 del 2020); 11.ai principi indicati non si è conformata la sentenza impugnata che ha escluso l'idoneità interruttiva dell'atto di accertamento tributario.

La pronunciava, dunque, cassata e lacausa rinvi ata alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, perché provveda nuovamente alla delibazione della questione della prescrizione, in base a quanto qui considerato; 12.il giudice di rinvio dovrà, altresì, provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di appello di Lecce , in diversa composizione, anch